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pensione quota 100

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Pensione anticipata e quota 100: requisiti, domanda e ultime novità

SOMMARIO

Tra le numerose riforme approvate con il famoso decretone (DL 4/2019), convertito successivamente nella legge 26/2019, ha fatto molto parlare di sé la cosiddetta “Quota 100” che disciplina l’accesso al trattamento pensionistico per milioni di lavoratori andando, si fa per dire, a risolvere, o in qualche modo attenuare, i problemi causati dalla Legge Fornero contro la quale, l’attuale Governo Lega / M5S aveva già, apertamente, dichiarato guerra fin dai tempi della campagna elettorale.

Ma cos’è realmente il metodo della Quota 100 e, soprattutto, come cambia le regole per l’accesso al trattamento pensionistico di lavoratori autonomi e subordinati, cercherò di spiegarlo in questo articolo con l’intento di dissipare i dubbi e le perplessità che una nuova opportunità come questa sta creando.

Le circolari INPS del 29 gennaio 2019, n° 10 e n° 11, forniscono tutte le indicazioni relative all’accesso alla pensione anticipata “Quota 100” e alla pensione “Opzione Donna“, illustrando, altresì, le modalità operative relative alla presentazione delle domande online e quelle attraverso i patronati e gli altri soggetti abilitati all’intermediazione delle istanze dell’INPS.

Cos’è la quota 100?

La “quota 100” è una nuova tipologia di accesso alla pensione che consente, al lavoratore, l’uscita dal mondo del lavoro una volta raggiunta una somma, tra la sua età anagrafica e gli anni di contributi versati, pari a 100.

Potranno beneficiare della quota 100 tutti i lavoratori che, compiuti i 62 anni di età, vanteranno almeno 38 anni di contributi previdenziali già versati.

Quota 100 è un provvedimento, per ora provvisorio e sperimentale, valido dallo scorso 1 aprile fino a tutto il 2021, anno in cui dovrebbe essere sostituito da “quota 41“, ovvero, un’evoluzione di quota 100 che, per ora, è rimasta soltanto nella penna del legislatore per mancanza delle coperture necessarie e che consentirebbe l’accesso alla pensione per i lavoratori che avranno versato 41 anni di contributi previdenziali a prescindere anche dall’età anagrafica.

Sintetizzando al massimo il contenuto di tale provvedimento possiamo affermare che la “quota 100” si ottiene sommando l’età anagrafica del contribuente con gli anni di contributi versati (ad esempio, 62 di anni età anagrafica + 38 anni di contributi versati = 100). Questo significa che i soggetti che si troveranno in questa particolare condizione potranno accedere anticipatamente alla pensione senza attendere l’età anagrafica utile per l’ottenimento della pensione di vecchiaia e avranno diritto, ovviamente, ad un assegno di importo inferiore rispetto a quello ottenibile con la pensione ordinaria, in proporzione ai minori contributi versati.

Nel caso di età anagrafica di 62 anni e 6 mesi, ad esempio, o di contributi versati pari a 38 anni e 6 mesi, si potranno, ovviamente, tenere in considerazione anche i decimali. Nel nostro esempio: 62,5 + 38, 5 = 101

Requisiti minimi per accedere alla “Pensione quota 100”

È utile sottolineare che il raggiungimento della “quota 100” rappresenta la condizione necessaria, ma da sola non sufficiente per poter accedere al pensionamento anticipato, infatti, il provvedimento comprende ulteriori limiti in termini di età minima pensionabile e contributi previdenziali versati.

Non è sempre detto, infatti, che se la somma tra contributi versati ed età anagrafica raggiunge 100 si possa aver diritto al pensionamento. Il richiedente, infatti, dovrà rispettare almeno altri due parametri:

  • età minima di 62 anni;
  • aver versato, almeno, 38 anni di contributi.

Questo significa che il sessantunenne con 39 anni di contributi versati non potrà accedere alla pensione anticipata fino a quando non avrà compiuto i 62 anni e, se a quel punto avrà maturato un ulteriore periodo di contributi versati, andrà in pensione raggiungendo quota 102 (62 + 40) e potrà così ottenere un assegno leggermente superiore.

Ovviamente, lo stesso discorso vale per quei lavoratori che hanno superato i 62 anni, infatti, il sessantacinquenne ancora inserito nel mondo del lavoro, per andare in pensione anticipatamente con quota 100 dovrà, necessariamente, avere almeno 38 anni di contributi versati e, pertanto, la quota supererà di gran lunga i 100 (38 + 65 = 103).

