Tutti i titolari di partita iva in regime dei minimi o in regime forfettario devono presentare la certificazione unica 2022, anche conosciuta come Cud (precisamente ex modello cud). Le date da tenere a mente sono due:
- 16 marzo: termine ultimo per la consegna della certificazione unica al lavoratore (opzionale per le partite iva in regime dei minimi o forfettario)
- 31 ottobre: termine ultimo per l’invio all’Agenzia delle Entrate (termine ultimo anche del modello 770)
Per il 2022 c’è una novità da tenere in considerazione: sono stati introdotti nuovi codici, il codice 24 per esempio sostituirà il “vecchio” codice 12.
Procediamo con ordine per capire nel dettaglio come funziona la certificazione unica 2022 e cosa indicano i nuovi codici da utilizzare in fase di compilazione.
Chi ha l’obbligo di presentazione della Certificazione Unica?
Il modello 770 e la certificazione unica devono essere presentati da tutti i soggetti che svolgono attività professionali anche se, come accade per i titolari di partita iva in regime dei minimi, non si è soggetti alla ritenuta d’acconto pur essendo sostituti d’imposta.
ATTENZIONE: i titolari di partita iva in regime forfettario non sono considerati sostituti d’imposta e pertanto non sono tenuti a certificare i compensi erogati. Occorre però indicarli nel quadro RS della Dichiarazione Redditi Persone Fisiche.
Quali codici cambiano nella Certificazione Unica 2022?
La compilazione della CU è soggetta al rispetto delle istruzioni dell’Agenzia delle Entrate, con particolare attenzione all’inserimento dei codici corretti. Per l’anno in corso vale quanto segue:
- codice 21
sostituisce il codice 7. Si deve utilizzare in caso di erogazione di altri redditi non soggetti a ritenuta - codice 22
sostituisce il codice 8. Si deve utilizzare in caso di erogazione di redditi esenti, ossia di somme che non costituiscono il reddito - codice 24
sostituisce il codice 12. Si deve utilizzare per i compensi, non assoggettati a ritenuta d’acconto, corrisposti ai soggetti in regime forfettario.
Oltre ai suddetti codici, sono stati introdotti anche due nuovi codici: il 13 e il 14. Questi si devono utilizzare in caso di somme che non hanno concorso a formare il reddito imponibile in relazione ai lavoratori autonomi impatriati che sono rientrati in Italia in data antecedente il 30 aprile 2019 e che hanno beneficiato dell’estensione a loro dedicata per i successivi 5 periodi d’imposta.
In sostanza, tutti i contribuenti, siano essi in regime dei minimi o in regime forfettario, sono tenuti a compilare la certificazione unica 2022 comprensiva dei compensi e delle somme percepite. I dati devono essere inseriti nel quadro certificazione lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi.
NOTA BENE: in caso di contributi previdenziali occorre fare una distinzione fondamentale. I soggetti iscritti alla Gestione Separata INPS che richiedono il 4% di rivalsa INPS devono considerare il suddetto contributo nella somma del compenso e devono pertanto riportarlo nella CU.
I soggetti iscritti alle casse professionali non devono invece riportare alcun contributo integrativo poiché esso non è considerato compenso.
Cosa bisogna fare in caso di erogazione dei compensi?
Può capitare che un soggetto operante nel regime dei minimi o in regime forfettario eroghi dei compensi a professionisti in regime ordinario. In questi casi, occorre prestare molta attenzione se si è in regime dei minimi o in forfettario.
I contribuenti in regime dei minimi possono essere considerati sostituti d’imposta. In questo caso, occorre procedere con i seguenti adempimenti:
- versamento della ritenuta d’acconto entro il 16 del mese successivo a quello del pagamento
- certificare il compenso erogato compilando e inviando la certificazione unica 2022 e il modello 770/2022
Questo perché i titolari di partita iva dei minimi sono esonerati dall’applicazione della ritenuta sulle proprie fatture, ma non sono esonerati dall’applicazione delle ritenute alla fonte a titolo di acconto sulle fatture ricevute.
I contribuenti in regime forfettario non sono considerati sostituti d’imposta e in caso di erogazione di compensi a professionisti in regime ordinario non devono seguire l’iter precedente. L’unico loro obbligo riguarda l’indicazione nel quadro RS della propria dichiarazione dei redditi Modello Unico PF del codice fiscale e dei dati del professionista a cui è stato erogato il compenso, oltre all’ammontare lordo del compenso erogato.
VUOI RICEVERE ASSISTENZA DEDICATA? PRENOTA UNA CONSULENZA PERSONALIZZATA
Prenota una consulenza online con i nostri professionisti! E se decidi di aprire la partita iva con noi, le pratiche di StartUp (apertura di partita iva, iscrizione CCIAA e INPS) sono Gratuite!
Il servizio è molto semplice ed è rivolto artigiani, freelance e a tutti i tipi di società.