Secondo anno del Canone RAI in bolletta: chi non è tenuto al pagamento ha l’obbligo di effettuare dichiarazione sostitutiva entro il 30 giugno. Vediamo chi rientra tra gli esenti.
Come ormai noto, la legge di stabilità 2016 ha introdotto l’addebito automatico del canone RAI nella bolletta dell’energia elettrica ed è compito del contribuente comunicare quando non è dovuto il pagamento in quanto si rientra in un caso di esonero dal pagamento.
In diversi articoli dei mesi scorsi abbiamo già ampiamente parlato del Canone Rai con utili informazioni sui soggetti che non sono tenuti a pagarlo e le modalità per chiedere l’esenzione o il rimborso. Ripercorriamo in questo post gli adempimenti necessari in vista dell’imminente addebito in bolletta anche per il contribuente che non è tenuto al pagamento del canone RAI, ma che non presenta tempestivamente la dichiarazione sostitutiva per l’esonero.
Cosa fare per non pagare il canone RAI?
Per evitare l’addebito del canone tv in bolletta, il contribuente che rientra in una delle ipotesi di esonero deve presentare la dichiarazione sostitutiva di non detenzione dell’apparecchio tv scaricando il modello direttamente dal sito dell’Agenzia delle Entrate e utilizzando una delle seguenti modalità:
- per via telematica direttamente dall’intestatario dell’utenza elettrica o tramite intermediario abilitato;
- avvalendosi del servizio di un CAF o di un professionista abilitato.
Quando presentare la dichiarazione sostitutiva?
La dichiarazione sostitutiva deve essere presentata ogni anno e la sua validità è:
- annuale se viene inviata entro il 31 gennaio 2017;
- semestrale (da luglio a dicembre) se presentata dal 1 febbraio al 30 giugno.
Pertanto il 30 giugno sarà il termine ultimo per la presentazione della dichiarazione sostitutiva per tutti quei soggetti che non lo hanno fatto entro il termine del 31 gennaio 2017. Per ulteriori info su come presentare la disdetta leggere il post CANONE RAI: Ecco come fare la disdetta.
In quali casi è possibile chiedere il rimborso del canone?
Sono riconosciuti dei casi specifici in cui il contribuente può chiedere il rimborso del canone addebitato in bolletta. Riportiamo di seguito quanto indicato in merito dall’Agenzia delle Entrate:
- il richiedente o un altro componente della famiglia è in possesso dei requisiti di esenzione per i cittadini che hanno compiuto il 75° anno di età con reddito complessivo familiare non superiore a € 6713,98 ed è stata presentata la dichiarazione sostitutiva;
- il richiedente o un altro componente della sua famiglia anagrafica è esente in virtù di convenzioni internazionali ed è stata presentata la dichiarazione sostitutiva;
- il richiedente ha pagato il canone mediante addebito sulle fatture per energia elettrica e un altro componente della famiglia ha pagato con altre modalità;
- il richiedente ha pagato il canone addebitato in bolletta e l’addebito è stato fatto anche su fatture relative a un’utenza intestata a un altro componente;
- il richiedente ha presentato la dichiarazione sostitutiva di non detenzione di apparecchi televisivi da parte propria e dei componenti della famiglia anagrafica.
Nel caso di motivazione diversa da quelle elencate, è necessario riportare una breve descrizione nel modello sul motivo della richiesta di esenzione dal pagamento.
Come chiedere il rimborso del canone indebitamente pagato?
Se il contribuente rientra in uno dei casi indicati sopra, può chiedere il rimborso del canone erroneamente addebitato in bolletta compilando la richiesta di rimborso.
Tale richiesta può essere inviata dall’intestatario dell’utenza, dai suoi eredi o da un intermediario abilitato direttamente all’Agenzia delle Entrate per via telematica indicando il codice in cui rientra. Per ulteriori info su come chiedere il rimborso consultare il nostro post Rimborso canone RAI: Ecco come chiederlo.
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