Per il computo degli anni di contributi versati per il raggiungimento della fatidica quota 38, sarà possibile cumulare ai contributi obbligatori versati all’INPS anche tutti i versamenti effettuati presso gli altri entri previdenziali diversi dall’INPS o presso la gestione separata. E’ il caso di chi, ad esempio, ha versato 35 anni contributi da lavoro dipendente e possiede altri 36 mesi di contribuzione nella gestione separata (non temporalmente sovrapposti).

E inoltre utile sottolineare che, poichè la pensione quota 100 non è cumulabile con nessun tipo di reddito da lavoro, dal momento in cui si smette di lavorare e si comincia a percepire tale trattamento, almeno fino al raggiungimento dei requisiti richiesti per la pensione di vecchiaia, sarà vietato svolgere alcun tipo di attività lavorativa, ad eccezione che le prestazioni occasionali rispettando il limite complessivo dei 5.000 € lordi annui.

E’ possibile computare nei 38 anni anche i contributi figurativi (quelli riguardanti l’interruzione dell’attività lavorativa per cause particolari come: maternità, particolari malattie, servizio militare, ecc.) ma solamente fino ad un massimo di 2 anni.

Come presentare la domanda per la pensione Quota 100

Il modo più semplice per presentare la domanda per la quota 100 è quello classico, ovvero, recarsi in un patronato, o altro soggetto abilitato a fare da intermediario con l’INPS, e consegnare tutta la documentazione richiesta per poter compilare la domanda.

E’ anche possibile sfruttare il servizio del Contact center dell’INPS chiamando il numero verde 803 164, utile per avere informazioni assistenziali e previdenziali come, ad esempio, quelle relative al reddito di cittadinanza e per qualsiasi altra pratica riguardante l’ente. Tale numerazione è raggiungibile gratuitamente soltanto da rete fissa; per i cellulari, infatti, è stato istituito il numero 06 164 164, tariffato in base ai costi del proprio gestore.

Per presentare autonomamente la domanda, attraverso il sito web dell’INPS, è necessario essere in possesso di uno dei seguenti metodi di accesso:

  • lo SPID;
  • la Carta Nazionale dei Servizi;
  • il PIN rilasciato dall’INPS.

Per compilare la domanda si dovranno effettuare le seguenti operazioni:

  • accedere al sito dell’INPS;
  • effettuare il login inserendo il proprio codice fiscale e il PIN;
  • cliccare su “Domanda Pensione, Ricostituzione, Ratei, ECOCERT, APE Sociale e Beneficio precoci”;
  • selezionare l’opzione “Nuova domanda“;
  • inserire i dati richiesti selezionando le seguenti opzioni in sequenza: (1. Pensione di anzianità/vecchiaia”), (2. “Pensione di anzianità/anticipata”), (3. “Requisito quota 100”);

Quali contributi sono validi per la pensione Quota 100

Come abbiamo detto, per poter accedere a quota 100 è necessario che il computo dei contributi versati ai vari enti previdenziali, nel corso della propria attività lavorativa, sia pari ad almeno 38 anni: una soglia che potrebbe sembrare difficilmente raggiungibile, specie per chi ha iniziato a lavorare in età non più giovanile proveniente, magari, da percorsi di studi universitari oppure per chi ha avuto carriera contributiva non proprio continuativa.

In realtà l’INPS, attraverso la quota 100, ha agevolato anche queste categorie di lavoratori riconoscendo come validi, per il computo dei 38 anni, tutti i contributi accreditati a qualsiasi titolo:

  • i contributi obbligatori: ovvero quelli versati nel corso della vita lavorativa del lavoratore, dal datore di lavoro se subordinato, oppure autonomamente se autonomo;
  • i contributi figurativi: quelli versati direttamente dall’INPS nei periodi in cui il contribuente non può svolgere alcuna attività lavorativa per cause di forza maggiore riconosciute dall’Ente come il servizio militare, il congedo maternità, la cassa integrazione o una lunga degenza per malattia;
  • i contributi da riscatto: ovvero quelli che lo stesso lavoratore può versare a copertura di periodi in cui non vi sono contribuzioni previdenziali (nè obbligatorie, nè figurative). E’ possibile ricorrere al riscatto dei contributi non versati per la frequentazione di un corso di laurea o per periodi di lavoro all’estero in Paesi convenzionati. Tali contributi comportano un onere da corrispondere all’INPS, ovviamente, a carico del contribuente;
  • i contributi volontari: quelli versati dai lavoratori dipendenti relativamente ai periodi in cui il lavoro viene interrotto. Tali contributi sono totalmente a carico del contribuente.

