Ci sono giunte diverse richieste di informazioni sulle lettere inviate da Amazon ai propri venditori relative alla disciplina europea applicabile agli ecommerce che vendono a privati nei Paesi UE. Abbiamo quindi pensato di aggiornare un “vecchio articolo” per fare un pò di chiarezza sull’argomento.
Commercio elettronico indiretto o e-Commerce indiretto: che cos’è? Qual è il trattamento fiscale per questo tipo di cessioni? Occorre emettere gli scontrini fiscali? Come funzionano le vendite nei paesi esteri?
Ecco tutto ciò che devi da sapere per stare in regola quando vendi con un sito di e-commerce anche all’estero. Il post si limita al commercio elettronico indiretto dove la fase preliminare di ordine e anche il pagamento vengono effettuati on-line, ma il bene viene poi fisicamente spedito.
Cos’è il commercio elettronico indiretto?
Il commercio elettronico indiretto consiste in una tipologia di transazioni in cui:
“la fase preliminare di ordine ed anche il pagamento vengono effettuati on-line, ma il bene viene poi fisicamente spedito al domicilio o alla sede dell’acquirente. Si tratta della vendita di beni tradizionali (come vino, libri, computer, eccetera) che ha delle analogie con la vendita per corrispondenza e che si avvantaggia della forma elettronica per espandere i propri canali e le proprie vendite”. >
In base ai soggetti che prendono parte al processo di vendita, il commercio elettronico indiretto può essere classificato come segue:
- business to consumer (B2C): si tratta delle transazioni commerciali di beni e servizi tra imprese e consumatori finali;
- business to business (B2B): si tratta dell’insieme delle transazioni commerciali effettuate tra imprese.
Inoltre, a seconda del paese in cui avviene la cessione cambia la disciplina IVA; nel dettaglio occorre distinguere tra cessioni:
- effettuate in Italia;
- intracomunitarie;
- EXTRA UE.
In questo articolo ci soffermiamo sulle cessioni B2C e quindi effettuate verso consumatori finali.
E-commerce indiretto e fatturazione
Il commercio elettronico indiretto è assimilato, anche ai fini della disciplina IVA, alle vendite per corrispondenza. Non è obbligatoria l’emissione di fattura/scontrino/ricevuta fiscale, a meno che il cliente non ne faccia esplicita richiesta al momento dell’acquisto. Il sito internet utilizzato per l’Ecommerce è necessario che permetta all’acquirente di richiedere l’emissione della fattura e di indicare quindi i dati necessari per la fatturazione.
Resta fermo l’obbligo di annotazione nel registro dei corrispettivi dell’ammontare totale delle vendite effettuate giornalmente.
Per approfondire l’argomento consultare il nostro post: E-commerce: quando occorre emettere la fattura?
E-commerce indiretto e reso merce
L’emissione della fattura, in caso di restituzione della merce al venditore permette di recuperare l’IVA a norma dall’art. 26 del D.P.R. n. 633/1972. Quando invece i beni vengono ceduti senza l’emissione della fattura, in caso di reso normalmente per tali operazioni non sarebbe possibile recuperare l’IVA. Per risolvere il problema l’Agenzia delle Entrate ha chiarito, con
risoluzione 274/E/2009, che è comunque possibile recuperare l’IVA sui resi di merce relative alle operazioni effettuate senza emissione della fattura. Tuttavia, il contribuente deve fornire la documentazione che consenta l’identificazione degli elementi necessari a correlare il reso alla vendita originaria. Più precisamente:
- le generalità del soggetto acquirente;
- l’ammontare del prezzo rimborsato;
- il “codice” dell’articolo oggetto di restituzione;
- il “codice di reso” (quest’ultimo deve essere riportato su ogni documento emesso per certificarne il rimborso).
In questi casi, per recuperare l’IVA non è comunque possibile emettere una nota di variazione. Il fornitore, se ha una contabilità di magazzino, deve registrare il carico dei prodotti restituiti per generare un corrispettivo negativo che confluisce nel totale di giornata del registro dei corrispettivi secondo l’aliquota del prodotto. Oppure, quando non è tenuta la contabilità di magazzino, deve registrare il corrispettivo negativo che confluisce nel totale di giornata del registro dei corrispettivi.
