Il primo luglio non ha segnato solo il passaggio alla fattura elettronica per molti soggetti aderenti al regime forfettario. Si è trattato anche della data che ha siglato l’abolizione dell’esterometro.
Vediamo insieme come si traduce concretamente questa novità.
Che cosa è l’esterometro
Entrato in vigore il 1° gennaio 2019, l’esterometro è una comunicazione legata alle operazione transfrontaliere. In altre parole, legata alle transazioni tra soggetti residenti (o stabili) nel territorio dello Stato e soggetti che non risiedono in Italia. Scopo dell’esterometro è quello di informare l’Agenzia delle Entrate delle operazioni estere non ancora soggette all’obbligo della fatturazione elettronica e che non transitano attraverso il SdI (Sistema di Interscambio).
L’obbligo della comunicazione è legato sia alle operazioni rese, sia a quelle ricevute. Nella pratica, questo significa che tutte le operazioni con l’estero, sia di acquisto sia di vendita, devono essere rese note e comunicate ufficialmente.
La presentazione dell’esterometro ha cadenza trimestrale, salvo il fatto che la comunicazione non avvenga con un modo alternativo o non sia dovuta. Nello specifico ci riferiamo a operazioni per le quali è stata emessa una bolletta doganale o una fattura elettronica.
Sembrava un sistema ormai ben collaudato e entrato nella routine delle partite IVA, ma è durato poco. Infatti, dal 1° luglio 2022 è entrata in vigore l’abolizione dell’esterometro.
Cosa cambia con l’abolizione esterometro?
Al fine di regolarizzare le proprie posizioni nei confronti dell’Agenzia delle Entrate e dell’assolvimento dell’IVA, l’esterometro è stato sostituito in toto dalla fattura elettronica e dalle nuove tipologie di documento predisposte dall’Agenzia delle Entrate.
Si tratta di documenti che consentono di emettere una autofattura elettronica o integrazione, da annotare nei registri IVA (sia in entrata sia in uscita) al fine di assolvere l’imposta dovuta.
Abolizione esterometro e emissione di fattura
Quando sei tu a dover emettere una fattura a un cliente estero, procedi semplicemente all’emissione della fattura elettronica, seguendo il consueto iter e rispettando le tempistiche per la fattura immediata o differita.
NOTA BENE: essendo un soggetto estero, utilizza il codice di 7 X (xxxxxxx). Nel campo relativo all’ID Paese, invece, ricorda di inserire la sigla corrispondente al Paese di residenza del cessionario/committente. Per il CAP utilizza la forma convenzionale dei 5 zeri (00000).
Ricorda di inviare la fattura di cortesia al tuo cliente estero!
Abolizione esterometro e ricezione di fattura
Se ricevi delle fatture (passive) da un fornitore estero, i passaggi da ricordare si complicano leggermente. Sarà infatti tuo compito emettere una fattura elettronica utilizzando i documenti TD17, TD18, TD19.
Nello specifico:
- TD17: Integrazione/autofattura per acquisto di servizi dall’estero
- TD18: Integrazione per acquisti di beni intraUE
- TD19: Integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art. 17 c. 2 D.P.R. 633/72
Per una corretta liquidazione dell’IVA, i documenti integrativi devono essere annotati sia nel registro di entrata sia in quello di uscita, al fine di permettere la corretta liquidazione IVA.
ATTENZIONE: è fondamentale rispettare tutte le tempistiche previste dall’Agenzia delle Entrate per l’emissione e l’invio delle autofatture.
In fase di compilazione delle fatture TD17, TD18 e TD19 presta attenzione a riportare tutti i dati dell’operazione descritti nella fattura originale, compresi quelli del fornitore (nella sezione Cedente/Prestatore).
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