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Cos'è il concordato preventivo

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Come funziona il nuovo concordato preventivo

SOMMARIO

Il Concordato Preventivo è una procedura concorsuale attraverso la quale l’imprenditore cerca un accordo con i suoi creditori per non essere dichiarato fallito e per superare la crisi in cui versa l’impresa.

Esso è regolato dal regio decreto 16 marzo 1942 n. 267 (cosiddetta legge fallimentare), ed è stato più volte rivisitato negli ultimi anni da parte del legislatore con interventi mirati a favorire il superamento della crisi d’impresa.

Il Concordato Preventivo è un istituto giuridico che, nell’ordinamento italiano, trae origine dalla moratoria disciplinata dall’abrogato Codice del commercio del 1885.

Chi può accedere alla procedura di concordato preventivo

Può chiedere di essere ammesso alla procedura di concordato preventivo l’impresa commerciale (può trattarsi di un imprenditore individuale o di una società).

È invece escluso che la richiesta possa provenire da una impresa agricola o da un ente pubblico.

L’impresa deve superare una delle soglie di fallibilità indicate dalla legge (art. 1 L.Fall.).

I presupposti del piano di concordato

L’imprenditore che i trova in stato di crisi può proporre ai creditori un concordato preventivo sulla base di un piano che può prevedere:

  • la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma, anche mediante cessione dei beni, accollo o altre operazioni straordinarie, ivi compresa l’attribuzione ai creditori, nonché a società da questi partecipate, di azioni, quote, ovvero obbligazioni anche convertibili in azioni, o altri strumenti finanziari o titoli di debito;
  • l’attribuzione delle attività delle imprese interessate dalla proposta di concordato ad un assuntore; possono costituirsi come assuntori anche i creditori o società da questi partecipate o da costituire nel corso della procedura;
  • la suddivisione dei creditori in classi secondo posizione giuridica ed interessi economici omogenei;
  • trattamenti differenziati tra creditori appartenenti a classi diverse.

La proposta può prevedere che i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca non vengano soddisfatti integralmente, purché il piano ne preveda la soddisfazione in misura non inferiore a quella realizzabile sul ricavato in caso di liquidazione.

Assuntore è un soggetto terzo, che si accolla tutti i debiti dell’imprenditore, in via solidale, o anche con la sua immediata liquidazione.

Concordato preventivo: la domanda di ammissione

La domanda di cui sopra deve essere presentata necessariamente dall’imprenditore commerciale al tribunale del luogo in cui l’impresa ha la propria sede principale.

Al fine di una maggiore tutela dei terzi, il legislatore impone poi al debitore di corredare tale domanda con una serie di altri documenti. Tale documentazione deve essere tale da permettere una attendibile e corretta valutazione sull’opportunità o meno di ricorrere a tale strumento. I documenti devono essere accompagnati da una relazione che certifichi con chiarezza la regolarità dei dati forniti e la fattibilità del piano.

Quali documenti da allegare alla domanda di concordato

I documenti succitati riguardano:

  • un bilancio d’esercizio dell’azienda che metta in evidenza la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico dell’azienda nell’esercizio in esame;
  • una relazione avente carattere estimativo inerente a tutte le attività facenti capo all’impresa in quel determinato periodo di riferimento;
  • un quadro concernente l’elenco dettagliato dei titolari di tutti i diritti reali o personali all’interno dell’azienda;
  • una relazione che esprima il valore di tutti i beni riferibili all’imprenditore e i nomi degli eventuali creditori dei soci a responsabilità illimitata.

L’inadempimento delle proprie obbligazioni costituisce nella pluralità dei casi, una condizione fondante attraverso la quale si estrinseca il dissesto dell’impresa.

Il commissario giudiziale

Dato che durante il concordato il debitore non perde la disponibilità dei propri beni, il commissario giudiziale ha poteri meno incisivi rispetto a quelli del curatore fallimentare. Egli ha funzioni di coordinamento e controllo su tutta l’attività svolta dal debitore, collaborando con quest’ultimo nella gestione dell’attività di impresa e nell’esecuzione degli obblighi concordatari. Il commissario inoltre riferisce al giudice delegato le omissioni, le mancanze e le violazioni eventualmente riscontrate. Può essere nominato commissario chi ha i requisiti per essere curatore fallimentare (art. 163 c. 2 n. 3 che richiama gli articoli 28 e 29 L.F.). Nell’esercizio delle sue funzioni il commissario agisce quale pubblico ufficiale (art. 165 L.F.).

