Emettere fattura o percepire un compenso per una prestazione lavorativa offerta, comporta l’obbligo di pagare delle imposte specifiche previste dalla normativa in materia. Il percettore ha, infatti, l’obbligo di dichiarare le somme di denaro incassate al fine determinare le imposte dovute detraendo, ovviamente le ritenute subite. Si parla in questo caso di ritenuta a titolo di acconto.
Come si procede al calcolo ritenuta d’acconto? Tutti i dettagli nei prossimi paragrafi.
Il funzionamento della ritenuta d’acconto
In linea generale, tutti i lavoratori autonomi che hanno svolto una o più prestazioni di natura professionale, sono tenuti all’applicazione della ritenuta d’acconto. La prestazione deve esser stata svolta a favore di un committente, detto sostituto d’imposta. Il calcolo ritenuta d’acconto viene effettuato per i seguenti tipi di compensi:
- prestazioni di lavoro autonomo abituale e occasionale
- cessione di diritti d’autore
- assunzione di obblighi di fare, non fare e permettere
- cessione di opere di ingegno, brevetti e marchi
- partecipazione agli utili di soci fondatori o promotori
Come si evince dal nome, la ritenuta d’acconto è un anticipo imputabile alle imposte dovute dal percipiente. Tale percentuale è, nello specifico, una trattenuta IRPEF sui compensi, richiesta dai clienti titolari di partita IVA. Clienti privati o professionisti aderenti al Regime Forfettario sono gli unici rappresentanti non obbligati all’applicazione e al calcolo ritenuta d’acconto.
La ritenuta d’acconto si applica direttamente in fattura e corrisponde al 20% del compenso totale spettante. Qualora la prestazione professionale sia svolta da soggetti non residenti, la percentuale sale al 30%.
Per approfondire consultare il nostro post al seguente link: Ritenuta d’acconto: cos’è e come funziona.
Calcolo ritenuta d’acconto: tutti i casi
Quando un professionista emette la fattura a seguito di una prestazione, ha l’obbligo, salvo alcuni casi specifici, di procedere anche al calcolo ritenuta d’acconto. La cifra corrispondente alla ritenuta d’acconto deve essere obbligatoriamente riportata in fattura, in diminuzione del totale. L’aliquota si applica all’importo lordo e, come già detto, nella maggior parte dei casi, corrisponde al 20%.
Per un corretto calcolo della ritenuta d’acconto, occorre prestare attenzione a tutte le voci che formano la base imponibile. Nello specifico, sulla fattura è bene riportare e considerare tutti i seguenti dettagli.
- COMPENSO: ossia l’onorario del professionista per la prestazione svolta
- RIVALSA FACOLTATIVA INPS: pari al 4% dell’imponibile ed applicata in fattura dai soggetti iscritti alla Gestione Separata INPS
- SPESE E COSTI sostenuti dal professionista in prima persona ad esclusione delle cifre pagate in nome e per conto del cliente e che non concorrono alla produzione del reddito di lavoro autonomo.
Esempi di calcolo ritenuta d’acconto
Per praticità e completezza, riportiamo qui di seguito alcuni esempi di calcolo della ritenuta d’acconto per due tipologie di professionisti.
Ritenuta d’acconto calcolo per un professionista iscritto alla Cassa
Esempio – Un avvocato che svolge una prestazione per un proprio cliente, titolare di partita IVA, dovrà calcolare la ritenuta d’acconto come segue.
- Compenso: 1.000,00 euro
- Contributo per la cassa: 40,00 euro (4% del compenso)
- Onorario totale per la prestazione svolta: 1.268,80 euro (1.040,00 euro + IVA al 22%)
- Ritenuta d’acconto: 200,00 euro (20% del compenso)
- Compenso totale al netto della ritenuta d’acconto: 1.068,80 euro (1268,80 – 200,00 euro)
Ritenuta d’acconto calcolo per un professionista SENZA Cassa
Esempio – Un consulente, un fisioterapista o altro professionista iscritto alla Gestione Separata INPS.
- Compenso: 1.000,00 euro
- Rivalsa INPS: 40,00 euro (4% del compenso)
- Compenso per prestazione svolta: 1.268,80 euro (1040,00 euro + IVA al 22%)
- Ritenuta d’acconto: 208,00 euro (20% del compenso + rivalsa INPS, IVA esclusa)
- Compenso spettante al professionista al netto della ritenuta d’acconto: 1.060,80 euro (1268,80 – 208,00 euro)
Ritenuta d’acconto e prestazione occasionale
Nel caso in cui il lavoratore abbia svolto una prestazione occasionale è obbligato a emettere una ricevuta al committente sulla quale specificare nel dettaglio la ritenuta d’acconto sulla prestazione occasionale stessa. Il calcolo ritenuta d’acconto è semplicissimo poiché il compenso è esente IVA. La ritenuta deve pertanto essere applicata direttamente al compenso richiesto.
Sulla ricevuta saranno riportate le seguenti voci e diciture.
Compenso lordo ______ €
A dedurre ritenuta d’acconto di ______ €
Compenso netto ______ €
La prestazione è di natura occasionale ed è esclusa dall’applicazione dell’IVA ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. n. 633 del 26 ottobre 1972.
Per approfondire l’argomento delle prestazioni occasionali, vi consigliamo di leggere il nostro articolo aggiornato sulle novità della prestazione occasionale 2023.
Regime forfettario e ritenuta d’acconto
Tutti i contribuenti che hanno optato per il regime forfettario sono esonerati dell’applicazione della ritenuta d’acconto sui compensi percepiti. Il committente, in questo caso, non troverà in fattura né la voce relativa al’IVA, né la dicitura di ritenuta d’acconto.
Per lo stesso principio, il committente forfettario che si avvale della prestazione di un professionista non è tenuto a versare la ritenuta all’Erario.
Come versare la ritenuta d’acconto
Il versamento della ritenuta d’acconto spetta al committente della prestazione professionale. Quest’ultimo, dopo aver saldato la fattura ricevuta, è obbligato a versare la ritenuta d’acconto tramite modello f24 entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui è avvenuto il pagamento del compenso oppure il primo giorno lavorativo successivo se capita di domenica o in un giorno festivo.
Esempio
– Pagamento saldo fattura: 10 febbraio
– Termine ultimo per versamento ritenuta d’acconto: 16 marzo
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