Ecommerce indiretto e vendite nei Paesi UE
Nell’e-commerce indiretto, le cessioni effettuate per corrispondenza verso consumatori finali in altri Stati UE sono soggette ad IVA in Italia quando vengono rispettate le seguenti condizioni:
- i beni devono essere spediti o trasportati dal cedente o per suo conto nel territorio di altro Stato membro;
- le vendite in ciascuno Stato membro non devono superare la soglia di € 100.000 o il minor ammontare previsto in ogni Stato a norma dell’art. 34 della Direttiva 2006/112/CE.
Al superamento delle soglie di vendita in un Paese UE occorre nominare un rappresentante fiscale oppure identificarsi direttamente. Attenzione, è comunque possibile optare per l’applicazione dell’IVA nell’altro Stato membro, anche nel caso in cui non superi la soglia di vendita.
E-commerce indiretto e IVA nel paese dell’acquirente
Amazon ha inviato ai propri venditori una informativa, che riguarda la disciplina applicabile ai soggetti passivi IVA che vendono i propri beni a consumatori finali all’interno dell’Unione Europea. La disciplina europea in oggetto ha stabilito dei valori soglia delle vendite complessive annuali per per ogni stato membro. Al superamento di dette soglie occorre:
- identificarsi nello Stato in cui è avvenuto il superamento, direttamente o tramite un rappresentante fiscale;
- applicare l’IVA prevista secondo dalla normativa locale;
- adempiere agli obblighi contributivi e previdenziali vigenti nello Stato estero.
Vediamo quali sono le soglie di vendita attualmente vigenti.
Soglie di vendita vigenti nei paesi EU
Le soglie di vendita previste dalla disciplina europea sono le seguenti:
Stato UE/strong> | Soglia annua per le vendite |
Austria | 35.000€ |
Belgio | 35.000€ |
Cipro | 35.000€ |
Croazia | 270.000HRK |
Danimarca | 280.000DKK |
Estonia | 35.000€ |
Finlandia | 35.000€ |
Francia | 35.000€ |
Germania | 35.000€ |
Grecia | Indicazione non fornita |
Irlanda | 35.000€ |
Islanda | Indicazione non fornita |
Italia | 35.000€ |
Lettonia | 35.000€ |
Liechtenstein | Non si applicano le regole sull’IVA |
Lituania | 35.000€ |
Lussemburgo | 100.000€ |
Malta | 35.000€ |
Paesi Bassi | 100.000€ |
Polonia | 160.000 PLN |
Portogallo | 35.000€ |
Regno Unito | 70.000 GBP |
Rep. Ceca | 1.140.000 CZK |
Romania | 35.000€ |
Slovacchia | 35.000€ |
Slovenia | Indicazioni non fornite |
Spagna | 35.000€ |
Svezia | 310.000 SEK |
Ungheria | Indicazioni non fornite |
Per scoprire come aprire partita IVA estera consultare il nostro post al seguente link:
E-commerce indiretto e vendite EXTRA UE
Per quanto riguarda le cessioni EXTRA UE trattasi di operazioni non imponibili ai sensi dell’art. 8, del D.P.R. n. 633/1972, a condizione che sia provata l’uscita dei beni dal territorio della UE. L’esportazione deve risultare da:
- apposito documento doganale (DAU);
- vidimazione apposta dall’Ufficio doganale su copia della fattura o della bolla di accompagnamento o del documento di trasporto.
Per scoprire gli adempimenti necessari per avviare un E-commerce leggere il nostro post al seguente link:
9 Semplici step per avviare un e-commerce
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buon giorno è possibile per un cliente che opera su amazon in contabilità ordinaria con obbligo di redigere la prima nota incassare automaticamente le fatture emesse su un conto transitorio(esempio sospesi amazon) e poi fare il giroconto dal conto sospeso a banca quando si riceve l’accredito di amazon? perchè amazon non rilascia un report chiaro quando effettua l’accredito di quali fatture trattasi. Oppure questo renderebbe inattendibile la contabilità?
grazie se vorrà rispondere
in merito alla registrazione della fattura nel registro dei corrispettivi l’ammontare della fattura come va riportato? mi spiego…
a) tre colonne… la seconda importi verso privati, terza colonna importi di fatture e prima colonna somma dei due valori ( ci sara’ da stare attenti in sede di calcolo iva a prendere solo il valore della seconda colonna poiche la fattura viaggia sullo sdi)
b)due colonne….una colonna per le vendite private e una seconda colonna per le fatture..
quale soluzione? grazie
Ma tutto quanto scritto vale anche oggi che è entrato in vigore l’obbligo dei corrispettivi elettronici?
