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Pensioni estere e aliquota 7%: ripopolare le regioni del Sud Italia

SOMMARIO

Novità e agevolazioni in arrivo per chi decide di trasferirsi in una cittadina di una regione del Mezzogiorno. Si tratta della tassa agevolata al 7% sul lavoro e sulle pensioni estere di chi cambia residenza optando per il Sud Italia.

Pensioni estere Sud Italia: gli incentivi della Manovra


A partire dal periodo d’imposta 2019, quindi con la dichiarazione dei redditi 2020, è possibile applicare la tassazione agevolata del 7% alle pensioni estere a tutti coloro i quali decidano di trasferire la propria residenza in uno dei tanti paesi del Sud Italia.
Lo scorso 31 maggio, l’Agenzia delle Entrate ha reso noto un provvedimento specifico, le cui istruzioni sono introdotte dalla norma di riferimento.

Che cos’è la tassazione agevolata 7%?

Nel modo più semplice possibile, possiamo affermare che l’imposta sostitutiva al 7% sia una tassa applicabile ai cittadini che percepiscono una pensione erogata da uno Stato estero e che decidono di trasferire la propria residenza in una cittadina italiana che rispetti i seguenti requisiti:

  • comune italiano di massimo 20 mila abitanti
  • comune italiano di una delle seguenti regioni italiane: Sicilia, Sardegna, Calabria, Basilicata, Campania, Molise, PugliA e Abruzzo

Inoltre, i richiedenti l’aliquota del 7% devono, al momento della domanda, possedere le seguenti caratteristiche:

  • essere persone fisiche
  • non avere e non avere avuto la residenza in Italia nei 5 periodi d’imposta precedenti
  • aver fatto domanda di trasferimento residenza da Paesi con i quali lo Stato Italia ha accordi di cooperazione

La dichiarazione delle pensioni estere con l’aliquota del 7%

I cittadini che percepiscono la pensione estera e che hanno i requisiti per beneficiare dell’aliquota agevolata del 7%, possono esercitare tale opzione anche su altri redditi prodotti all’estero.

A tale fine non è necessario presentare alcuna altra specifica domanda. Sarà sufficiente indicare tale opzione direttamente nella dichiarazione dei redditi, specificando i seguenti punti.

  • status di non residente in Italia per un tempo almeno pari a cinque periodi di imposta precedenti l’inizio di validità dell’opzione
  • giurisdizione o giurisdizioni dell’ultima residenza fiscale prima dell’esercizio dell’opzione tra quelle in cui sono in vigore accordi di cooperazione amministrativa nel settore fiscale
  • Stati o territori esteri per i quali intende esercitare la facoltà di non avvalersi dell’applicazione dell’imposta sostitutiva
    ATTENZIONE: tale opzione può essere esercitata anche nei periodi d’imposta successivi
  • Stato di residenza del soggetto estero che versa la pensione
  • totale dei redditi di fonte estera da assoggettare all’imposta sostitutiva

I comuni in cui trasferire la residenza continuando a percepire la pensione estera

Per comprendere in modo esatto quali comuni italiani rispettino il requisito di un numero di abitanti inferiore a 20 mila, occorre far riferimento allaRilevazione comunale annuale del movimento e calcolo della popolazione pubblicata dall’ISTAT.
L’opzione dell’aliquota agevolata del 7% sulle pensioni estere è esercitabile anche nel caso in cui il cittadino, a partire dal secondo anno d’imposta, decida di cambiare nuovamente residenza, purché lo faccia in un comune che rispetta gli stessi requisiti.

La validità dell’opzione agevolata

Una volta esercitata, l’opzione dell’aliquota del 7% sulle pensioni estere e relativi redditi, ha una validità pari a 5 periodi d’imposta. Unica eccezione, la revoca da parte del contribuente, direttamente in dichiarazione dei redditi.

Altre cause di decadenza

L’opzione dell’aliquota agevolata decade nei seguenti casi:

  • perdita dei requisiti
  • omesso o parziale versamento dell’imposta entro il termine del saldo per il versamento delle imposte sui redditi: in questo caso, l’opzione decade dal periodo di imposta del mancato versamento
  • trasferimento in un comune che non ha le caratteristiche sopra descritte
  • trasferimento all’estero

ATTENZIONE: in caso di revoca o una causa di decadenza, non è più possibile esercitare nuovamente l’opzione.

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