A seguito dell’emergenza Covid-19, con il Decreto Rilancio è stato introdotto il bonus sanificazione ambienti di lavoro. Dal 20 luglio 2020 è possibile trasmettere le comunicazioni per accedere al bonus sanificazione o al credito d’imposta per l’acquisto di dispositivi di protezione e adeguamento dell’area di lavoro. Professionisti, imprese ed Enti del terzo settore che vogliono beneficiare del suddetto bonus, sono tenuti a comunicare all’Agenzia delle Entrate tutti i dati correlati alle spese ammissibili. C’è tempo fino al 7 settembre per l’invio dei dati per il bonus sanificazione, fino al 30 novembre 2021 per il credito d’imposta legato all’adeguamento degli ambienti lavorativi.
Come richiedere il Bonus sanificazione ambienti di lavoro e credito d’imposta
Al fine di fruire dei crediti d’imposta occorre procedere con la comunicazione ufficiale delle spese ammissibili, per via telematica e apposito modulo predisposto dall’Agenzia delle Entrate. Il provvedimento numero 259854/2020 della stessa AdE definisce modalità e termini d’invio della richiesta.
Quali sono i requisiti per il bonus adeguamento ambienti di lavoro?
I professionisti e le imprese che hanno investito per l’adeguamento degli ambienti di lavoro, possono richiedere il bonus se rispondono ai seguenti requisiti:
– soggetti che svolgono attività d’impresa, arte o professione in luoghi aperti al pubblico. Ne sono un esempio gli hotel, i ristoranti, i bar, i cinema e i teatri. Per tutti i dettagli e l’elenco completo delle attività ammesse, è bene fare riferimento all’allegato 2 del Decreto Rilancio e nell’allegato al Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 259854/2020.
NOTA BENE: tra i beneficiari sono compresi anche i soggetti in regime forfettario che svolgono una dell’attività del suddetto elenco
– fondazioni, enti privati e associazioni, compresi gli enti del terzo settore, a prescindere dall’attività esercitata
Quali sono i requisiti per il bonus sanificazione dell’ambiente di lavoro?
I destinatari del bonus sanificazione e acquisto dei dispositivi di protezione sono i seguenti:
– soggetti che svolgono attività d’impresa, arte o professione (compresi i soggetti in regime forfettario e le imprese agricole, che svolgono una delle attività ammissibili)
– enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore
– enti religiosi civilmente riconosciuti
ATTENZIONE: i soggetti richiedenti i bonus sopra citati, in caso di verifica e accertamenti, sono chiamati a dimostrare di non trovarsi in difficoltà economica già al 31 dicembre 2019, ad esclusione delle micro e piccole imprese non soggette a procedure concorsuali per insolvenza o che non abbiano avuto accesso ad aiuti per la ristrutturazione o il salvataggio.
La compilazione del modello dell’Agenzia delle Entrate
Se un soggetto risponde ai requisiti per beneficiare del bonus sanificazione e adeguamento degli ambienti lavorativi, può procedere all’invio della domanda compilando l’apposito modulo predisposto dall’Agenzia delle Entrate. In tale occasione, si dovranno indicare tutti gli importi delle spese ammissibili.
NOTA BENE: sullo stesso modello si possono comunicare tutti i dati relativi ai costi sostenuti, in riferimento a uno o entrambi i bonus.
Il modulo poi dovrà essere inoltrato solo ed esclusivamente per via telematica alla stessa Agenzia delle Entrate. La suddetta operazione può essere svolta in autonomia o mediante l’aiuto di un intermediario.
Entro 5 giorni dall’invio della comunicazione, l’Agenzia delle Entrate invia la ricevuta attestante la presa in carico della domanda o lo scarto della stessa. In quest’ultimo caso, ci sarà anche la motivazione dell’esito negativo.
È possibile reperire la ricevuta all’interno del proprio account sul sito dell’Agenzia delle Entrate.
ATTENZIONE: entro le rispettive date di scadenza dell’invio della comunicazione (7 settembre 2020 e 30 novembre 2021), esiste la possibilità di inviare una nuova comunicazione, che sostituisce in modo integrale la precedente, oppure procedere con la rinuncia integrale per l’importo totale del credito d’imposta.