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Nuovo Regime Forfettario o Nuovo Regime dei minimi 2016

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Contribuenti Minimi: ecco le contestazioni in arrivo

SOMMARIO

Pioggia di contestazioni dell’Agenzia delle Entrate, che intende fare chiarezza su quanto accaduto dal 2012 al 2016 in merito alle agevolazioni ottenute da quanti abbiano operato col regime dei minimi.

In arrivo nuove lettere ai contribuenti minimi previsto dal DL 98/2011 per l’avvio di nuove attività da parte di persone fisiche.

Le lettere inviate ai contribuenti minimi riguardano avvisi di accertamento basati sulla circostanza che l’attività dichiarata sia già stata esercitata in precedenza. Qualora accertata, tale circostanza comporta che il reddito assoggettato ad imposta sostitutiva del 5% venga ripreso a tassazione ai fini IRPEF, IRAP e IVA dei redditi dichiarati negli anni dal 2012 in poi, secondo le aliquote ordinarie.

Cosa prevedeva il regime per i Contribuenti Minimi?

Per favorire la costituzione di nuove imprese da parte di giovani, di coloro che perdono il lavoro nonchè la costituzione di nuove imprese, a partire dal 1 gennaio 2012, è stato introdotto un regime fiscale agevolato. Trattasi del regime dei minimi, applicabile per il periodo d’imposta di quattro anni successivi a quello in cui viene avviata l’attività, esclusivamente alle persone fisiche:

  1. che intraprendono un’attività d’impresa, arte o professione;
  2. che l’hanno intrapresa successivamente al 31 dicembre 2007. L’imposta sostitutiva a quella sui redditi e alle addizionali regionali e comunali veniva ridotta al 5%.

Il regime agevolato dei contribuenti minimi veniva abrogato dal 2016 – sostituito con l’attuale regime forfetario -, e prevedeva diverse semplificazioni contabili oltre alla non applicazione dell’IVA sul fatturato. Tali agevolazioni erano riconosciute a condizione che il titolare di partita IVA:

  • non aver avuto altra partita IVA nel triennio precedente;
  • l’attività da esercitare doveva essere nuova e quindi non doveva essere una mera prosecuzione di altra attività svolta in precedenza sotto forma di lavoro dipendente o autonomo.

Il regime di favore, inoltre, era riconosciuto nel caso di prosecuzione di un’attività di impresa svolta da altro soggetto, a condizione che i ricavi realizzati nel periodo di imposta precedente a quello di fruizione del regime non fossero superiori a € 30.000.

Il regime dei minimi cessava di avere applicazione dall’anno successivo a quello in cui veniva meno una di tali condizioni.

Quali i dati oggetti di controllo?

Le verifiche effettuate dall’Agenzia delle Entrate partono dall’analisi dei dati relativi al triennio antecedente l’apertura della partita IVA, dati registrati in anagrafe tributaria. Se dalle verifiche effettuate emerge che il contribuente aveva avuto altra attività autonoma nel triennio precedente oppure che l’attività esercitata non fosse nuova, l’Agenzia delle Entrate invia al contribuente un avviso di accertamento per contestare la decadenza dal regime agevolato a causa della carenza dei requisiti previsti dalla legge.

L’avviso di accertamento riguarda gli anni di imposta 2012 e successivi, ovvero quelli per i quali il soggetto ha beneficiato del regime agevolato per i contribuenti dei minimi, assoggettando a tassazione ordinaria e non solo ai fini IRPEF, ma anche ai fini IRAP e IVA, per ciascun anno, i redditi dichiarati nel quadro LM delle relative dichiarazioni (modello Unico PF) oltre che irrogando le relative sanzioni.

Quali le contestazioni sollevate dall’Agenzia delle Entrate?

Le contestazioni contenute negli accertamenti inviati dall’Agenzia delle Entrate riguardano principalmente le seguenti fattispecie:

  • PROSECUZIONE DELL’ATTIVITÀ SVOLTA IN PRECEDENZA COME LAVORATORE DIPENDENTE – In questo caso è possibile contestare l’accertamento ricevuto qualora il titolare di partita IVA sia stato licenziato, in quanto la perdita del lavoro non è dipesa dalla volontà del contribuente;
  • ALTRA PARTITA IVA NEL TRIENNIO – Considerando che il regime dei minimi richiedeva il non aver avuto altre partite IVA nel triennio antecedente l’apertura, il contribuente non rientrava nel regime a causa del mancato rispetto i requisiti richiesti;
  • ALTRA ATTIVITÀ SVOLTA IN FORMA SOCIETARIA – Un tecnico informatico che apre attività nel 2012, ma nel triennio precedente avesse esercitato un’altra attività di impresa anche se in forma di s.n.c. decade dal regime.

Cosa fare quando si riceve l’avviso di accertamento?

A seguito del ricevimento dell’avviso di accertamento, entro 60 giorni perentoriamente, il contribuente può:

  • procedere al pagamento in un’unica soluzione oppure a rate se concorda con le pretese dell’Ufficio;
  • presentare un’istanza in autotutela quando il contribuente non concordi con le pretese fiscali richieste. In caso di infruttuosità della autotutela, non resta che presentare ricorso alla Commissione tributaria provinciale competente (ove necessario preceduto dall’istanza di reclamo/mediazione).

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