I professionisti soggetti alla ritenuta d’acconto sono esclusi dallo split payment.
Lo ha chiarito la Fondazione nazionale dei commercialisti in una nota sull’articolo 17-ter, comma 2, del dpr 633/1972, nella parte in cui esclude dall’applicazione dello split payment «i compensi per prestazioni di servizi assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito».
Il dubbio è se tale esclusione debba valere solo per i compensi soggetti a ritenuta a titolo d’imposta o anche per quelli che scontano la ritenuta d’acconto. I commercialisti propendono per la seconda ipotesi ritenendo che l’equivoco sorga da una non corretta lettura delle parole usate. Il termine «imposta» deve essere legato alle parole «sul reddito» e non invece alle parole «ritenute alla fonte a titolo di…».