Basta il registro dei corrispettivi cartaceo per annotare tutte le vendite?
La mia attività è solo vendita di beni on-line
Salve Nicola,
i corrispettivi elettronici partono da luglio.
Cordialità
Gentile Dott.ssa Michela
dalla lettura del suo articolo se ho capito bene devo impostare il sistema di ecommerce in modo che per utenti B2C l’iva venga impostata al 22% se il fatturato annuo non supera la soglia minima prevista da ogni Stato membro, qualora dovesse superarla l’aliquota deve essere relativa allo Stato membro (es. 19% Germania) obbligatoriamente ed identificarsi in quello Stato UE.
Ma se avvio l’ecommerce senza pensare di superare la soglia e quindi fatturando al 22%, se il superamento di tale soglia avviene durante l’anno bisogna identificarsi fiscalmente nello stato membro e variare le aliquote di iva?
Per quanto riguarda il B2B se ho capito bene non si applica mai l’iva nè in cessioni intracomunitarie nè in quelle extra UE.
La ringrazio anticipatamente per la sua risposta.
Cordiali Saluti
Gentile Pasquale,
se la soglia viene superata durante l’anno, la nuova aliquota decorre da quel momento e non dall’inizio dell’anno.
ok per il B2B.
Cordialità
Buona sera
intanto volevo complimentarmi per la completezza delle informazioni contenute. Io mi occupo della riparazione degli smartphone e vorrei inserire anche la vendita di dispositivi nuovi su internet. Come lei ben saprà, la vendita dei cellulari è regolata dalla normativa del reverse charge e quindi i cellulari vengono acquistati con fattura esente iva (art.17) e rivenduti al cliente finale aggiungendo l’iva al prezzo di vendita. Funziona lo stesso con il commercio elettronico indiretto? Oppure vengono acquistati e venduti con iva esente?
Grazie.
Distinti saluti.
Salve,
mi perdoni Riccardo non ho ben capito la domanda.
Comunque, sull’acquisto non cambia nulla, per le vendite dipende da chi acquista.
Cordialità
Buonasera
innanzitutto complimenti per l’articolo, davvero molto utile e chiaro.
Una domanda, forse banale o forse non ho ben capito, quando vendo un articolo in una nazione UE dove l’IVA è differente da quella italiana, ad esempio in Germania è il 19%, se vendo in questa nazione il prezzo dell’articolo deve essere ivato al 22 o al 19?
Grazie
Cordiali saluti
Gentile Francesco,
l’iva dipende dal soggetto verso cui emette fattura in quanto se trattasi di operazioni B2B non va proprio addebitato. Se invece trattasi di operazioni B2C occorre addebitare l’IVA ma dipende dal prodotto venduto.
Cordialità
Buongiorno,
noi abbiamo sia negozio fisico che vendite online. Nel registro dei corrispettivi il totale giornaliero deve essere diviso per le 2 tipologie di vendite o si può fare un’unico totale tutto insieme?
Noi adoperiamo un software gestionale sul computer presente in negozio per registrare i corrispettivi giornalieri ma stampiamo solo a fine mese il registro completo. Va bene o bisogna tenere un registro manuale cartaceo giornaliero?
Inoltre mi chiedevo se si può adoperare un metodo misto cioè se i clienti che lo chiedono mettere lo scontrino cartaceo nel pacco e quindi non riportarlo manualmente nel registro e per gli altri non mettere lo scontrino fiscale cartaceo e riportare la vendita nel registro?
grazie mille
cordiali saluti
Gentile Giovanni,
sarebbe meglio tenere distinti i due totali per eventuali controlli. Ok per quello che definisce metodo misto.
Cordialità
E PER IL COMMERCIO ELETTRONICO DI AUTO USATE??? QUAL’è LA DISPOSIZIONE LEGISLATIVA E LE REGISTRAZIONI CONTABILI?
