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Bollo delle fatture elettroniche

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Come e quando pagare l’imposta di bollo sulle fatture elettroniche?

SOMMARIO

Parlando di imposta di bollo si pensa subito alla marca da bollo, ossia all’adesivo di 2 euro che si fa stampare il più delle volte in tabaccheria. Questa procedura è però associata all’emissione di fatture tradizionali cartacee. Cosa succede quando si usa la fatturazione elettronica? L’imposta di bollo sulle fatture elettroniche si applica seguendo specifici criteri. I documenti fiscali in questione, infatti, devono rispettare determinate condizioni. 

Le regole dell’imposta di bollo 

In linea generale, sono del tutto esenti dall’imposta di bollo tutte le fatture relative a pagamenti di corrispettivi assogettati a IVA. Questo significa che l’imposta di bollo deve essere utilizzata solo su fatture elettroniche o cartacee che non comprendono l’addebito IVA.
Inoltre, l’importo totale della fattura deve essere superiore a 77,47 euro. In caso contrario, infatti, non vige alcun obbligo di marca da bollo. 

Ci sono, come spesso accade, anche delle eccezioni. Non sono soggette a bollo anche le fatture relative ad alcune operazioni non imponibili IVA e che sono classificate in modi specifici. Essere seguiti da un Commercialista è fondamentale proprio per evitare errori e sanzioni. In caso tu abbia dei dubbi o delle domande, puoi chiedere anche al nostro studio, prenotando una consulenza personalizzata

Come funziona l’imposta di bollo sulle fatture elettroniche?

In data 14 aprile 2021, l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato una guida con le istruzioni per il corretto funzionamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche.
L’assolvimento della suddetta imposta deve essere indicato sul documento fiscale elettronico. Nello specifico, occorre indicare SI nel campo BOLLO VIRTUALE. A prescindere dall’importo della fattura, purché superiore a 77,47 euro, il valore del bollo è pari a 2 euro. 

NOTA BENE: in caso di indicazione diversa nell’apposita sezione, il sistema conteggerà sempre 2 euro. 

Quali sono le diciture relative all’imposta di bollo sulle fatture elettroniche?

Sebbene venga compilato con il valore SI il campo BOLLO VIRTUALE, all’interno del documento fiscale dovrà essere anche inserita la dicitura

“Imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi dell’articolo 15 del d.p.r. 642/1972 e del DM 17/06/2014”.

Tale frase corrisponde a una dichiarazione dell’avvenuto assolvimento dell’imposta di bollo. 

Come funziona il sistema delle imposte di bollo

L’Agenzia delle Entrate effettua le integrazioni delle fatture inviate tramite il Sistema di Interscambio (SdI). 

Ogni trimestre solare l’Agenzia delle Entrate elabora le fatture elettroniche trasmesse al Sistema di Interscambio, verificando il corretto uso dell’imposta da bollo. Successivamente vengono stilati 2 elenchi:

  • Elenco A (non modificabile)
    in esso sono presenti tutti i riferimenti alle fatture che contengono l’indicazione dell’assolvimento dell’imposta di bollo
  • Elenco B (modificabile)
    in esso sono presenti tutti i riferimenti alle fatture che non contengono l’indicazione dell’assolvimento dell’imposta di bollo, ma che da un’analisi dell’AdE dovrebbero essere soggette alla marca da bollo

Tali elenchi sono consultabili dai contribuenti nella propria area riservata all’interno del portale “Fatture e corrispettivi”. L’accesso è a disposizione dal giorno 15 del primo mese del mese successivo a ogni trimestre (per esempio dal 15 aprile sarà possibile accedere agli elenchi del primo trimestre).
I dati dell’Elenco B possono essere modificabili dal contribuente o dall’intermediario delegato) entro l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento (per esempio il 30 aprile per le fatture del primo trimestre dell’anno). 

In base ai dati e alle richieste di modifica ricevute, l’Agenzia delle Entrate calcola ppoi l’imposta di bollo dovuta per il trimestre di riferimento. Il suddetto importo è indicato nella propria area riservata  del portale “Fatture e corrispettivi” entro il giorno 15 del secondo mese successivo alla chiusura del trimestre (per esempio il 15 maggio per le fatture del primo trimestre dell’anno). 

Pagamento dell’imposta di bollo delle fatture elettroniche

Una volta compreso l’importo dovuto, occorre procedere con il versamento della suddetta quota.
A seguito del decreto ministeriale del 2021 in materia, riportiamo qui di seguito uno schema esemplificativo delle date da ricordare.

PERIODO DI RIFERIMENTOMESSA A DISPOSIZIONE ELENCHI A E BDATA LIMITE MODIFICHE ELENCO BVISUALIZZAZIONE IMPORTO DOVUTO IMPOSTA DI BOLLOSCADENZA VERSAMENTO IMPOSTA DI BOLLO
1° TRIMESTRE15 aprile30 aprile15 maggio31 maggio (*) (**)
2° TRIMESTRE15 luglio10 settembre20 settembre30 settembre (**)
3° TRIMESTRE15 ottobre31 ottobre15 novembre30 novembre
4° TRIMESTRE15 gennaio dell’anno successivo31 gennaio dell’anno successivo15 febbraio dell’anno successivo28 febbraio dell’anno successivo

(*) Se l’importo dovuto per il primo trimestre non supera 250 euro, il versamento può essere eseguito entro il 30 settembre.

(**) Se l’importo dovuto complessivamente per il primo e secondo trimestre non supera 250 euro, il versamento può essere eseguito entro il 30 novembre.

Il pagamento può essere eseguito scegliendo tra:

  • addebito su IBAN (indicando la specifica funzionalità web del portale Fatture e Corrispettivi
  • modello F24 (da presentare per via telematica e con l’indicazione del relativo codice tributo)

Attenzione, quindi, che le modifiche all’elenco B devono essere fatte entro il 31 gennaio 2022 in relazione ai dati del quarto e ultimo trimestre 2021. La scadenza per il versamento resta fissata al 28 febbraio 2022.

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