In prossimità della scadenza del 27 dicembre per il versamento dell’acconto IVA 2017, ecco a voi istruzioni e metodi da utilizzare per il calcolo dell’importo dovuto.
L’incombenza tocca a tutti i titolari di partita IVA, siano essi contribuenti che effettuano le liquidazioni periodiche IVA con cadenza mensile o trimestrale, i quali, in caso non dovessero riuscire ad effettuare il pagamento entro i termini previsti, da quest’anno possono usufruire del ravvedimento operoso.
Come determinare l’acconto?
Per calcolare l’importo dovuto come acconto IVA è possibile scegliere quale metodo utilizzare a seconda di quello che risulta più appropriato al proprio caso. Nel dettaglio le alternative sono:
- Metodo storico: è previsto il versamento di un importo come acconto IVA pari all’88% della liquidazione IVA relativa all’ultimo trimestre o mese dell’anno precedente (a titolo esemplificativo i contribuenti con liquidazione trimestrale prenderanno a riferimento la liquidazione del quarto trimestre 2016 e quindi [rigo VL38 – rigo VL36 + rigo VH13 x 88%] – mentre i contribuenti con liquidazione mensile dell’imposta prenderanno come riferimento la liquidazione IVA del mese di dicembre 2016 [rigo VH 12 dichiarazione IVA x 88%]). È preferibile utilizzare questo metodo quando la liquidazione IVA dell’anno precedente è sicuramente inferiore rispetto a quella dell’anno in corso;
- Metodo previsionale: l’acconto IVA dovuto è pari all’88% dell’importo della liquidazione IVA relativa alle operazioni attive e passive che si presume di effettuare entro il 31 dicembre. È consigliabile ricorrere a questo metodo quando si ha una certa sicurezza delle operazioni che si effettueranno per non incorrere poi in successive sanzioni;
- Metodo analitico delle operazioni effettuate: tale metodo consiste nel versamento dell’eventuale IVA risultante a debito effettuando un’apposita liquidazione IVA al 20 dicembre. Quindi, occorrerà prendere in considerazione le operazioni effettuate dal soggetto fino al 20 dicembre; più precisamente le operazioni:
- annotate nei registri delle fatture emesse o dei corrispettivi dal 1 al 20 dicembre, per i contribuenti mensili, ovvero dal 1 ottobre al 20 dicembre per i trimestrali;
- annotate nel registro acquisti dal 1 al 20 dicembre, per i contribuenti mensili, ovvero dal 1 ottobre al 20 dicembre per i trimestrali;
- effettuate e non ancora registrate o fatturate fino al 20 dicembre.
Questo metodo è appropriato per coloro che si aspettano un calcolo dell’acconto IVA con un importo a debito inferiore a quello relativo al 2016.
Quali sono i contribuenti esonerati dal versamento dell’acconto IVA?
In alcuni casi non si è tenuti a versare l’acconto IVA, nel dettaglio si tratta di un esonero che riguarda:
- i contribuenti che hanno iniziato l’attività nel corso del 2017;
- i contribuenti con liquidazione mensile che hanno cessato l’attività entro il 30/11/2017 ovvero con liquidazione trimestrale entro il 30/09/2017;
- una base di riferimento a credito (storico 2016 o presunto 2017);
- un importo dovuto inferiore ad € 103,29;
- i contribuenti che applicano il regime ordinario, ma usciti dal regime dei minimi o dal regime forfetario con decorrenza 2017;
- i contribuenti che adottano un regime agevolato, quale il regime agevolato per i contribuenti forfetari o per i contribuenti minimi;
- coloro che hanno effettuato esclusivamente operazioni non imponibili o esenti ai fini IVA, ovvero con lo split payment, o attività di intrattenimento;
- i produttori agricoli in regime di esonero.
Come si calcola l’acconto IVA 2017 nel caso di passaggio da mensile 2016 a trimestrale 2017 o viceversa?
Nel caso un contribuente passi dal regime IVA mensile 2016 a quello trimestrale 2017 o viceversa, vediamo come effettuare il calcolo dell’importo dovuto a titolo di acconto IVA.
Calcolo acconto IVA 2017 nel caso di passaggio da trimestrale a mensile
Un contribuente che effettui il passaggio da trimestrale a mensile, per calcolare l’importo dovuto come acconto IVA, dovrà considerare l’88% di 1/3 dell’imposta a debito per il IV trimestre 2016 (e quindi l’88% di 1/3 dell’importo iscritto nel rigo VH13 del modello IVA 2017).
Calcolo acconto IVA 2017 nel caso di passaggio da mensile a trimestrale
In caso di passaggio da mensile a trimestrale il contribuente deve considerare l’88% della somma delle liquidazioni IVA effettuate nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2016 (e quindi l’88% della somma dei righi VH10, VH 11 e VH12 del modello IVA 2017).
Come si effettua il versamento dell’acconto IVA?
Come ormai ben sappiamo, i versamenti IVA e gli altri tributi devono essere effettuati utilizzando esclusivamente il modello F24 in modalità elettronica, compilato riportando i seguenti codici tributo:
- 6013 se trattasi di contribuenti mensili;
- 6035 per i contribuenti trimestrali.
NB: Per il solo versamento dell’Acconto IVA i contribuenti trimestrali non devono applicare l’interesse dell’1% come invece si effettua nelle liquidazioni periodiche.
In caso in cui il contribuente abbia un credito per imposte precedentemente versate potrà utilizzarlo in compensazione all’acconto IVA presentando il modello F24 a zero solo telematicamente.
Come rimediare al mancato versamento dell’acconto IVA?
Per rimediare ad un versamento tardivo occorre ricorrere al ravvedimento operoso che, dallo scorso anno, è diventato più conveniente. E quindi, occorrerà versare, oltre all’acconto IVA calcolato con i metodi sopra evidenziati, la sanzione amministrativa ridotta nella misura del 50% se il versamento è effettuato entro 90 giorni dalla scadenza del 27 dicembre 2017 e gli interessi al tasso legale che dal 01.01.2017 è pari allo 0,1%.
Di conseguenza, la sanzione da versare se il pagamento avviene nei 90 giorni dalla scadenza sarà pari:
- allo 0,1% giornaliero e quindi fino ad un massimo dell’1,4% se il ravvedimento avviene entro il 14° giorno successivo alla scadenza – c.d. ravvedimento sprint;
- all’1,5% dell’imposta non versata (1/10 del 15%) se il ravvedimento spontaneo avviene dal 15° al 30° giorno successivo alla scadenza – c.d. ravvedimento breve;
- all’1,67% dell’imposta non versata (1/9 del 15%), se la regolarizzazione avviene oltre il 30° giorno ma entro il 90° dalla scadenza – c.d. ravvedimento intermedio.
Se invece il versamento avviene successivamente ai 90 giorni dalla scadenza occorrerà calcolare la sanzione nel seguente modo:
- ravvedimento lungo (entro un anno): in questo caso la sanzione applicabile è pari al 3,75% (1/8 del minimo che oltre i 90 giorni è del 30%);
- ravvedimento biennale: per versamenti eseguiti entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo;
- ravvedimento lunghissimo o ultra biennale: per versamenti eseguiti oltre un anno; la sanzione applicabile è pari al 5,00% (1/6 del minimo).
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