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Avviso di accertamento: cosa fare quando si riceve

SOMMARIO

Il mancato pagamento di un’imposta, sia esso completo o in misura parziale, è rilevato dall’Amministrazione Finanziaria. Quest’ultima, per mezzo dell’avviso di accertamento, informa il cittadino della propria posizione debitoria. Cosa fare quando si riceve un avviso di accertamento? Scopriamolo insieme in questo articolo.

Che cos’è l’avviso di accertamento?

I contribuenti insolventi, o pendenti, sono riconosciuti dall’Amministrazione Finanziaria, la quale ha il compito di emettere quanto prima l’avviso di accertamento. Un documento specifico e dettagliato, contenuto in una busta tipicamente verde, riportante la comunicazione ufficiale di insolvenza e conseguente posizione debitoria, di una determinata somma dovuta, non versata, o versata parzialmente.

L’oggetto degli avvisi di accertamento corrisponde alla somma dovuta a titola di imposta. Esso è inviato direttamente dall’Ente Statale legittimato a riscuotere il tributo.

ESEMPIO

Per gli avvisi di accertamento sulle imposte, sarà l’Agenzia delle Entrate a provvedere all’invio. Per l’IMU, invece, sarà lo stesso Comune a occuparsi della gestione degli avvisi.

Nell’avviso è possibile rintracciare l’attività di verifica svolta dall’Amministrazione e l’importo che il contribuente è chiamato a versare al fine di saldare la propria posizione. Sono indicate anche le condizioni di pagamento e il termine per adempiere all’avviso. Infine, è riportata anche la data entro la quale contestare l’addebito nel caso in cui la richiesta risulti essere ingiusta e infondata.

Cosa fare quando si riceve un avviso di accertamento?

I contribuenti che ricevono un avviso di accertamento, sono tenuti a procedere sanando la propria posizione debitoria. In caso, però, questi non siano d’accordo sulla notifica ricevuta, possono contestare l’avviso di accertamento nel pieno rispetto dei modi e nei termini di legge. Il cittadino ha tempo 60 giorni per fare ricorso o richiedere l’annullamento del provvedimento. In ogni caso, 60 giorni è il tempo che il contribuente ha a disposizione per versare la somma indicata evitando interessi di mora e ulteriori sanzioni.

Possibili risposte all’avviso di accertamento

Nel caso in cui l’avviso presentasse dei vizi o delle informazioni infondate, il contribuente potrebbe rispondere e reagire secondo differenti modalità.

Annullamento in via di autotutela

Operazione valida nel caso in cui l’avviso di accertamento presentasse vizi sufficienti a rende nullo l’atto o annullabile. Tra questi, ricordiamo i classici vizi di forma, la notifica a una persona diversa e sbagliata rispetto al destinatario, l’importo errato, la mancante motivazione dell’avviso. È a tal proposito necessario presentare istanza all’Amministrazione Finanziaria chiedendo l’annullamento in via di autotutela. Non sono previsti specifici moduli o iter da seguire, è sufficiente evidenziare i vizi presenti nell’avviso chiedendone l’annullamento in modo diretto.

Ricorso giurisdizionale

Qualora la richiesta di annullamento in via di autotutela non dovesse essere accettata, il contribuente ha la possibilità di rivolgersi al giudice. Entro e non oltre i 60 giorni dalla data di notifica, il cittadino dovrà presentare ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale, opportunamente segnalata nell’avviso. Il contribuente e il proprio avvocato di fiducia avranno così modo di presentare tutti i vizi riscontrati nell’avviso di accertamento, siano essi di carattere formale o sostanziale, chiedendone l’annullamento diretto.

NOTA BENE: nel caso in cui il giudice dovesse ritenere valido l’avviso di accertamento, non accogliendo quindi la domanda di annullamento, il contribuente sarà chiamato a versare l’importo dovuto, le spese di lite e una soma 1/3 superiore al totale oggetto dell’accertamento.

La riduzione dell’importo, ossia l’acquiescienza

Si parla di acquiescienza nel caso in cui il contribuente decide di non presentare ricorso contro l’avviso di accertamento, ricevendo in cambio una riduzione dell’importo da versare. Il suddetto sconto può variare da un minimo di un terzo sino a un massimo di un sesto della somma contestata. Il pagamento, in ogni caso, deve essere immesso entro e non oltre i 60 giorni dalla data di notifica dell’accertamento.

Accertamento con adesione

Si tratta di un’opzione tramite cui il contribuente può evitare la lite con l’Amministrazione finanziaria definendo gli importi dovuti in modo pattizio. Altro non è che un accordo tra le parti, contribuente e Amministrazione finanziaria.

Pagamento a rate delle imposte

A seguito dell’acquiescienza o dell’accertamento con adesione, il contribuente può ottenere il pagamento a rate degli importi dovuti. Nel caso specifico, se la somma totale è inferiore a 5.000 euro, le rate potranno essere 8 e trimestrali, se la somma totale è uguale o superiore ai 5.000 euro, invece, è possibile arrivare a 16 rate.

I pagamento devono avvenire mediante modello F24, ad eccezione dei pagamenti inerenti le imposte dirette ove è richiesto invece il modello F23.

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