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Cessare la partita IVA

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Come chiudere partita IVA retroattivamente senza sanzioni

SOMMARIO

Hai cessato l’attività dimenticando di comunicare la chiusura della Partita IVA? Il nuovo decreto fiscale abolisce le sanzioni previste fino ad oggi, oltre a presentare una lunga lista di novità. Ecco come chiudere la partita IVA retroattivamente

È terminato finalmente l’iter legislativo per il decreto fiscale collegato alla manovra finanziaria, convertito in legge il 24 novembre 2016. Vediamo in particolare cosa è cambiato per la chiusura della Partita IVA retroattiva.

Come avviene la chiusura della Partita IVA?

La disciplina precedente alla modifica in materia di chiusura di Partita IVA riconosce due possibili ipotesi:

  • chiusura per volontà del titolare di partita iva che presenta la dichiarazione all’Agenzia delle Entrate entro 30 giorni dalla data di cessazione dell’attività;
  • chiusura d’ufficio da parte dell’Agenzia delle Entrate che, in seguito a controlli automatizzati, ha riscontrato la mancata presentazione della dichiarazione di cessazione di attività.

Quali le sanzioni per la mancata chiusura della partita iva?

L’Agenzia delle Entrate in caso di chiusura d’ufficio invia una comunicazione al titolare della Partita IVA per informarlo della procedura. Il contribuente ha 30 giorni dal ricevimento della comunicazione per fornire chiarimenti e produrre elementi per evitare la chiusura con la possibilità di pagare la sanzione in misura ridotta di € 172, ossia 1/3 del minimo.
Trascorso il termine di 30 giorni senza che il contribuente abbia regolarizzato la sua posizione, l’Agenzia procede con l’iscrizione a ruolo e con l’irrogazione della sanzione dal minimo di € 516 fino al massimo di € 2065 per omessa presentazione della dichiarazione di cessazione dell’attività.

Chiusura partita iva reotrattiva senza sanzioni

Il D.L. 193/2016 ha modificato la disciplina solo in parte, infatti all’art.7-quarter commi 44-45 è disposto che l’Agenzia delle Entrate dispone la chiusura d’ufficio della Partita IVA che risulta inattiva o dormiente. Pertanto, è possibile chiudere la partita IVA che da almeno 3 anni non risulta essere stata esercitata alcuna attività di impresa, attività artistica o professionale, ma senza sanzioni e iscrizione al ruolo.

Come funzionerà la chiusura della Partita IVA?

Bisognerà attendere l’entrata in vigore del decreto e il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate in cui verranno specificate le modalità e i criteri per conoscere con esattezza come sarà applicata la nuova disciplina.
Intanto dal testo si evince già la buona notizia: assenza di sanzioni e di iscrizione a ruolo se risulta omessa la dichiarazione di cessazione dell’attività in seguito al controllo dell’Agenzia. Rimane la possibilità per il contribuente che ha ricevuto la comunicazione di chiusura di ufficio di evitare la procedura fornendo motivazioni entro 30 giorni dal ricevimento.

Quali sono le altre novità introdotte dal decreto?

Tante le misure e le novità introdotte con il decreto fiscale, le principali sono:

  • soppressione di Equitalia dal 1° luglio 2017 e istituzione di Agenzia delle Entrate-Riscossione;
  • rottamazione delle cartelle di pagamento per il contribuente che aderisce entro il 31 marzo 2017 alla definizione agevolata con la possibilità di pagare la somma iscritta a ruolo senza le sanzioni e gli interessi di mora in 5 rate (cfr. /sanatoria-equitalia-altri-cambiamenti-in-vista/);
  • abolizione degli studi di settore e introduzione degli indici sintetici di affidabilità;
  • soppressione dell’obbligo dell’F24 telematico per i pagamenti superiori a € 1.000 per le persone fisiche non titolari di Partita IVA;
  • posticipo del termine per la consegna della certificazione unica dal 28 febbraio al 31 marzo;
  • estensione del termine per la presentazione della dichiarazione integrativa a favore su redditi, IRAP e sostituti di imposta al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione da correggere (stesso termine previsto per la dichiarazione integrativa a sfavore);
  • possibilità di utilizzare l’eventuale credito di imposta derivante in compensazione dei debiti maturati a partire dal periodo di imposta successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa;
  • analoga disciplina per la dichiarazione integrativa IVA e possibilità di chiedere il rimborso o di utilizzare il credito in compensazione per eseguire il versamento dei debiti a partire dal periodo di imposta successivo a quello in cui è stata presentata.

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