Da lunedì 13 luglio 2020 sarà possibile inviare per via telematica la comunicazione all’Agenzia delle Entrate circa la cessione del credito d’imposta relativo al Bonus Affitto del Decreto Rilancio.
Sono, infatti, pronte le regole da seguire e il modulo da compilare e inoltrare all’Agenzia delle Entrate. Le stesse disposizioni sono valide per il Bonus Botteghe presente nel Decreto Cura Italia.
Cosa stabilisce il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate sul Bonus Affitto?
A seguito del provvedimento n. 250739/2020 del 1° luglio sottoscritto dall’Agenzia delle Entrate, sono state definite regole relative alla cessione del credito maturato in merito al bonus botteghe previsto dal Decreto Cura Italia e il Bonus Affitti disciplinato dal Decreto Rilancio.
A oggi, l’inoltro della comunicazione può essere eseguito esclusivamente e in modo diretto dai contribuenti. Si attende, infatti, un secondo provvedimento sottoscritto dall’Amministrazione Finanziaria, per stabilire in che modo possano intervenire gli intermediari abilitati nel processo di invio della comunicazione.
I contribuenti che hanno maturato i crediti d’imposta hanno la possibilità di optare per la cessione dei suddetti crediti a soggetti terzi.
NOTA BENE: la cessione può essere anche parziale.
ATTENZIONE: tra i soggetti terzi sono comprese anche le banche e i diversi intermediari finanziari.
La comunicazione deve essere inviata direttamente all’Agenzia delle Entrate per via telematica dal 13 luglio al 31 dicembre 2020.
Cosa comunicare nel modulo del Bonus Affitto Decreto Rilancio 2020
Il modulo predisposto dall’Agenzia dell’Entrate deve essere compilato e inoltrato per via telematica direttamente dal contribuente interessato. Nella domanda occorre inserire una serie precisa di dati e informazioni.
NOTA BENE: in assenza di uno o più dati richiesti, la domanda non sarà ammessa, né presa in esame.
- CODICE FISCALE del soggetto cedente e che ha maturato il credito d’imposta
- NATURA DEL CREDITO D’IMPOSTA CEDUTO
- AMMONTARE DEL CREDITO D’IMPOSTA maturato
- IMPORTO DEL CREDITO D’IMPOSTA CEDUTO
- TIPOLOGIA DI CONTRATTO a cui si fa riferimento
- ESTREMI DI REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO relativo alla maturazione del credito d’imposta
- CODICE FISCALE DEL/I CESSIONARI, precisando l’esatto importo ceduto a ciascuno dei soggetti indicati
- DATA DELLA CESSIONE DEL CREDITO
Che cosa è e come funziona il Bonus Affitti 2020?
Il Bonus affitto 2020 è stato introdotto dal decreto Rilancio e riguarda i mesi di emergenza Covid-19: marzo, aprile e maggio.
Con una circolare, l’Agenzia delle Entrate ha fatto sapere che sono da intendersi beneficiari del bonus affitto tutti i soggetti esercenti attività di impresa, arte o professione. Si tratta di un credito d’imposta pari al 60% del canone di locazione previsto per i 3 mesi sopra citati e relativo ad immobili adibiti a uso non abitativo e quindi atti allo svolgimento di attività commerciali, industriali, agricole, artigianali, turistiche o esercizio abituale e professionali di lavoro autonomo.
Quali sono i requisiti richiesti?
Al fine di beneficiare del bonus affitto 2020 occorre avere avuto compensi i ricavi inferiori a 5 milioni di euro nel corso del 2019, e l’aver subito una riduzione del fatturato o dei corrispettivi nei mesi di marzo, aprile e maggio 2020 di almeno il 50% rispetto allo stesso periodo d’imposta precedente.
Come funziona?
I crediti d’imposta ceduti possono essere usati in compensazione dal giorno lavorativo successivo all’invio della comunicazione della cessione mediante il modello F24 attraverso l’area riservata dell’Agenzia delle Entrate.
I contribuenti possono scegliere di procedere con un’altra cessione del credito entro e non oltre il 31 dicembre 2020.
ATTENZIONE: tutti i crediti d’imposta devono essere utilizzati, tramite cessione o in compensazione, entro e non oltre il 31 dicembre 2020
Quali saranno i controlli effettuati dall’Agenzia delle Entrate?
Sarà compito della stessa Agenzia delle Entrate eseguire dei controlli specifici sul diritto di spettanza dei crediti. A rispondere di un eventuale uso dei crediti d’imposta in modo irregolare o in quantità maggiore rispetto a quanto ricevuto saranno i soggetti cessionari. In caso di assenza di requisiti richiesti, invece, sarà il beneficiario originario a dover rispondere e diventare soggerro di recupero del credito stesso.
Oggetto di verifica dell’Agenzia delle Entrate, saranno:
- presupposti e requisiti del beneficiario originario nel rispetto delle condizioni previste dalla Legge per beneficiare dell’agevolazione
- l’esatto ammontare del credito calcolato
- il corretto utilizzo del credito d’imposta