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CONTRIBUTI PUBBLICI OBBLIGO PUBBLICAZIONE

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Entro il 30 giugno occorre pubblicare i contributi pubblici

SOMMARIO

Le Legge 124/2017 dal comma 125 al comma 129 stabilisce che entro il 30 giugno di ogni anno sia necessario pubblicare sul proprio sito aziendale l’elenco completo degli aiuti e contributi pubblici di cui si è usufruito nel corso dell’esercizio della propria attività dell’anno precedente. Questo significa che entro il 30 giugno 2021 occorre aggiornare il proprio sito web con l’elenco dei contributi pubblici avuti da gennaio a dicembre 2020.

Contributi pubblici: chi li deve pubblicare?

I soggetti iscritti al Registro delle Imprese devono pubblicare sul proprio sito, entro e non oltre il 30 giugno 2021, l’elenco dettagliato degli aiuti e dei contributi pubblici avuti nel corso del 2020. Nello specifico, i suddetti soggetti chiamati a rispettare questa disposizione sono:

  • società di capitali (SpA, srl, Sapa)
  • società di persone (snc, sas)
  • ditte individuali esercenti attività di impresa, qualunque sia il regme contabile di appartenenza 
  • società cooperative, comrese le cooperative sociali

NOTA BENE: in caso di mancanza del sito internet aziendale, i soggetti devono provvedere alla pubblicazione dell’elenco dettagliato dei contributi pubblici sul sito internet delle associazioni di categoria alle quali aderiscono. 

I liberi professionisti non hanno l’obbligo di pubblicazione dell’elenco completo di eventuali contributi pubblici ricevuti.

E in caso di gruppi di imprese?

I gruppi di imprese sono tenuti a pubblicare gli aiuti e i contributi pubblici erogati sia al gruppo complessivo sia alle singole imprese del gruppo. 

I soggetti pubblici che erogano aiuti e contributi

Gli aiuti e i contributi pubblici per i quali vige l’obbligo di pubblicazione sul proprio sito entro il 30 giugno, sono erogati dalle seguenti figure.

  • Stato
  • Regioni
  • Province
  • Comuni – Comunità montane e relativi consorzi o associazioni
  • Istituzioni Universitarie
  • Istituti autonomi case popolari
  • Camera di Commercio (artigianato, agricoltura, industria)
  • Enti pubblici non economici
  • Amministrazioni e aziende del Servizio Sanitario Nazionale
  • ARAN (Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle pubbliche amministrazioni)
  • Agenzie fiscali
  • Società a controllo pubblico

Le soglie che determinano la pubblicazione

L’obbligo di pubblicazione è valido per importi complessivi pari o superiori a 10.000 euro. 

Se il totale dei sostegni ricevuti è inferiore a 10.000 euro non vige alcun obbligo.

Se si è beneficiato di più contributi, singolarmente inferiori a 10.000 euro, ma in totale pari a superiori alla suddetta soglia, occorre procedere con la pubblicazione. 

Quali sono gli aiuti pubblici considerati?

L’obbligo di pubblicazione si riferisce a tutte le seguenti forme di aiuto pubblico:

  • sussidi
  • sovvenzioni
  • contributi (anche quelli in conto capitale, conto esercizio o conto interesse)
  • vantaggi (intesi come garanzie pubbliche sui finanziamenti ricevuti, utilizzo di beni pubblici a condizioni di vantaggio rispetto ai prezzi di mercato)

I contributi pubblici esclusi

Non sono oggetto di pubblicazione gli importi ricevuti da pubbliche amministrazioni a seguito di cessioni e/o prestazioni di servizi verso le stesse.
Sono esclusi anche i vantaggi fiscali spettanti alla generalità delle imprese. 

NOTA BENE: la quantificazione dei contributi pubblici ricevuti segue il criterio di cassa. Questo significa che devono essere pubblicati sono gli aiuti effettivamente ricevuti nel corso dell’anno precedente. In caso, per esempio, di sostegno concesso, ma non erogato, l’importo non deve essere conteggiato e pubblicato.

ATTENZIONE: in caso di impiego di un bene pubblico a condizioni di vantaggio rispetto ai prezzi di mercato, occorre quantificare il vantaggio ottenuto nel corso dell’anno precedente.

Quali dati occorre pubblicare?

Per ogni contributo pubblico erogato è necessario pubblicare le seguenti informazioni.

  • denominazione e codice fiscale del soggetto ricevente
  • denominazione e codice fiscale del soggetto erogante
  • somma incassata o valore del vantaggio fruito (per ogni singolo rapporto giuridico sottostante)
  • data di incasso
  • causale (breve descrizione del tipo di vantaggio/titolo alla base dell’erogazione ricevuta)

Quali sono le sanzioni per la mancata pubblicazione?

Dal 1° gennaio 2020, in caso di violazione dell’obbligo di pubblicazione, sono previste sanzioni amministrative pecuniarie corrispondenti all’1% degli importi ricevuti con un importo mino di 2.000 euro, oltre la sanzione accessoria di adempiere all’obbligo di pubblicazione. 

In caso di mancata pubblicazione e pagamento della sanzione pecuniaria entro 90 giorni dalla contestazione, è prevista una sanzione aggiuntiva corrispondente alla restituzione integrale dei contributi pubblici ricevuti.

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Una risposta

  1. ma nei comma da lei citati sono comprese soltanto società a partecipazione pubblica, onlus e fonfazioni. Perché invece soatenete che debbano pubblicarlo tutti?

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