A seguito del provvedimento dell’11 settembre, l’Agenzia delle Entrate ha fornito maggiori informazioni e il dettaglio relativo al calcolo dell’importo del credito d’imposta spettante su base percentuale per chi aveva richiesto il Bonus DPI e sanificazione 2020.
Qual è l’importo spettante del Bonus DPI e sanificazione?
Entro il 7 settembre era possibile fare richiesta di adesione al Bonus Sanificazione. Qualche giorno fa, mediante un apposito provvedimento, l’Agenzia delle Entrate ha fissato l’ammontare del credito relativo alle spese di sanificazione delle aree di lavoro e l’acquisto di dispositivi di protezione anti Covid-19.
La percentuale esatta utilizzabile da ciascun richiedente in modo effettivo è pari al 15,6423% del totale richiesto. Tale numero emerge semplicemente dal rapporto tra il totale dei soggetti contribuenti che hanno fatto richiesta del bonus e il limite di spesa fissato dalle Legge.
Come si calcola l’importo spettante?
Mascherine, disinfettanti, termometri, igienizzanti, detergenti, materiale per garantire il distanziamento sociale. Sono questi alcuni dei dispositivi di protezione anti Covid-19 che rientrano nel Bonus DPI e sanificazione.
Il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate numero 302831 dell’11 settembre è stato necessario poiché le domande per il Bonus sanificazione hanno superato la soglia stabilita. La percentuale di calcolo fornita, dunque, è il risultato del rapporto tra il limite complessivo di spesa e il totale dei crediti d’imposta richiesti. In totale, infatti, le domande pervenute corrispondono a 1.278.578.142 euro, contro i 200 milioni di euro di limite di spesa massima stanziati. Da qui, la misura del credito effettivamente utilizzabile corrispindente al 15,6423% del credito d’imposta richiesto.
Secondo il Decreto Rilancio, i titolari di Partita IVA avevano diritto a un rimborso pari al 60% delle spese di sanificazione e acquisto DPI, entro il limite massimo fissato a 60.000 euro per ogni richiedente e beneficiario. L’importo reale, però, è stato stato ri-proporzionato in base al totale delle risorse finanziarie disponibili e stabilite dal Decreto Rilancio corrispondente a 200 milioni di euro.
I contribuenti che hanno inoltrato la domanda per il Bonus DPI e sanificazione, possono visualizzare l’importo preciso loro spettante nel proprio Cassetto Fiscale, previo login nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate.
La comunicazione della cessione del credito a partire dal 14 settembre
I richiedenti e beneficiari del Bonus DPI e sanificazione 2020 possono optare 2 diverse soluzioni:
1- usare il credito d’imposta direttamente nella Dichiarazione dei Redditi o in compensazione tramite il modello F24
2- procedere con la cessione del credito (anche parziale) ad altri soggetti, compresi intermediari finanziari e istituti di credito
Quest’ultima opzione può essere esercitata entro e non oltre il 31 dicembre 2021. La comunicazione all’AdE relativa alla scelta di cessione del credito relativa all’acquisto di DPI e sanificazione degli ambienti lavorativi, è attiva da lunedì 14 settembre 2020. La suddetta operazione può essere effettuata dal soggetto cedente direttamente dal sito dell’AdE, attraverso Entratel o Fisconline.
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