Da oggi fino al 30 settembre è possibile inviare la domanda per beneficiare del bonus pubblicità 2020. Il Decreto Rilancio aveva stanziato 60 milioni di euro per l’intero anno, ma il Decreto Agosto ha incrementato il suddetto importo, fissandolo a 85 milioni di euro. Nello specifico, 50 milioni di euro imputabili a investimenti pubblicitari effettuati sui giornali quotidiani e periodici (cartacei o online), 35 milioni di euro imputabili a investimenti pubblicitari effettuati sulle emittenti televisive e radiofoniche locali e nazionali, siano esse analogiche o digitali e non partecipate dallo Stato. Oltre a incrementare la somma totale stanziata, il Decreto Rilancio ha modificato la normativa iniziale sul bonus pubblicità 2020, allargando così la platea dei destinatari.
Come presentare la domanda per il bonus pubblicità 2020
L’Agenzia delle Entrate, il 28 agosto, ha pubblicato il modulo per presentare la domanda relativa al bonus pubblicità e le relative istruzioni per la compilazione. Le domande potranno essere inoltrate dal 1° al 30 settembre 2020.
NOTA BENE: non si tratta di un click day, pertanto l’ordine cronologico di arrivo delle domande non stabilisce la concessione prioritaria al bonus pubblicità 2020. Il credito spettante a ciascun beneficiario sarà calcolato attraverso il sistema di ripartizione percentuale delle risorse tra tutti i richiedenti in linea con i requisiti richiesti.
L’invio della domanda relativa alla richiesta del credito d’imposta deve avvenire attraverso il sito dell’Agenzia delle Entrate, previa autenticazione personale. Quest’ultima è resa possibile dallo SPID, dalle credenziale Entratel o Fisconline o dalla Carta Nazionale dei Servizi.
ATTENZIONE: coloro i quali hanno già inviato la domanda di adesione al bonus pubblicità 2020 nel corso del mese di marzo, in caso di ampliamento degli investimenti pubblicitari, potranno sostituire la precedente richiesta con una domanda nuova da inviare entro e non oltre il 30 settembre 2020.
NOTA BENE: qualora si decida di non inviare una nuova domanda, resterà valida la precedente. Il credito d’imposta richiesto verrà rideterminato secondo i nuovi criteri di settembre
A chi spetta il bonus pubblicità 2020?
A seguito del Decreto Rilancio e del Decreto Agosto, la platea dei soggetti aventi diritto al bonus pubblicità è stata ampliata. In via eccezionale per quest’anno 2020, infatti, il credito d’imposta è calcolato al 50% delle spese pubblicitarie sostenute nel loro intero ammontare, e non al 75% su margine incrementale dell’1% del valore degli investimenti fatti l’anno prima.
In altre parole, il bonus spetta in relazione agli investimenti programmati e attuati nel 2020. La stessa circolare numero 25/E/2020 emanata dall’Agenzia delle Entrate precisa che non è necessario aver sostenuto nel corso dell’anno precedente investimenti di analoga natura sfruttando i medesimi mezzi di informazione (requisito richiesto per il Bonus Pubblicità ordinario). Viene anche a mancare il requisito dell’incremento minimo dell’1% dell’investimento pubblicitario rispetto l’anno prima.
Riassumendo, facendo riferimento al solo 2020, il credito d’imposta può essere richiesto anche da lavoratori autonomi, imprese ed enti non commerciali che:
- nel corso del 2020 faranno investimenti inferiori rispetto a quelli eseguiti nel 2019
- non hanno effettuato investimenti pubblicitari nel corso del 2019
- hanno iniziato la propria attività nel 2020
Quali spese pubblicitarie sono ammesse?
In virtù dell’emergenza Covid-19, la disciplina speciale valida per tutto il 2020 amplia anche l’ambito di applicazione del credito d’imposta. Sono a tal proposito inclusi anche gli investimenti sulle emittenti TV e radio nazionali non partecipate dallo Stato.
Sono ammissibili al credito d’imposta le spese per le seguenti campagne pubblicitarie:
a- su stampa quotidiana e periodica (anche online)
b- su emittenti televisive e radiofoniche, analogiche o digitali, locali o nazionali non partecipate dallo Stato
NOTA BENE: emittenti televisive, emittenti radiofoniche e testate coinvolte nella pubblicità devono per ovvie ragioni rispettare tutte le normative in vigore relative alla registrazione, oltre a essere dotati del ruolo fi Direttore Responsabile.
Quali sono le spese escluse
Alcune tipologie di pubblicità non possono essere racchiuse nel bonus pubblicità 2020.
Si tratta di spese
– per l’acquisto di spazi nell’ambito della programmazione o dei palinsesti editoriali per pubblicizzare o promuovere televendite di beni e servizi
– per la trasmissione o per l’acquisto di spot radio e televisivi di inserzioni o spazi promozionali relativi a servizi di pronostici, giochi o scommesse con vincite in denaro, di messaggeria vocale, chat-line
– accessorie, di intermediazione e ogni altra spesa diversa dall’acquisto dello spazio pubblicitario, anche se ad essa funzionale o connessa
Documentazione necessaria
Il Dipartimento per l’informazione e l’Editoria ha predisposto una sezione FAQ in cui sono chiariti anche i dettagli relativi alla documentazione necessaria per la richiesta del bonus pubblicità. Nello specifico, durante la procedura d’invio non è richiesto alcun documento. È però necessario conservare le seguenti attestazioni, da mostrare in caso di controlli: fatture, contratti e attestazione delle spese sostenute.
Una risposta-
Salve.
I i regimi orfettari sono esclusi da questo bonus?