Chi possiede la partita IVA deve emettere fattura per i beni e i servizi che impiega a fini personali o per il proprio nucleo familiare? Può sembrare una domanda banale, ma non lo è affatto. Vediamo insieme come è regolamentata l’autofattura.
Cosa prevede la disciplina sull’autofattura?
La prima parte dell’articolo 21 del D.P.R. numero 633/1972 prevede la possibilità che la fattura imputabile a una determinata operazione possa essere emessa direttamente dal cessionario o committente a un soggetto terzo, il quale provvederà all’invio della stessa al cessionario o committente.
Si può definire autofattura il documento di vendita valido ai fini fiscali che un titolare di partita IVA emette verso se stesso come cedente/cessionario oppure come cessionario/committente per conto del cedente/prestatore.
In sostanza, l’autofattura è definita come documento fiscale che certifica la spesa di un bene o di un servizio quando mittente e destinatario coincidono, in qualità di persona fisica o giuridica.
NOTA BENE: l’applicazione dell’IVA e dell’emissione della fattura è in questo caso a carico del destinatario.
Quali dati devono essere presenti?
Sostanzialmente, l’autofattura è uguale a una tradizionale fattura e deve, pertanto, riportare i dati del fornitore, l’indicazione sulla merce o sul servizio acquistato, l’importo netto, l’IVA e l’importo totale.
Quando si emette l’autofattura?
Il documento di autofattura deve essere compilato ed emesso nei seguenti casi
- cessioni gratuite a titolo di omaggi quando la fattura si riferisce a omaggi distribuiti dall’azienda stessa
- autoconsumo, ossia quando i beni o i materiali di consumo dell’azienda sono destinati all’uso personale o familiare del soggetto passivo IVA
- “svuotamento” dell’impresa per cessata attività
- acquisti di beni o servizi da fornitori residenti nei Paesi extra UE e che non posseggono in Italia un’organizzazione stabile o un rappresentante (reverse charge)
- se allo scadere di 4 mesi dal compimento di un’operazione rilevante ai fini IVA non si riceve la fattura legata all’operazione in oggetto. Si parla in tal caso di autofattura-denuncia. Questo documento deve comprendere tutti gli elementi della fattura non ricevuta e deve essere inviato entro 30 giorni all’ufficio IVA di competenza.
NOTA BENE: anche quando si riceve una fattura irregolare occorre procedere all’emissione dell’autofattura, secondo le stesse modalità dell’autofattura denuncia. Il suddetto documento deve poi essere presentato all’Agenzia delle Entrate entro e non oltre 15 giorni dalla data di registrazione.
Esistono anche delle casistiche meno comuni per le quali è necessaria la compilazione dell’autofattura. Nello specifico, acquisti
- da produttori agricoli o ittici in regime di esonero
- di rottami, carta da macere e simili
- oro o argento industriale
Che cos’è l’autoconsumo?
Prima di addentrarci nelle caratteristiche dell’autofattura, spieghiamo brevemente in cosa consiste l’autoconsumo. Quest’ultimo si suddivide in due macro categorie:
I) ESTERNO
ossia quando l’imprenditore usa i beni aziendali per fini e scopi differenti da quelli per cui l’impresa è stata costituita
II) INTERNO
ossia quando il consumo dei beni soddisfa le esigenze dell’impresa. Per esempio, un’impresa che produce scaffali, impiega uno o più dei propri prodotti per allestire gli uffici dell’impresa stessa.
Autofattura e fatturazione elettronica
Dal 1° gennaio 2019 anche la autofatture rispondono alla normativa sulla fatturazione elettronica obbligatoria. Questo vuol dire che anche questi documenti devono essere generati in formato XML e trasmessi mediante il Sistema di Interscambio (SdI) messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate. Le autofatture devono inoltre essere conservate per almeno 10 anni.
Il codice identificativo da utilizzare è quello ordinario, TD01 in caso di Reverse Change, omaggi, acquisto da agricoltori esonerati da obblighi IVA e autoconsumo.
In caso di autofattura denuncia il codice identificativo da utilizzare è, invece, TD20.
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