Dal 17 settembre 2011 l’iva aumenta dal 20% al 21%. Ecco come applicarla.
Sta per entrare in vigore la nuova aliquota Iva “ordinaria” del 21%, che colpisce la parte prevalente delle cessioni e delle prestazioni di servizi, in quanto viene applicata come criterio default: se il bene o il servizio non è contemplato da una norma speciale, che concede l’aliquota del 4 o del 10%, si applica l’imposta ordinaria.
Il giorno del cambiamento
La «Gazzetta Ufficiale» viene stampata nella tarda serata: dalle successive ore 24 bisognerà modificare la fatturazione e l’annotazione dei corrispettivi. Ma ci saranno dei casi in cui anche una fattura con data successiva potrebbe avere ancora la vecchia aliquota.
Per stabilire la percentuale da applicare, occorre guardare l'”effettuazione” dell’operazione (articolo 6 della legge Iva), che viene modulata secondo criteri differenziati, che possiamo distinguere in:
a) Momenti naturali:
a.1) cessione di beni immobili: data della stipulazione, di regola coincidente con il rogito;
a.2) cessioni di beni mobili: data della consegna o della spedizione, normalmente attestata dal documento di trasporto;
a.3) prestazioni di servizi: data del pagamento.
b) Momenti anticipatori:
b.1) incasso del corrispettivo;
b.2) fatturazione.
Questa seconda serie di eventi prevale sulla precedente, per il relativo importo, così l’acconto pagato per un acquisto prima del cambiamento mantiene l’aliquota vecchia, e quella nuova si applicherà solo sul residuo prezzo. Alcuni esempi del momento rilevante nell’effettuazione delle operazioni e della relativa aliquota Iva da applicare sono sintetizzati nella tabella qui a fianco.
Il registro dei corrispettivi
Chi fa operazioni senza obbligo di emissione della fattura, con annotazione nel registro dei corrispettivi, dovrà istituire una ulteriore colonna, per distinguere quelli che dovranno essere scorporati al 20% dai successivi che comprendono l’Iva al 21 per cento.
Le note di variazione
Le modifiche relative a fatture già emesse, normalmente in meno per effetto di rettifiche di prezzo, sconti e abbuoni, anche di fine anno, non danno luogo a nuove operazioni, così che un documento di variazione emesso ex articolo 26 legge Iva, continuerà a riportare l’aliquota del documento al quale si riferisce, dato che determina la variazione della base imponibile a suo tempo calcolata.