Dal primo luglio 2019 è scattato l’obbligo dell’emissione e dell’invio telematico all’Agenzia delle Entrate dei dati di ricevute e scontrini. A oggi, il suddetto obbligo è solo per commercianti, operatori ed esercenti che nel corso del 2018 hanno avuto un fatturato superiore a 400.000 euro. L’introduzione dello scontrino elettronico 2019 è sancita dal decreto del Mef del 10 maggio 2019 e prevede un primo periodo con molti esoneri: dalle esclusioni già previste dall’art. 2 del D.P.R. 696/96 al nuovo gruppo di coloro i quali utilizzano ricevute e scontrini in numero esiguo (inferiore all’1%).
Decreto crescita e scontrino elettronico 2019
Anche il Decreto Crescita specifica importanti caratteristiche sul funzionamento dello scontrino elettronico 2019. Esso prevede che i dati legati ai corrispettivi giornalieri vengano inviati all’Agenzia delle Entrate entro e non oltre 12 giorni dalla data dell’operazione, pena una sanzione.
ATTENZIONE
Come è avvenuto per la fatturazione elettronica, la moratoria concede un periodo di disapplicazione delle sanzioni pari ai primi 6 mesi. Unica condizione affinché tale eccezione valga, è che il contribuente proceda con l’invio dei dati all’Agenzia delle Entrate entro la fine del mese successivo a quello dell’avvenuta operazione.
Registratore telematico e scontrino elettronico 2019
Al fine di ottemperare alla corretta gestione, memorizzazione e trasmissione degli scontrini elettronici, i commercianti devono munirsi di un registratore telematico (RT) o di un server telematico.
Cosa è un registratore telematico e come funziona
Il registratore telematico è il mezzo attraverso cui è possibile trasmettere quotidianamente i dati dei corrispettivi direttamente al server dell’Agenzia delle Entrate. Si tratta di un dispositivo che memorizza e invia tutti i dati di vendita generando un file XML che sarà poi trasmesso virtualmente all’Agenzia delle Entrate.
Il registratore telematico è volto a garantire l’autenticità e la veridicità dei dati. Data la sua funzione, esso deve essere censito e attivato, tramite abbinamento con la partita iva del commerciante, entro e non oltre il primo invio ufficiale dei dati. È possibile continuare a impiegare i registratori di cassa già in uso previ adattamenti volti a rispettare i requisiti necessari previsti dalla Legge e le relative specifiche tecniche richieste dall’Agenzia delle Entrate per la gestione dello scontrino elettronico 2019.
Cosa è un server telematico e come funziona
Il server telematico rappresenta un’infrastruttura tecnologica utilizzabile dalle attività commerciali che vantano un numero di casse superiore a 3. Anch’esso deve essere conforme alle linee guida e ai parametri previsti nella normativa fiscale. Nello specifico, il server telematico memorizza tutti i dati di ogni scontrino elettronico 2019 emesso dai diversi punti cassa del negozio. Li elabora secondo quanto previsto dall’Agenzia delle Entrate e li invia. Si tratta di uno strumento molto utile e funzionale, che si può installare e configurare in tutte le realtà che rispettano i seguenti parametri:
- almeno 3 punti cassa nel punto vendita
- certificazione del bilancio d’esercizio
- adozione del sistema di controllo interno sulla base di quanto previsto dal D.Lgs 231/2001
Acquistare il registratore telematico per lo scontrino elettronico 2019: credito d’imposta fino a 250 euro
I soggetti per i quali vige l’obbligo della memorizzazione e della trasmissione telematica delle entrate giornaliere, per gli anni 2019 e 2020, hanno la possibilità di beneficiare di un credito d’imposta. Quest’ultimo è pari al 50% dei costi sostenuti. Fino a un massimo di 250 euro in caso di acquisto del registratore telematico, 50 euro in caso di adattamento del registratore di cassa in uso.
I dettagli della moratoria di 6 mesi sulle sanzioni
Per coloro i quali scatterà l’obbligo dello scontrino fiscale a partire dal primo gennaio 2020, varrà comunque la moratoria di sei mesi per le sanzioni. La suddetta moratoria è valida a patto che il contribuente rispetti le seguenti condizioni:
- memorizzazione quotidiana dei corrispettivi in entrata
- trasmissione dei dati entro il mese successivo a quello di esecuzione dell’operazione
L’esercente è, in ogni caso, chiamato a rilasciare al cliente uno scontrino emesso dal misuratore fiscale in uso, una ricevuta fiscale o un documento commerciale. Sino all’entrata in funzione del registratore telematico, il commerciante deve mantenere in uso e aggiornare il registro dei corrispettivi, provvedendo secondo i termini ordinari alla liquidazione dell’Iva.
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4 risposte-
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per chi e’ in contabilita’ forfettaria ed emette ric. fiscali catacee non c’e’ l’obbligo dello scontrino fiscale elettronico?come bisogna comunicare gli incassi in questo caso?
Salve Lorenzo,
l’obbligo scatterà dal primo gennaio. La comunicazione avviene con la liquidazione periodica.
Cordialità
Buongiorno, grazie mille per questo articolo.
Ho una domanda relativa però al documento da rilasciare al cliente su cui non sono riuscita a trovare informazioni chiare.
C’è un modo di rilasciare il documento commerciale tramite email o cellulare, quindi in formato elettronico?
In un articolo che ho letto, c’era un’intervista a Paolo Foresi di Confcommercio Milano e affermava che il documento commerciale può essere scannerizzato con lo smartphone o può essere inviato in formato elettronico. Come posso fare per applicare questa scelta?
Gentile Caterina,
dipende dal software / registratore che utilizza per emettere lo scontrino o ricevuta. Alcuni consentono l’invio direttamente al cliente tramite email o sms.
Cordialità