Le funzioni del commissario giudiziale

Le principali attività e competenze del commissario sono le seguenti:

  • comunicare l’avvenuta ammissione della società alla procedura di concordato preventivo, comunicando ai creditori la data dell’adunanza per l’espressione di voto;
  • trascrivere presso gli Uffici competenti in presenza di beni immobili e beni mobili iscritti in pubblici registri;
  • vigilare sull’amministrazione dei beni verificando che l’imprenditore non effettui alcun pagamento, intraprenda nuove azioni o sottoscriva nuovi contratti senza l’autorizzazione scritta del Giudice Delegato;
  • redigere l’inventario del patrimonio del debitore ed una relazione particolareggiata sulle cause del dissesto, sulla condotta del debitore, sulla proposta di concordato e sulle garanzie offerte ai creditori;
  • verificare l’iscrizione della causa a ruolo;
  • predisporre parere motivato da depositarsi almeno dieci giorni prima dell’udienza.

Gli atti, sia commissivi che omissivi, del commissario sono impugnabili mediante reclamo ai sensi dell’art. 36 legge fallimentare.

Il giudizio di ammissione

Prima di dichiarare aperta la procedura stessa il tribunale fallimentare in camera di consiglio, esegue necessariamente un controllo di legittimità della domanda di cui sopra al fine di accertare l’esistenza dei requisiti dalla legge richiesti e la regolarità della procedura. Il procedimento non è in contraddittorio.

Nel corso della procedura, l’attività d’impresa in base a quanto stabilito espressamente dalla legge, deve svolgersi necessariamente sotto stretta vigilanza del commissario giudiziale, il quale a sua volta assume le vesti di pubblico ufficiale in tutta la procedura. In questo caso il tribunale può offrire al debitore l’opportunità di variare il proprio piano con la conseguente formulazione di nuova documentazione in un lasso di tempo di almeno quindici giorni. In seguito al controllo preliminare che il tribunale effettua sulla domanda di cui sopra, qualora non ricorrano tutti i requisiti espressamente richiesti dalla legge (artt. 1 e 5 l.fall.), può essere dichiarata l’inammissibilità della domanda, con decreto non soggetto a reclamo e con il conseguente avvio di una istruttoria prefallimentare ai sensi dell’articolo 6 l.fall.

La riforma della legge fallimentare del 2006 ed in particolare il d.lgs. 12 settembre 2007 n.169, ha al riguardo eliminato il potere del tribunale di dichiarare d’ufficio il fallimento nell’ipotesi di mancata accessione dell’imprenditore insolvente alla procedura di concordato preventivo.

Laddove invece ricorrano i presupposti di cui all’articolo 160 l.fall. il tribunale dichiara aperta la procedura di concordato preventivo per poi delegare un giudice alla procedura (cosiddetto giudice delegato), nominare il commissario giudiziale, convocare tutti i creditori entro il termine perentorio di trenta giorni e stabilire il termine, in genere quindici giorni, per il deposito delle somme concernenti le spese di procedura.

In base a quanto disposto dall’articolo 168 l.fall. “dalla data della presentazione del ricorso e fino al momento in cui il decreto di omologazione del concordato preventivo diventa definitivo, i creditori per titolo o causa anteriore al decreto, non possono sotto pena di nullità, iniziare o proseguire azioni esecutive sul patrimonio del debitore. Le prescrizioni che sarebbero state interrotte dagli atti predetti rimangono sospese e le decadenze non si verificano. I creditori non possono acquistare diritti di prelazione con efficacia rispetto ai creditori concorrenti, salvo che vi sia autorizzazione del giudice nei casi previsti dall’articolo precedente.” A seguito di ciò, il giudice delegato deve registrare il decreto di ammissione alla procedura suddetta nel libro contabile che deve restituire al debitore, il commissario giudiziale invece deve convocare tutti i creditori mediante raccomandata o telegramma, per poi redigere una relazione illustrativa con funzione di informazione nei confronti dei creditori stessi.

Votazione della proposta di concordato

Si arriva così all’adunanza dei creditori, ossia ad una udienza cui partecipano tutti i creditori, nella quale questi ultimi sono chiamati ad esprimere il proprio voto sulla proposta di concordato.

Il giudice delegato, in base a quanto previsto dall’articolo 174, può far partecipare alle operazioni di voto anche i creditori i cui crediti sono stati contestati evitando nel contempo che tutto ciò alteri la rilevanza dei crediti stessi. Ai creditori esclusi invece è riconosciuta la facoltà di proporre opposizione in sede di omologazione, solo però nel momento in cui la loro partecipazione avrebbe influenzato notevolmente la formazione delle relative maggioranze richieste dalla legge.

L’adunanza dei creditori deve essere presieduta dal commissario giudiziale, dal debitore o da un suo rappresentante, nonché dal giudice delegato il quale a sua volta è chiamato a stilare un verbale in cui vengono riportati tutti i voti favorevoli e contrari, nonché i rispettivi crediti degli aventi diritto al voto.

Il commissario giudiziale, in apertura dell’udienza, illustra la propria relazione e le eventuali nuove proposte dell’imprenditore, proposte che possono essere modificate sino all’apertura delle operazioni di voto. Queste ultime possono anche svolgersi, se necessario, in più udienze; sono da esse esclusi però il coniuge del debitore, i parenti e gli affini del debitore stesso proprio per evitare alterazioni nella formazione della volontà collettiva dei creditori chiamati ad approvare la proposta di concordato di cui sopra.

