Per fronteggiare lo stato di emergenza causato dal Coronavirus, il Governo ha introdotto degli aiuti, specifici COVID-19, per le aziende chiuse o che hanno diminuito l’orario di lavoro.
In questo articolo analizziamo quali sono le misure introdotte dal Governo per fronteggiare il rischio di aumento della disoccupazione: la cassa integrazione ordinaria, la cassa integrazione in deroga, il fondo di integrazione salariale. Quanto si prende? Chi la paga? Come funziona l’anticipo delle banche?
Come funziona la Cassa Integrazione del decreto Cura Italia
L’art. 22 del decreto Cura Italia ha introdotto le seguenti misure per aiutare le imprese a fronteggiare la crisi causata dall’emergenza Covid-19
- Cassa integrazione ordinaria (CIGO)
possono utilizzarla anche le imprese che stanno già avvalendosi di fondi di integrazione salariale straordinari. A differenza di quanto avviene di solito, possono chiedere la CIGO anche le aziende che hanno almeno 6 dipendenti - Fondo di integrazione salariale per le imprese escluse dalla CIGO, purché l’impresa abbia almeno 6 dipendenti. Possono avvalersene anche le imprese che utilizzano già assegni di solidarietà
- Cassa integrazione in deroga (CIGD), per le imprese che non rientrano nei due aiuti precedenti. Possono quindi usufruirne anche le piccole aziende che impiegano non più di 5 lavoratori subordinati.
Prima di analizzare ognuna di queste misure, affrontiamo una questione che sicuramente interessa il dipendente: quanto si prende durante queste misure?
Cos’è la Cassa integrazione ordinaria?
La Cassa Integrazione è una integrazione salariale che può essere concessa a determinate categorie di lavoratori per un periodo di tempo determinato.
Con il decreto Cura Italia le imprese che hanno diminuito o bloccato l’attività in conseguenza della crisi dovuta all’emergenza Covid-19, possono richiedere per i propri lavoratori la CIGO (Cassa integrazione Guadagni Ordinaria). Nella richiesta di CIGO occorre indicare come causale la dicitura “emergenza COVID-19 nazionale”.
Il decreto Cura Italia ha semplificato la procedura di richiesta della CIGO e i documenti da allegare alla domanda. La durata massima della CIGO è di 9 settimane nel periodo che va febbraio ad agosto 2020.
La cassa integrazione può essere richiesta per i lavoratori che risultino in forza al 23 febbraio.
La domanda deve essere presentata entro l’ultimo giorno del quarto mese dalla sospensione/riduzione del lavoro. Quindi le aziende che hanno interrotto l’attività il 3 marzo, possono fare domanda di CIGO entro il 31 luglio.
Per maggiori info sulle imprese beneficiare e procedura di richiesta consultare il messaggio INPS nr. 20187 del 20.03.2020 e la circolare INPS nr. 37.
Cos’è il Fondo integrazione salariale?
Per le aziende che non rientrano nella CIGO e che non hanno fondi bilaterali di solidarietà attivi, possono usufruire del fondo di integrazione salariale per quei dipendenti a cui hanno ridotto o sospeso il lavoro.
Possono usufruire del fondo di integrazione salariale le aziende con minimo 6 dipendenti. L’integrazione può essere richiesta per i dipendenti assunti da almeno 90 giorni.
Le misure di sostegno del fondo di integrazione salariale sono le seguenti:
- assegno di solidarietà, rivolto alle imprese con più di 5 dipendenti e che hanno ridotto l’attività lavorativa massimo del 60%, fino a 12 mesi; il dipendente in questo caso percepisce l’80% dello stipendio.
- assegno ordinario, dedicato alle imprese con più di 15 dipendenti, concesso solo in caso di crisi o riorganizzazione aziendale.
Cos’è la Cassa integrazione in deroga?
Sono definiti “in deroga” i trattamenti di integrazione salariale rivolti ai lavoratori delle imprese escluse dalla Cassa Integrazione Ordinaria.
Tutte le aziende (comprese quelle agricole e della pesca) possono chiedere la cassa integrazione guadagni in deroga (CIGD). I dipendenti possono usufruire della cassa integrazione in deroga, per un periodo massimo di 9 settimane (quindi circa due mesi, non di più).
NOTA BENE: sono esclusi dalla CIGD in deroga i lavoratori domestici.
Durante queste nove settimane, il dipendente matura i contributi INPS figurativi, ossia l’INPS gli accredita normalmente i contributi, dunque il periodo passato in cassa integrazione, vale come anzianità contributiva classica.
Possono accedere alla cassa integrazione in deroga anche le aziende con meno di 5 dipendenti:
- per le aziende con meno di 5 dipendenti, non occorre l’accordo sindacale per ottenere la CIGD
- per le imprese con almeno 6 dipendenti, invece, l’azienda deve giungere a un accordo sindacale, da concludere anche telematicamente.
Sia in cassa integrazione (ordinaria o in deroga) sia quando si percepisce un assegno di solidarietà, si ha diritto all’80% dello stipendio percepito per le normali ore di lavoro.
Caso pratico
Supponiamo un dipendente con uno stipendio mensile di 1.000 euro. Il datore di lavoro che riduce l’attività lavorativa del 40% a seguito dell’emergenza Coronavirus, paga solo il 60%, dunque 600 euro. I restanti 400 euro sono coperti dal contributo statale dell’80% e quindi 320 euro al posto di 400 euro. Di conseguenza, a seguito della cassa integrazione lo stipendio diventa di 920 euro al mese (600 euro di stipendio + 320 euro di cassa integrazione o assegno di solidarietà).
Chi paga il dipendente?
Normalmente sia le ore di CIG sia l’assegno integrativo/ordinario sono pagati direttamente dal datore di lavoro in busta paga. Successivamente, il datore di lavoro chiede il rimborso all’INPS.
Per l’emergenza COVID 19 è stato previsto che le ore di integrazione vengano pagate direttamente ai lavoratori attraverso la compilazione e l’inoltro del modello INPS SR41.
Come si presenta la domanda per la Cassa Integrazione?
Per l’assegno ordinario del Fondo Integrazione Salariale il datore di lavoro deve presentare richiesta direttamente sul sito INPS con la causale COVID-19.
Le integrazione salariali della Cassa Integrazione in Deroga il datore di lavoro deve presentare la richiesta direttamente alle regioni di competenza sulla base degli “Accordo Quadro” stipulati da ogni regione.
Come funziona l’anticipo della cassa integrazione di 1.400 euro?
I lavoratori dipendenti soggetti a trattamenti di integrazione salariale (Cassa Integrazione ordinaria, in deroga o assegno ordinario) possono richiedere l’anticipazione in banca.
L’anticipazione ha un importo massimo di 1.400 euro e avverrà tramite l’apertura di un conto corrente dedicato. Per ottenere l’anticipazione occorre compilare il modulo di richiesta.
Le banche anticipano i soldi ai lavoratori che verranno poi rimborsati, in un momento successivo dall’INPS.
Il datore di lavoro ha il compito di presentare la richiesta di CIG per l’emergenza Coronavirus.
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