Il nuovo anno porterà con sé diverse novità legate alla fatturazione elettronica. Le due principali riguardano la compilazione del tracciato XML e la semplificazione delle operazioni di integrazione dell’IVA per il reverse charge interno ed esterno. Ed è così che la nuova fattura elettronica 2021 dovrà rispondere alle specifiche tecniche della versione 1.6.1.
Dal 1° gennaio 2021 saranno quindi obbligatorie le nuove specifiche tecniche previste dal provvedimento numero 166579/2020 emanato dall’Agenzia delle Entrate. Le sezioni oggetto delle modifiche più importanti sono “Tipo Documento” e “Natura”.
Le suddette disposizioni sono ad oggi già in vigore, ma come spesso accade, esiste un periodo transitorio di applicazione. C’è tempo fino al 31 dicembre 2020 per adattarsi ai cambiamenti introdotti, che diverranno tassativamente obbligatori a partire dal 1° gennaio 2021.
Le nuove specifiche tecniche per la fattura elettronica 2021
Dal 1° ottobre 2020 è possibile impostare il file XML delle e-fatture secondo le nuove specifiche tecniche introdotte dall’Agenzia delle Entrate. Dal primo giorno dell’anno nuovo, infatti, il Sistema di Interscambio accetterà solo ed esclusivamente documenti digitali e relative note di variazioni conformi al nuovo schema.
La fattura elettronica 2021 prevede l’adozione di Codici Natura e Tipo Documento maggiormente dettagliati rispetto a quelli odierni.
Sarà, dunque, possibile optare anche per uno dei seguenti codici quando sarà tempo di compilare i Dati Generali Documento:
- RT01 Ritenuta persone fisiche
- RT02 Ritenuta persone giuridiche
- RT03 Contributo INPS
- RT04 Contributo ENASARCO
- RT05 Contributo ENPAM
- RT06 Altro contributo previdenziale
Specifiche tecniche sul Codice Natura della fattura elettronica 2021
L’obiettivo alla base di questi cambiamenti è aumentare il grado di dettaglio della documentazione elettronica emessa. A tal proposito è stata preparata una nuova lista di Codici Natura, più ricca e dettagliata, da utilizzare nelle nuove e-fatture versione 1.6.1.
Codice | Descrizione dell’operazione |
N1 | Operazioni escluse ex art. 15 |
N2.1 | Operazioni non soggette a IVA ai sensi degli artt. da 7 a 7-septies |
N2.2 | Operazioni non soggette – altri casi |
N3.1 | Operazioni non imponibili – esportazioni |
N3.2 | Operazioni non imponibili – cessioni intracomunitarie |
N3.3 | Operazioni non imponibili – cessioni verso San Marino |
N3.4 | Operazioni non imponibili – operazioni assimilate alle cessioni all’esportazione |
N3.5 | Operazioni non imponibili – a seguito di dichiarazioni d’intento |
N3.6 | Operazioni non imponibili – altre operazioni che non concorrono alla formazione del plafond |
N4 | Operazioni esenti |
N5 | Regime del margine/IVA non esposta in fattura |
N6.1 | Inversione contabile – cessione di rottami e altri materiali di recupero |
N6.2 | Inversione contabile – cessione di oro e argento puro |
N6.3 | Inversione contabile – subappalto nel settore edile |
N6.4 | Inversione contabile – cessione di fabbricati |
N6.5 | Inversione contabile – cessione di telefoni cellulari |
N6.6 | Inversione contabile – cessione di prodotti elettronici |
N6.7 | Inversione contabile – prestazioni comparto edile e settori connessi |
N6.8 | Inversione contabile – operazioni settore energetico |
N6.9 | Inversione contabile – altri casi |
N7 | IVA assolta in altro stato UE (vendite a distanza ex art. 40 commi 3 e 4 e art. 41 comma 1 lett. b), D.L. n. 331/93; prestazione di servizi di telecomunicazioni, tele-radiodiffusione ed elettronici ex art. 7-sexies lett. f), g), DPR n. 633/72 e art. 74-sexies, DPR n. 633/72) |
Reverse charge interno e esterno: cosa cambia
Se da un lato sono stati introdotti codici più specifici e dettagliati, dall’altro si è cercato di semplificare le procedure di integrazione della fattura in merito al reverse charge.
Nello specifico, sono state introdotte delle novità in caso di reverse charge sia interno sia esterno.
Fattura elettronica 2021 in caso di reverse charge interno
Si parla di reverse charge interno nei seguenti casi:
- servizi resi da subappaltatori nel settore dell’edilizia
- cessioni di fabbricati per i quali il cedente ha optato per l’applicazione dell’IVA in atto
- servizi di pulizia, demolizione, installazione di impianti e di completamento, di edifici
- cessioni di rottami, cascami e avanzi ferrosi
Con il nuovo provvedimento, il soggetto passivo avrà la possibilità di generare un file elettronico contenente le nuove codifiche “Tipo Documento”, nel caso in cui la fattura elettronica ricevuta fosse senza evidenza dell’imposta e del codice relativo all’inversione contabile.
Tale integrazione, dunque, prevede una nuova fattura elettronica 2021 ove indicato il codice operazione TD16 “Integrazione fattura reverse charge interno”. Resta inteso che la e-fattura dovrà contenere anche i dati del fornitore e del cliente.
Fattura elettronica 2021 in caso di reverse charge esterno
Grazie all’introduzione dei nuovi codici è possibile emettere documenti elettronici relativi alla fatture legate a operazioni di reverse change esterno. Più specificatamente, i codici da utilizzare sono i seguenti:
- TD17 per l’integrazione o autofattura in caso di acquisto di servizi dall’estero
- TD18 per l’acquisto di beni intracomunitari
- TD19 per l’integrazione o autofattura in caso di acquisto di beni da soggetti non residenti ex art. 17 comma 2 del DPR n. 633/72
NOTA BENE: l’applicazione della seguente procedura elettronica permette di ottenere l’esonero della comunicazione esterometro legata alle attività sopracitate.