Si sta avvicinando la scadenza per il pagamento dell’imposta del bollo fatture relativa al terzo trimestre e al primo semestre del 2020. Il pagamento deve essere eseguito entro il 20 ottobre.
In quest’articolo vediamo tutti i dettagli legati al pagamento del bollo per le fatture elettroniche e le novità introdotte dal Decreto Liquidità.
Cosa contiene il Decreto Liquidità in materia di bollo fatture elettroniche?
Il 20 ottobre è il termine ultimo per il versamento dell’imposta da bollo relativa alla fatturazione elettronica in riferimento al terzo trimestre o, in alcuni casi, per il primo e secondo trimestre del 2020.
A seguito dell’entrata in vigore del Decreto Liquidità, sono state introdotte diverse novità e un nuovo calendario dei pagamenti. Abbiamo riunito tutti i dettagli e le informazioni necessarie per non incorrere in errori e spiacevoli situazioni sanzionabili o morose.
Come avevamo già ampiamente descritto in un nostro precedente articolo sulla marca da bollo per la fattura elettronica, il Decreto Liquidità ha fissato a 250 euro il limite massimo per il versamento semestrale.
Ma le scadenze e gli importi sull’imposta da bollo legata alla fatturazione elettronica erano già stati rivisti e decretati dal DL Fiscale legato alla Legge di Bilancio 2020. Nello specifico, erano state cambiate le scadenze del bollo sulle fatture elettroniche come segue: in caso di importi ridotti, inferiori a 1.000 euro nel trimestre, il versamento era stato fissato con cadenza semestrale e non più trimestrale.
Ecco, dunque, che il 20 ottobre 2020 è la scadenza per il pagamento dell’imposta da bollo per i documenti fiscali elettroniche sia del terzo trimestre, sia del primo semestre.
Quali sono le scadenze da ricordare?
Ricapitolando, se l’importo totale da versare relativo al primo trimestre è inferiore a 250 euro, il termine ultimo per procedere con il pagamento bollo fatture elettroniche è rinviato alla data di scadenza del secondo trimestre.
In caso di importo totale del primo e del secondo trimestre inferiore a 250 euro, il termine slitta alla scadenza prevista per il versamento del terzo trimestre.
Rimangono, invece, invariati i termini ultimi per il versamento dell’imposta dovuta per il terzo e quarto trimestre.
IMPOSTA BOLLO FATTURE ELETTRONICHE 2020 | IMPORTO | SCADENZA |
I trimestre | <250 euro | 20 luglio (con bollo II trimestre) |
I e II trimestre | <250 euro | 20 ottobre (con bollo III trimestre) |
III trimestre | – | 20 ottobre |
IV trimestre | – | 20 gennaio 2021 |
NOTA BENE: se gli importi dovuti sono maggiori a 250 euro, la scadenza per il versamento dell’imposta da bollo per la fattura elettronica è ordinaria. Si tratta quindi di 4 rate trimestrali, con i termini di scadenza corrispondenti al giorno 20 dei mesi di:
- aprile 2020
- luglio 2020
- ottobre 2020
- gennaio 2021
Come funziona il bollo fatture elettroniche?
Tutte le fatture emesse senza applicazione dell’IVA e di importo superiore ai 77,47 euro sono soggette all’obbligo di pagamento della marca da bollo di 2 euro. A seguito dell’avvio della fatturazione elettronica, l’applicazione delle tradizionali marche da bollo cartacee, è stato (quasi del tutto) sostituito dal pagamento di un modello F24 pre-compilato o per mezzo di addebito diretto sul conto corrente.
Cosa succede se non si paga?
Le sanzioni legate all’omesso o tardivo pagamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche sono disciplinate dal Decreto Fiscale 2020.
L’Agenzia delle Entrate stessa ha il compito di comunicare al contribuente inadempiente, l’insufficiente, omesso o tardivo pagamento dell’imposta da bollo prevista sui documenti elettronici contabili e fiscali. La comunicazione comprende l’importo dell’imposta ed eventuali sanzioni e interessi.
ATTENZIONE: se entro 30 giorni il contribuente non provvede a saldare quanto dovuto, l’importo sarà iscritto a ruolo a titolo definitivo.