Il concordato preventivo è approvato, a detta dell’articolo 177 I comma l. fall., solo ed esclusivamente quando raggiunge il voto favorevole di tutti i creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto. Qualora invece la proposta preveda svariate classi di creditori, il concordato supera la fase dell’approvazione se in tutte le classi si riscontra il voto favorevole della maggioranza dei crediti ammessi al voto. Se invece, all’esito delle operazioni di voto non si raggiungono le maggioranze analiticamente indicate dell’articolo in questione, il tribunale rigetta la proposta di concordato preventivo, per poi dichiarare, su istanza del pubblico ministero o dei creditori, il fallimento del debitore; decisione a sua volta appellabile dinanzi alla corte di appello ai sensi dell’articolo 184 l.fall.

Omologazione ed esecuzione del concordato preventivo

Laddove il concordato sia approvato dai creditori con la relativa maggioranza, si apre la fase di omologazione che deve terminare entro sei mesi dalla presentazione della domanda di concordato.

Infatti in assenza di opposizioni, il tribunale, una volta accertato l’esito della votazione e la regolarità della procedura, omologa la proposta di concordato con decreto non soggetto a reclamo.

Si procede così al soddisfacimento dei creditori sulla base dei requisiti risultanti dalla proposta, all’eventuale liquidazione di parte dei beni da parte dei liquidatori nominati dal tribunale (nel caso di concordato con cessione di beni) e all’accertamento di eventuali crediti contestati.

Con l’omologazione, che chiude tutto il procedimento riguardante il concordato preventivo, l’imprenditore insolvente può nuovamente disporre di tutti i suoi beni. Contestualmente, gli organi intervenuti nel concordato sono chiamati a svolgere solo compiti di vigilanza sulla procedura stessa, in quanto decadono dalle loro funzioni precedentemente illustrate.

Il concordato omologato spiega i propri effetti nei confronti di tutti i creditori risultanti precedentemente all’ammissione della procedura da parte del tribunale.

Nel caso in cui, uno o più creditori dissenzienti si oppongono al concordato, il tribunale fallimentare in sede di omologazione effettua un controllo circa la convenienza della proposta di concordato per il creditore rispetto alle altre procedure praticabili. L’omologazione è soggetta anche a pubblicità.

Risoluzione e annullamento del concordato

Tutti i creditori, ognuno nella rispettiva posizione, hanno la facoltà di chiedere la risoluzione del concordato per mancata costituzione delle garanzie promesse o per inadempimento entro il termine di cui all’articolo 186 l.fall.

Fa eccezione da questa formulazione normativa il caso in cui gli obblighi concordatari facciano capo ad un assuntore, ipotesi nella quale i creditori a detta degli articoli 137 e 186 potranno aggredire solo ed esclusivamente il patrimonio di quest’ultimo. Inoltre una novità introdotta dal decreto del 12 settembre 2007 n.169, prevede che “il concordato non si può risolvere se l’inadempimento ha scarsa importanza” (articolo 186 l. fall.).

Il concordato preventivo, così come quello fallimentare, può essere annullato su istanza di un creditore o nel caso in cui risulti che il debitore abbia sottratto dolosamente una parte considerevole dell’attivo, o esposto passività inesistenti. Tale domanda, a differenza di quanto accade nel caso succitato, va proposta con ricorso entro il termine perentorio di sei mesi dalla conoscenza del dolo oppure secondo la previsione di cui all’articolo 137 l. fall.

La riforma del concordato preventivo

Il decreto-legge n. 35 del 2005 (cd. decreto competitività), convertito in Legge n. 80 del 14 maggio 2005, è entrato in vigore il 17 marzo 2005, trovando applicazione per tutti i procedimenti pendenti e non ancora omologati a tale data.

Il nuovo art. 160 della Legge fallimentare, così come riformulato dalla Legge n. 80 del 2005, ha introdotto nel nostro ordinamento giuridico una diversa concezione della procedura di concordato preventivo, eliminando quei requisiti di meritevolezza che facevano del concordato una soluzione alle tensioni finanziarie, non irreversibili, dell’imprenditore “onesto ma sfortunato”.

Una delle principali modifiche introdotte dalla riforma è l’abbandono della rigidità del principio della par condicio creditorum. Ora i creditori possono essere suddivisi in classi omogenee e le stesse possono ricevere un trattamento diverso. L’istituto è stato nuovamente modificato nel 2012, a seguito dei lavori del “tavolo tecnico” coordinato dal Sottosegretario alla Giustizia Andrea Zoppini e composto, tra gli altri, dai giuristi Alberto Maffei Alberti e Stefano Ambrosini.

Per ulteriori informazioni in materia fallimentare e pre-fallimentare, è possibile contattarci utilizzando il form della pagina contatti.

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