Le novità della Direttiva UE 2017/1132 riguardano l’apertura della SRL senza notaio: in particolare con la costituzione online a costi ridotti per le SRL. La direttiva dovrà essere recepita dagli Stati membri entro il 2021.
L’obiettivo principe è la riduzione di costi, tempi e oneri amministrativi introducendo la possibilità di aprire una SRL senza notaio con la procedura di costituzione online. Il fine ultimo della direttiva è evitare a chi vuole fare impresa di smarrirsi nella giungla della burocrazia.
Costituzione Start up innovativa
Dal 2016 la costituzione online srl senza notaio è già possibile per le startup innovative. La costituzione per via telematica avviene mediante il modello standard tipizzato, approvato con il D.M. 17 febbraio 2016. Per compilare il suddetto modello è possibile utilizzare una piattaforma online. Al termine della procedura di compilazione, occorre apporre la firma digitale di tutti i soci o del socio unico a seconda che si tratti di società pluripersonale o unipersonale. Tale procedura è facoltativa rispetto a quella ordinaria dell’atto pubblico notarile.
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Srls senza notaio: le novità nella Direttiva UE
Tra le novità più importanti introdotte dalla direttiva europea, è bene sottolineare la riduzione dei costi relativi alla costituzione di società, con particolare riguardo al costo in termini di tempo. Nella direttiva sono fissati termini ben precisi per la conclusione dell’iter di costituzione online. Il tetto massimo è pari a 5 giorni per le società costituite da persone fisiche e a 10 giorni negli altri casi.
Quando non è possibile concludere il procedimento di costituzione online della srl nei tempi sopra citati, l’Amministrazione competente sarà tenuta a giustificare il ritardo.
La costituzione della srl senza notaio dovrà avvenire completamente online, senza che i richiedenti debbano comparire personalmente dinanzi a un ente, autorità o qualsiasi altra persona o organismo incaricato.
I singoli Stati membri potranno decidere di consentire la costituzione online senza notaio solo alle SRL e SRLS, mantenendo per le Spa la procedura tradizionale di costituzione.
Il versamento capitale sociale
Il versamento del capitale sociale da parte dei soci dovrà anch’esso avvenire direttamente online attraverso l’utilizzo di conto corrente bancario aperto presso un istituto bancario che opera nell’Unione Europea. La prova del versamento dovrà essere disponibile online.
I costi per aprire una srl senza notaio
Anche il pagamento degli oneri di costituzione dovrà avvenire online. Attraverso un servizio “fornito da un istituto finanziario o da un prestatore di servizi di pagamento stabilito in uno Stato membro” sarà possibile effettuare “l’identificazione della persona che ha effettuato il pagamento”.
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Iter recepimento Direttiva per la costituzione srl senza notaio
Sarà necessario che l’Italia, come gli altri Stati UE, si adegui alle novità contenute nella Direttiva Europea seguendo un iter ben preciso. Infatti, per il recepimento delle nuove disposizioni gli Stati membri dovranno osservare una tempistica differenziata. Più precisamente:
- l’adeguamento del diritto nazionale degli Stati UE dovrà avvenire entro il primo agosto 2021. Tale adeguamento permetterà la costituzione online di Srl e Srls, la registrazione delle succursali e la presentazione di documenti e informazioni. Tale procedura sarà alternativa alla procedura ordinaria.
- entro il 1° agosto 2023, gli Stati UE dovranno:
- prevedere le procedure di costituzione online delle società, precisarne le modalità, mettere a disposizione i modelli sui portali o sui siti web per la registrazione accessibili mediante lo sportello digitale unico
- predisporre le norme sull’interdizione degli amministratori
- introdurre apposite procedure per verificare elettronicamente l’origine e l’integrità di informazioni e documenti societari presentati online
- predisporre il fascicolo presso un registro centrale, presso il registro di commercio o presso il registro delle imprese per ogni società iscritta e predisposizione dell’identificativo unico europeo, “EUID”
In deroga alla norma che fissa la scadenza del 1° agosto 2021, gli Stati membri con particolari difficoltà nel recepimento della direttiva (UE) 2019/1151 potranno beneficiare di una proroga di massimo un anno. La proroga può essere richiesta entro il primo febbraio 2021 a patto che gli Stati UE forniscano i “motivi oggettivi della necessità di tale proroga”.