Cos’è lo scontrino elettronico? Cosa fare per essere in regola?
Dal 1° luglio 2019 è partita la sostituzione graduale degli scontrini e delle ricevute fiscali con i corrispettivi elettronici. Al momento il provvedimento si rivolge ai contribuenti che nel corso del 2018 hanno realizzato un volume di affari superiore a 400.000 euro.
Dal 1° gennaio 2020 scontrini e ricevute saranno sostituiti da un documento commerciale. Tale documento potrà essere emesso esclusivamente utilizzando un registratore telematico (RT) o la procedura telematica gratuita Agenzia delle Entrate.
Vediamo nel dettaglio come funziona lo scontrino elettronico.
Cos’è lo scontrino elettronico?
A partire dal 2020, coloro i quali effettuano operazioni di “commercio al minuto e attività assimilate”, per cui non è obbligatoria l’emissione della fattura (se non richiesta dal cliente), sono tenuti a certificare i corrispettivi attraverso la memorizzazione e trasmissione telematica degli stessi all’Agenzia delle Entrate.
Tra i soggetti interessati, oltre ai commercianti, rientrano coloro i quali attualmente emettono ricevute fiscali (artigiani, alberghi, ristoranti,…).
NOTA BENE: chi nell’arco dell’anno 2018 ha realizzato un giro d’affari maggiore di 400.000 euro tale obbligo è tenuto a rispettare la normativa sullo scontrino elettronico già dal 1° luglio 2019.
Cosa cambia per il consumatore?
Il consumatore non riceverà più uno scontrino o una ricevuta fiscale, bensì un documento commerciale. Tale documento non ha valore fiscale, ma dovrà essere conservato come garanzia del bene o del servizio pagato, per un cambio merce e azioni simili.
Come avviene la trasmissione telematica?
Le operazioni di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi devono essere effettuate utilizzando:
- un registratore telematico, fisso o portatile, ossia un registratore di cassa con capacità di connettersi a internet. Mediante tale accessorio vengono memorizzate le singole operazioni. Inoltre, a chiusura della cassa, il registratore telematico invia in automatico un file contenente i totali dei corrispettivi della giornata all’Agenzia delle Entrate
- la procedura web “documento commerciale online”, presente nel portale Agenzia delle Entrate sotto la voce “Fatture e Corrispettivi”. Tale servizio oltre a essere gratuito, è utilizzabile anche su dispositivi mobili
Quale strumento utilizzare per lo scontrino elettronico?
Per capire se dotarsi di nuovi registratori di cassa o utilizzare la procedura web occorre considerare la frequenza delle operazioni. Infatti, i titolari di partita I V A con un numero elevato di operazioni e che fino a oggi hanno utilizzato un registratore di cassa, dovranno memorizzare e trasmettere i corrispettivi mediante un registratore telematico.
Di contro, per coloro che emettevano ricevute fiscali mediante bollettari madre/figlia, compilati a mano, potranno valutare la possibilità di utilizzare la procedura web oppure in alternativa emettere le fatture elettroniche per ogni singola operazione.
Cosa succede per chi emetteva le ricevute fiscali?
Come già detto, l’obbligo di inviare i corrispettivi telematici è valido anche per chi emette le ricevute fiscali. Dal 2020 non sarà più possibile emettere ricevute fiscali, ma solo scontrini elettronici o fatture elettroniche.
Di conseguenza, un parrucchiere, un idraulico e tutti coloro che emettevano manualmente le ricevute fiscali, potranno decidere se emettere una fattura elettronica in alternativa allo scontrino fiscale.
Il vantaggio della fattura elettronica, in questo caso, è quello di risparmiare molto tempo, oltre al costo di acquisto e installazione di un registratore di cassa telematico. E per tutti quelli che emettono le ricevute fiscali (artigiani, ristoranti, alberghi, …), sarà più semplice disporre di strumenti per fare la fattura elettronica in modo veloce anziché dotarsi di un registratore di cassa telematico.
Quali gli obblighi per i contribuenti forfettari?
