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Lavoro accessorio e ammortizzatori sociali

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Voucher vs ammortizzatori sociali

SOMMARIO

Sei un lavoratore in cassa integrazione? Hai perso il lavoro e stai usufruendo dell’indennità di disoccupazione? Da oggi una nuova opportunità…. tutte le novità relative alla compatibilità dei voucher con gli ammortizzatori sociali.

I voucher sono compatibili con gli ammortizzatri sociali?

Il D.Lgs 81/2015, entrato in vigore il 25 giugno 2015, ridefinisce il campo di applicazione e la disciplina del lavoro accessorio (vocuher) e la circolare 170 del 13 ottobre 2015 dell’INPS determina la compatibilità tra il lavoro accessorio e gli ammortizzatori sociali (NASPI, CIG, etc).

Per prestazioni di lavoro accessorio, si intendono attività lavorative che danno luogo, con riferimento alla totalità dei committenti, a compensi inferiori a 7.000 euro nel corso di un anno civile, annualmente rivalutati sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati. Le attività lavorative prestate col sistema dei buoni lavoro (voucher) possono essere svolte a favore di ciascun singolo committente per compensi massimi di 2.000 euro annui, fermo restando il limite complessivo dei 7.000 euro.

Il valore nominale dei buoni orari è fissato con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali. Nelle more dell’emanazione del decreto, il valore nominale del buono orario è fissato in 10 euro.

Compatibilità e cumulabilità del lavoro accessorio con le prestazioni a sostegno del reddito

Per i percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito le prestazioni di lavoro accessorio possano essere rese, “in tutti i settori produttivi, compresi gli enti locali, nel limite complessivo di 3.000 euro di compenso per anno civile.

Compatibilità e cumulabilità del lavoro accessorio con l’indennità di mobilità

In relazione all’indennità di mobilità, si precisa che dal 1 gennaio 2015 l’indennità di mobilità è interamente cumulabile con i compensi derivanti dallo svolgimento di lavoro accessorio nel limite complessivo di euro 3.000 per anno civile. Per i compensi che superano detto limite, fino a 7.000 euro per anno civile, il reddito derivante dallo svolgimento del lavoro accessorio sarà compatibile e cumulabile con l’indennità di mobilità nei limiti previsti dall’articolo 9, comma 9, della legge n. 223 del 1991 (cfr. circolare Inps n. 229 del 1996).

Compatibilità e cumulabilità del lavoro accessorio con la disoccupazione agricola

Anche per i trattamenti di disoccupazione agricola il decreto menzionato conferma la compatibilità con lo svolgimento di attività di lavoro occasionale accessorio. Il diritto di cumulo dell’indennità in argomento con il reddito derivante dal lavoro accessorio svolto nell’anno di riferimento della prestazione è possibile nel limite complessivo annuale di 3.000 euro netti di compenso.

Compatibilità e cumulabilità del lavoro accessorio con la Cassa Integrazione Guadagni

Anche le integrazioni salariali sono interamente cumulabili con i compensi derivanti dallo svolgimento di lavoro accessorio nel limite complessivo di euro 3.000 per anno civile, rivalutabile annualmente sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati. Per i compensi che superano detto limite, fino a 7.000 euro per anno civile, si applicherà quanto previsto dall’articolo 8, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 148/2015 che ripropone le abrogate disposizioni. Quindi, le remunerazioni da lavoro accessorio che superino il limite dei 3.000 euro non sono integralmente cumulabili: ad esse dovrà essere applicata la disciplina ordinaria sulla compatibilità ed eventuale cumulabilità parziale della retribuzione (cfr. circolare Inps n. 130 del 2010). Conseguentemente, per il solo caso di emolumenti da lavoro accessorio che rientrino nel limite dei 3.000 euro annui, l’interessato non sarà obbligato a presentare all’INPS la comunicazione preventiva. Viceversa, la suddetta comunicazione preventiva andrà resa prima che il compenso determini il superamento del predetto limite dei 3.000 euro, anche se derivante da più contratti di lavoro accessorio stipulati nel corso dell’anno, pena la decadenza dalle integrazioni salariali.

Per ulteriori informazione di natura contabile, fiscale e del lavoro compilare il form sottostante.

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