E per chi era indeciso sul restyling delle facciate della propria abitazione ecco una buona occasione per farlo: Bonus Facciate 2020.
Si tratta del vantaggioso bonus facciate introdotto dalla Legge di Bilancio 2020 che permette di beneficiare di una detrazione pari al 90% delle spese sostenute nel corso del 2020 per restaurare la facciata della propria abitazione.
Vediamo chi ha diritto alla detrazione del 90% delle spese sostenute per sistemare l’esterno degli edifici, quali sono i lavori esclusi, come effettuare il pagamento delle fatture e le spese che rientrano nel bonus facciate 2020.
Cos’è il Bonus Facciate 2020?
L’agevolazione consiste in una detrazione IRPEF, da ripartire in 10 quote annuali costanti, pari al 90% delle spese sostenute nel 2020 per gli interventi volti al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in determinate zone. Sono ammessi al beneficio esclusivamente gli interventi sulle strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi degli edifici situati nelle zone A o B, come definite dal decreto del Ministro dei lavori pubblici n. 1444/1968.
I beneficiari del Bonus Facciate 2020
Per il bonus facciate è applicabile lo stesso regime previsto per le detrazioni fiscali relative alle ristrutturazioni edilizie. Hanno, quindi, diritto al bonus facciate non solo i proprietari o i titolari dei diritti reali sull’immobile oggetto di ristrutturazione, ma anche l’inquilino e il comodatario. Più precisamente, possono beneficiare della detrazione del 90% per il rifacimento delle facciate:
- il proprietario o il nudo proprietario dell’edificio
- il titolare di un diritto reale di godimento (per esempio l’usufruttuario o chi beneficia del diritto di uso o di abitazione)
- l’inquilino
- il comodatario
- gli imprenditori individuali, ma solo per gli immobili che non rientrano tra quelli strumentali o merce
- i soci di cooperative divise e indivise
- i soci delle società semplici
Inoltre, hanno diritto al bonus facciate case, a condizione che sostengano effettivamente le spese e che siano documentate sia dalle fatture sia dai bonifici eseguiti:
- il familiare convivente del proprietario o del detentore dell’edificio oggetto dell’intervento (coniuge, parenti entro il terzo grado o affini entro il secondo grado)
- il componente dell’unione civile
- il coniuge separato assegnatario dell’immobile intestato all’altro coniuge
- il convivente more uxorio, non proprietario dell’edificio né titolare di un contratto di comodato
NOTA BENE: non possono usufruire del bonus facciate coloro i quali non hanno redditi soggetti a IRPEF (chi per esempio ha un reddito inferiore agli 8.000 euro rientranti nella no tax area).
Leggi anche: Bonus ristrutturazione 2019: tutti i dettagli
Bonus facciate: per quali spese?
È possibile usufruire del Bonus Facciate anche i per i lavori iniziati nel 2019, purché la spesa sia sostenuta nel 2020.
Per gli interventi sulla facciate di casa iniziati nel 2019 e pagati parzialmente entro il 31 dicembre 2019, è possibile usufruire della detrazione del 50% come bonus per i lavori di ristrutturazione edilizia. Per il saldo effettuato nel 2020 è, invece, possibile usufruire della detrazione del 90% in qualità di bonus facciate.
Rientrano nel bonus facciate i seguenti lavori:
- interventi sulle strutture opache della facciata
- lavori su balconi, ornamenti, marmi e fregi
- pulitura
- tinteggiatura esterna
- rifacimento dell’intonaco di meno del 10% della superficie della facciata
Come usufruire del bonus facciate 2020?
Per poter usufruire della detrazione IRPEF riconosciuta per il Bonus Facciate occorre:
- presentare all’Azienda Sanitaria Locale competente per territorio, prima dell’inizio lavori, una comunicazione con raccomandata A/R, fatta eccezione per i casi in cui le norme sulle condizioni di sicurezza nei cantieri non prevedono l’obbligo della notifica preliminare alla Asl
- pagare le spese tramite bonifico bancario o postale, da cui devono risultare la causale del versamento, il codice fiscale del soggetto beneficiario della detrazione e il codice fiscale o numero di partita Iva del beneficiario del pagamento
Per usufruire della detrazione è sufficiente indicare nella dichiarazione dei redditi i dati catastali identificativi dell’immobile e, se i lavori sono effettuati dal detentore, gli estremi di registrazione dell’atto che ne costituisce titolo e gli altri dati richiesti per il controllo della detrazione.
Occorre, inoltre, conservare la documentazione da esibire agli uffici in caso di controllo:
- abilitazioni amministrative in relazione alla tipologia di lavori da eseguire (comunicazione di inizio lavori o autorizzazione). Quando non sono previste particolari autorizzazioni occorre conservare una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà riportante la data di inizio dei lavori
- domanda di accatastamento per gli immobili non ancora censiti
- ricevute di pagamento dell’Imu, quando dovuta
- delibera assembleare di approvazione dell’esecuzione dei lavori e tabella millesimale di ripartizione delle spese per gli interventi riguardanti parti comuni di edifici residenziali
- per i lavori effettuati dal detentore dell’immobile, se diverso dai familiari conviventi, dichiarazione di consenso del possessore all’esecuzione dei lavori
- comunicazione preventiva inviata all’Azienda sanitaria locale prima dell’inizio lavori, se obbligatoria secondo le disposizioni in materia di sicurezza dei cantieri
- fatture e ricevute fiscali relative alle spese effettivamente sostenute
- ricevute dei bonifici di pagamento
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2 risposte-
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buon giorno.
questa legge vale per le case di qualsiasi eta’ o riguarda quelle di vecchia costruzione?
ad esempio una casa costruita intorno al 1995 come la mia puo’ rientrare in questa agevolazione?
Gentile Franco,
a prescindere dall’anno di costruzione dell’immobile dipende se rientra nelle zone agevolate.
Cordialità