Oggi forniamo una breve guida sul funzionamento delle marche da bollo virtuali, come avviene il pagamento dell’imposta di bollo, in particolare quello virtuale.
Con il Provvedimento del 29 dicembre, l’Agenzia delle Entrate ha approvato il modello e le specifiche tecniche per la presentazione della Dichiarazione dell’imposta di bollo assolta in modo virtuale, introducendo anche, a partire dal mese di gennaio, l’opzione del pagamento con assegno circolare. Vediamo di cosa si tratta.
Quando occorre applicare l’Imposta di Bollo?
Le fatture e le ricevute fiscali emesse per un importo superiore a € 77,47 richiedono l’applicazione sull’originale della marca da bollo da € 2 quando sono emesse per le seguenti operazioni:
- fuori campo IVA, come quelle prestazioni professionali svolte da contribuenti nel regime dei minimi o forfetario;
- esenti da IVA, ad esempio le prestazioni sanitarie previste dall’art. 10 del DPR 633/1972;
- escluse da IVA, ossia quelle operazioni disciplinate dall’art. 15 del DPR 633/1972;
- non imponibili ai fini IVA.
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Come funziona l’imposta di bollo?
Il contribuente che in virtù delle operazioni effettuate è tenuto ad applicare la marca da bollo su fatture e ricevute emesse, può scegliere di effettuare il versamento con le seguenti modalità alternative:
- in modo tradizionale: acquistando direttamente la marca da bollo presso un tabaccaio e apponendola sul documento originale;
- in modo virtuale: come sarà di seguito riportato.
La possibilità di utilizzare i bolli virtuali rappresenta una comodità per i titolari di partita IVA che annualmente emettono molti documenti, infatti non dovranno più acquistare le singole marche da bollo ma saranno tenuti a presentare una dichiarazione.
Quali sono gli adempimenti per l’imposta di bollo virtuale?
Per coloro che hanno optato per l’imposta di bollo assolta in modo virtuale, a partire dall’anno in cui è stata effettuata l’opzione, devono presentare una dichiarazione telematica entro il 31 gennaio di ciascun anno, secondo il Modello approvato dall’Agenzia delle Entrate in cui riepilogare il numero dei documenti emessi nell’anno precedente soggetti a marca da bollo, distinti per tariffa.
La presentazione del modello deve essere effettuata esclusivamente in modalità telematica utilizzando i servizi dell’Agenzia dell’Entrate direttamente dal soggetto dichiarante o tramite intermediari abilitati.
Come compilare la dichiarazione?
La Dichiarazione è costituita da due sezioni: Nella prima sezione occorre indicare i seguenti dati:
- privacy: riportare i dati per l’informativa sul trattamento dei dati personali;
- generali : autorizzazione all’assolvimento dell’imposta di bollo in modo virtuale ed eventualmente la revoca per l’opzione di pagamento tramite assegni circolari;
- anagrafici del contribuente;
- anagrafici del rappresentante che firma la dichiarazione e il soggetto che si impegna alla presentazione telematica;
La seconda sezione è divisa in due quadri in cui vanno riportati singolarmente i documenti e gli atti sui cui è stata apposta virtualmente la marca da bollo, nello specifico il contribuente dovrà compilare:
- il quadro A se si tratta di atti e documenti soggetti ad imposta fissa;
- il quadro B in caso di atti e documenti soggetti ad imposta proporzionale.
Come si effettua il pagamento dell’imposta di bollo virtuale?
Sulla base dei dati contenuti nella dichiarazione, effettuati gli opportuni controlli, l’Agenzia delle Entrate provvede a:
- liquidare in maniera definitiva a consuntivo l’imposta dovuta per l’anno precedente, imputando la differenza a debito o a credito alla rata bimestrale scadente a febbraio o, se necessario, a quelle successive;
- liquidare in maniera provvisoria per l’anno in corso.
Entrambe le liquidazioni, e la relativa ripartizione di quanto dovuto in rate bimestrali, confluiscono in un unico atto che costituisce avviso di liquidazione dell’imposta di bollo dovuta.
A regime, il pagamento dell’imposta di bollo virtuale viene quindi effettuato tramite rate bimestrali di accontO (28 febbraio, 30 aprile, 30 giugno, 31 agosto, 31 ottobre e 31 dicembre) sulla base della dichiarazione annuale consuntiva presentata entro il 31 gennaio.
In quali altri casi si compila il modello?
La “Dichiarazione dell’imposta assolta in modo virtuale” oltre a dover essere inviata annualmente per dichiarare all’Agenzia delle Entrate i documenti in cui è stata esposta la marca da bollo, va presentata anche nei seguenti casi:
- se il contribuente intende rinunciare all’autorizzazione all’utilizzo del bollo virtuale;
- se il contribuente vuole esercitare l’opzione di pagamento tramite assegno circolare, utilizzando il nuovo modello a partire dal mese di gennaio.
È bene precisare che l’opzione si rinnova tacitamente di anno in anno, pertanto nei casi in cui il contribuente volesse modificare il mezzo di pagamento, dovrà presentare nuovamente il modello per la revoca.
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