L’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi riguarda anche i soggetti che adottano il Regime Forfettario, nonostante questi ultimi non addebitino l’IVA e siano esonerati dalla fatturazione elettronica. In questo caso, non beneficiano, allo stato attuale, di una specifica esclusione ai fini dei “corrispettivi telematici”.
Dal 2020, dunque, saranno tenuti ad adempiere all’obbligo di memorizzare e inviare i corrispettivi come tutti gli altri titolari di p. iva.
Cosa cambia per l’eCommerce?
Le operazioni individuate dal Dm 10 maggio 2019 sono esonerate dall’obbligo di memorizzazione elettronica dei corrispettivi. Tra queste rientrano tutte le operazioni per le quali in precedenza il titolare di partita IVA non era obbligato a emettere scontrino o ricevuta fiscale. A titolo di esempio: le corse dei taxi, le vendite di giornali, le prestazioni di trasporto pubblico collettivo di persone e di veicoli e bagagli al seguito, le operazioni effettuate a bordo di una nave, di un aereo o di un treno nel corso di un trasporto internazionale, le vendite a distanza o per corrispondenza ai sensi dell’articolo 2, lettera oo) del DPR 696 21 dicembre 1996.
In sostanza, chi legittimamente non emetteva scontrino o ricevuta, come nel caso delle vendite per corrispondenza, non sarà tenuto ad adempiere alla tenuta dei corrispettivi telematici 2019.
Coloro che gestiscono un eCommerce dovranno continuare ad annotare i corrispettivi giornalieri sul registro dei corrispettivi. L’obbligo di tenuta di tale registro viene solo per i titolari di p iva che trasmetteranno i corrispettivi telematici.
ATTENZIONE: l’esonero riguarda solo le vendite effettuate per corrispondenza. Coloro che svolgono, oltre alle vendite per corrispondenza, anche cessioni in locali aperti al pubblico, saranno soggetti all’obbligo di memorizzazione elettronica e invio telematico. In tal caso, sul registro dei corrispettivi giornaliero (cartaceo) saranno annotati solo i corrispettivi derivanti dalle vendite effettuate per corrispondenza.
Credito di imposta acquisto registratore telematico
Per l’acquisto del registratore telematico o per l’adattamento del vecchio registratore di cassa è concesso un contributo sotto forma di credito d’imposta. Il credito di imposta spetta solo per gli anni 2019 e 2020.
Il credito d’imposta spetta per il 50% della spesa sostenuta. Il tutto per un massimo di 250 euro in caso di acquisto, e di 50 euro in caso di adattamento di ogni registratore telematico. Il credito può essere utilizzato in compensazione.
Il pagamento della fattura relativa all’acquisto o all’adattamento deve essere pagata con modalità tracciabile.
Coloro, invece, che in precedenza usavano bollettari madre/figlia e utilizzeranno la procedura web gratuita dell’Agenzia delle Entrate, non sosterranno più il costo di acquisto del bollettario.
Infine, i costi per la verifica periodica si riducono rispetto a quelli sostenuti per i tradizionali registratori di cassa. Si passa da una verifica annuale a una biennale.
Le sanzioni per lo scontrino elettronico
La mancata memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi, o quando gli stessi vengono memorizzati o trasmessi con dati incompleti o non veritieri, comporta l’applicazione delle sanzioni. Nello specifico, la sanzione è pari al 100% dell’imposta relativa all’importo non correttamente documentato con un minimo di 500 euro.
È prevista, inoltre, la sanzione accessoria della sospensione della licenza o dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività, ovvero dell’esercizio dell’attività stessa, nei casi più gravi di recidiva (quando nel corso di un quinquennio vengono contestate quattro distinte violazioni, compiute in giorni diversi).
Scontrino elettronico: la moratoria delle sanzioni
La legge ha previsto una moratoria delle sanzioni per sei mesi. I titolari di partita IVA con volume d’affari superiore a 400.000 euro, quindi, dovranno dotarsi di Registratore Telematico (o usare la procedura web dell’Agenzia delle Entrate). Per mettersi in regola hanno tempo fino al 1° gennaio 2020. Tutti gli altri avranno come tempo massimo per adeguarsi il 1° luglio 2020.