Rappresentante Fiscale: chi deve nominarlo? Quali sono gli adempimenti?
Il soggetto non residente – comunitario o extracomunitario – che effettua operazioni rilevanti ai fini IVA in Italia (ad es. operazioni verso privati) deve nominare un rappresentante fiscale.
La nomina del rappresentante fiscale è obbligatoria in alcuni casi, e facoltativa in altri.
E’ obbligatoria quando l’operazione, che avviene nel territorio nazionale, deve essere assoggettata ad Iva ed i relativi obblighi sono previsti a carico del soggetto non residente.
E’ facoltativa quando permette al soggetto non residente di far valere un diritto. Diritto che normalmente consiste nel poter detrarre l’iva pagata sugli acquisti in Italia.
IDENTIFICAZIONE DIRETTA
In alternativa al rappresentante fiscale, il soggetto residente in Paesi UE o EXTRA UE, con il quale sia in vigore un accordo di reciprocità, può chiedere la partita IVA in Italia e quindi adempiere direttamente gli obblighi ed esercitare i diritti derivanti dall’applicazione della normativa IVA.
Una importante differenza tra la nomina di un rappresentante fiscale e l’ identificazione diretta è data dalla diversa responsabilità nei confronti del Fisco:
- il rappresentante fiscale Iva è responsabile in solido con il soggetto non residente per tutti gli obblighi previsti dalla normativa e per il pagamento dell’Iva dovuta;
- nell’identificazione diretta, unico debitore resta il soggetto non residente, anche quando si avvale di un consulente (ausiliario) in Italia.
NOMINA
La nomina del rappresentante fiscale (art. 17 D.P.R. 633/72) deve avvenire in data anteriore a quella del primo passaggio di beni essere nominato attraverso un atto pubblico, una scrittura privata registrata od una lettera annotata in un apposito registro (mod. VI) presso l’Agenzia delle Entrate competente in relazione al domicilio fiscale del rappresentante o del rappresentato.
In alternativa la nomina puo’ risultare anche da atto autenticato da notaio di Stato estero aderente alla Convenzione dell’AIA del 5 ottobre 1961 (ratificata in Italia dalla legge 20.11.1966, n. 1253) e munito del timbro “Apostille” oppure legalizzato dal console generale dell’Italia presso lo stato estero. L’Apostille certifica che il Notaio o l’autorita’ Governativa che ha rilasciato il documento e’ effettivamente autorizzato a farlo. L’apostilla sostituisce la legalizzazione.
Adempimenti
Il rappresentante fiscale e’ soggetto a tutti gli obblighi previsti dalla normativa IVA per i soggetti residenti e gode dei medesimi diritti: fatturazione, liquidazione, versamento, detrazione, dichiarazione annuale, etc. Ad es. puo’ beneficiare del plafond degli esportatori abituali ed e’ abilitato a rinviare il pagamento dell’iva al momento del pagamento del corrispettivo da parte dello Stato o Enti pubblici (ex art. 6, DPR 633/1972).
Apertura della partita iva
Il soggetto nominato rappresentante dovrà aprire partita iva per il mandante. Con l’apertura della posizione Iva il soggetto estero, tramite il suo rappresentante, sarà sottoposto a tutti gli obblighi e diritti previsti dalla normativa Iva nazionale. L’iva, da versare non per singola operazione ma con le scadenze ordinarie (mensili o trimestrali), sarà determinata secondo le regole generali al netto dell’iva detraibile sugli acquisti.
L’operatore italiano che gia’ possiede una partita IVA, se diventa rappresentante fiscale, avra’ una ulteriore partita iva. Ciascuna partita iva sara’ gestita in modo autonomo con contabilita’ separata.
Un rappresentante fiscale lo può essere con riferimento a piu’ soggetti e quindi può essere intestatario di piu’ numeri di partita Iva, mentre un operatore estero non può avere piu’ di un rappresentante fiscale.
Il rappresentante fiscale puo’ essere una persona fisica o una persona giuridica (residenti o con sede in Italia).
La nomina deve essere portata a conoscenza dei fornitori antecedentemente la prima operazione. Infatti le fatture emesse nei confronti del rappresentante fiscale devono essere cointestate al rappresentante ed al soggetto estero.
Fatturazione delle cessioni e prestazioni
Il rappresentante fiscale deve emettere fattura senza applicazione di IVA quando effettua prestazioni o cessioni nei confronti di soggetti iva residenti. Corrispondentemente i cessionari o committenti soggetti iva, residenti nel territorio dello Stato, che acquistano in Italia beni o servizi da rappresentanti fiscali di soggetti non residenti, hanno l’obbligo di emettere autofattura o integrare la fattura ricevuta con iva (se l’operazione e’ territorialmente rilevante in Italia) (art. 17, comma 2, D.P.R. 633/72).
Le fatture emesse dal rappresentante fiscale devono contenere sia i dati del rappresentante sia i dati del soggetto estero rappresentato.
Rappresentante fiscale leggero
E’ prevista l’istituzione di rappresentante fiscale, con rappresentanza limitata alla fatturazione e alla compilazione degli elenchi INTRASTAT, se sono effettuate solo operazioni che non comportano il versamento dell’IVA (operazioni non imponibili, esenti).
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