Grazie.
Il mio dubbio nella legge risiede qua: “Presunzioni di cessione e di acquisto”
“Si presumono ceduti i beni acquistati(…) che non si trovano nei luoghi in cui il contribuente esercita la sua attivita’ (…) salvo che sia dimostrato che i beni stessi: (…) sono stati consegnati a terzi (…) in dipendenza di contratti (…) trasporto, ecc”.
Quindi chi vende online ed usa un corriere (no Poste) deve fare il ddt?
Buonasera.
E’ sicura che non occorra un documento di trasporto.
In molti dicono che basta registrare sui corrispettivi… Molti altri, anche autorevoli che basta si registrare sui corrispettivi, ma serve anche ddt o bolla o scontrino o ldv basta che siano numerati progressivamente ed abbiano tutti i requisiti del ddt.
Possibile avere una notizia certa?
Buonasera,
l’agenzia delle entrate già con la risoluzione n. 274 del 3 luglio 2008, si era espressa sulla possibilità di certificare i corrispettivi derivanti da ecommerce diretto, effettuate
nei confronti di consumatori mediante riepilogo giornaliero nel registro dei corrispettivi.
La vendita di beni materiali si configura come “commercio elettronico indiretto” ovvero la transazione commerciale è telematica, ma il cliente riceve la consegna fisica della merce (Agenzia delle Entrate, risoluzioni 5 novembre 2009, n. 274/E, 21 luglio 2008, n. 312/E e 15 novembre 2004, n. 133/E).
Ai fini IVA, le operazioni di commercio elettronico indiretto sono assimilabili alle vendite per corrispondenza, con la conseguenza che le stesse:
– (ai sensi dell’art. 22, comma 1, n. 1, D.P.R. n. 633/1972) non sono soggette all’obbligo di emissione della fattura, se non richiesta dal cliente non oltre il momento di effettuazione dell’operazione;
– (ai sensi dell’art. 2, lettera oo, D.P.R. n. 696/1996) non sono soggette all’obbligo di certificazione mediante rilascio dello scontrino o della ricevuta fiscale.
Di conseguenza, non essendo tenuti ad emettere la fattura, i beni possono viaggiare senza DDT.
Saluti
Buongiorno,
avrei una domanda: da Gennaio devo aprire il registro delle vendite per Corrispettivo, per vendite On-Line (e-commerce Indiretto BtoC), fino ad oggi abbiamo emesso solo fatture Accompagnatorie.
Dato che con i Corrispettivi non è obbligatorio l’emissione della Fattura / Ricevuta Fiscale / Scontrino, quale documento dobbiamo spedire con il pacco? Potrebbe andare bene un ns. documento “interno” numerato come i Corrispettivi, con riportato “Copia Documento non valida ai fini fiscali – DPR n. 627/78” con descrizione merce, quantità, prezzi, e tot. pagato. Documento che per noi avrebbe validità anche a garanzia del prodotto venduto… Ho fatto una ricerca su internet, ma non ho trovato nessun chiarimento in merito. Sembra che si possa spedire la merce anche senza documenti, come fanno alcuni e-commerce, ma non ci pare neppure corretto dal punto di vista del cliente.
Grazie per la disponibilità.
Cordiali Saluti
Lisa
Salve,
nel pacco non è obbligatorio inserire alcun documento. Trattasi comunque di operazioni tracciabili e riconducibili, per le modalità di pagamento con carta di credito, bonifico, etc.
Se ritiene può inserire un documento non valido ai fini fiscali.
Cordialità
Buonasera,
fermo restando che abbiamo capito che é obbligatoria la fattura solo in caso sia richiesta e che va tenuto un registro corrispettivi, ho una curiosità: il registro dei corrispettivi deve contenere anche le operazioni con fattura (vendita ad aziende o a privati che hanno inserito codice fiscale) oppure deve essere scorporato e registrato solo l’ammontare non fatturato al cliente?
Grazie per la disponibilità!
Buongiorno,
la fattura va registrata nel registro dei corrispettivi se viene adottato solo quest’ultimo registro. In alternativa, occorre compilare sia il registro delle fatture che dei corrispettivi.
Cordialità