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inps soci srl

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Niente inps per i soci di srl

SOMMARIO

I soci di SRL commerciali sono obbligati al versamento dei contributi su una quota di reddito del tutto “figurativo” che è rappresentato dall’utile della società, a prescindere dall’avvenuta distribuzione del medesimo.

Questo è quanto affermato dalla circolare INPS n. 102 del 12.06.2003, ovvero per i soci lavoratori di S.r.l., iscritti in quanto tali alle Gestioni dei commercianti e degli artigiani, la base imponibile è costituita dalla parte del reddito d’impresa dichiarato dalla S.r.l. ai fini fiscali ed attribuita al socio in ragione della quota di partecipazione agli utili, prescindendo dalla destinazione che l’assemblea ha riservato a detti utili e, quindi, anche se trattasi di utili non distribuiti ai soci.

Sempre la stessa circolare INPS afferma che il socio è tenuto all’iscrizione gestione commercianti inps versando i contributi sia sulla predetta quota di reddito derivante dalla società srl, a prescindere se trattasi di utile realmente percepito, sia eventualmente in qualità di imprenditore individuale o di socio di una società di persone (OBBLIGO DELLA DOPPIA CONTRIBUZIONE INPS).

Sull’argomento, la Corte di Appello dell’Aquila (sentenze nn. 752 e 774/2015 del 25/06/2015) ha chiarito che i redditi da partecipazione in Società di capitali non vanno assoggettati a contribuzione della Gestione Commercianti ed Artigiani Inps. La Corte di Appello di L’Aquila, con le menzionate sentenze, nel confermare le sentenze del Tribunale di Pescara, ha smentito quanto sostenuto dall’Inps con la circolare n. 102 del 12/06/2003 ed avallato la tesi da sempre sostenuta dai Consulenti del Lavoro.

Il Consiglio Nazionale attende, quindi, un chiarimento da parte dell’Istituto che dia disposizioni alle sedi provinciali per annullare in autotutela le richieste di contributi calcolati sui redditi da partecipazione a società di capitali, quali le S.r.l., evitando un inutile e dispendioso contenzioso giudiziario.

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