In considerazione di questo sarà possibile arrivare a 38 anni di contributi riscattando, ad esempio, i 5 anni del corso di laurea o, addirittura, per chi ha da poco perso il lavoro e necessita di pochi anni per raggiungere tale soglia, proseguire volontariamente versando i contributi IVS di tasca propria.

Inoltre, non è prevista alcuna limitazione relativa al cumulo dei contributi accreditati in più gestioni previdenziali INPS. Tale operazione è, oltretutto, gratuita per tutti i contribuenti.

Unica limitazione per i contributi accreditati nelle casse professionali per i quali è possibile soltanto la cosiddetta “ricongiunzione”, un procedimento a titolo oneroso per chi ne fa richiesta.

Finestre di uscita per la pensione quota 100

L’avvento della pensione anticipata quota 100 ha riportato in auge il vecchio sistema della finestre di uscita per il settore pubblico, privato e per la scuola. Quando si parla di “finestre“, a volte, si finisce per cadere in confusione ma il concetto, in realtà, è molto semplice.

La finestra per la pensione è quell’intervallo di tempo che intercorre dal momento in cui il lavoratore raggiunge i requisiti per l’accesso al trattamento pensionistico e l’inizio dell’erogazione della pensione vera e propria.

Quota 100 prevede un ritorno alle finestre mobili con differenze tra i vari settori secondo le seguenti regole:

  • Settore privato dipendenti e autonomi: per chi ha maturato i requisiti entro il 31 dicembre 2018 è prevista l’apertura di una finestra fissa dal 1 aprile del 2019. Per chi ha maturato i requisiti dopo il 1 gennaio 2019 la finestra mobile si aprirà trascorsi i 3 mesi dalla maturazione dei requisiti stessi.
  • Dipendenti del settore pubblico: per chi ha maturato i requisiti entro il 31 dicembre 2018 è prevista l’apertura di una finestra fissa dal 1 agosto del 2019. Per chi ha maturato i requisiti dopo il 1 gennaio 2019 la finestra mobile si aprirà trascorsi i 6 mesi dalla maturazione dei requisiti stessi. La domanda di pensione, in questo caso, deve essere presentata con un preavviso di almeno 6 mesi.
  • Comparto scuola: finestra fissa al 1 settembre 2019 per chi ha maturato i requisiti di quota 100 entro il 31 dicembre del 2018 con domanda di pensionamento presentata entro e non oltre il 28 febbraio 2019.

È utile ricordare che durante la finestra, ovvero quel periodo che intercorre tra la maturazione del requisito per il pensionamento e l’effettivo collocamento a riposo del lavoratore, è possibile continuare a svolgere la propria attività lavorativa e, ovviamente, versare ulteriori contributi (senza alcuno sconto), che andranno ad incidere sul computo finale dell’importo del trattamento pensionistico che si percepirà.

Soggetti esclusi dalla Quota 100

Non possono accedere alla pensione anticipata quota 100 i lavoratori del comparto difesa e sicurezza dello Stato Italiano, ovvero chi lavora nelle Forza Armate, nelle Forze dell’Ordine e i Vigili del Fuoco.

Per queste categorie di lavoratori continueranno ad essere applicati requisiti previdenziali più favorevoli previsti dal Dlgs 165/97.

Casi di sospensione del trattamento quota 100

Il trattamento pensionistico quota 100 è incompatibile con lo svolgimento di qualsiasi altra attività lavorativa diversa da quella autonoma occasionale con un reddito lordo inferiore ai 5.000 euro l’anno.

Nel caso in cui il titolare di pensione dovesse iniziare una qualsiasi attività lavorativa, diversa da quella sopra indicata, sarà obbligato a darne immediata comunicazione all’ente previdenziale che disporrà la sospensione del trattamento pensionistico.

Nel caso in cui il pensionato ometterà tale comunicazione si troverà costretto a restituire quanto incassato a titolo di pensione quota 100 per tutto il periodo in cui sono presenti altri redditi da lavoro.

Tale incompatibilità è stata introdotta in quanto l’accesso alla pensione attraverso quota 100 consente ai lavoratori di anticipare di circa 5 anni l’ottenimento di quello che sarebbe stata la pensione di vecchiaia: un provvedimento mirato a favorire un ricambio generazionale nel mondo del lavoro che, pertanto, se da un lato tende ad agevolare l’uscita dei più anziani abbuonando loro almeno 5 anni di contributi, dall’altro impone regole precise circa l’impossibilità di continuare a svolgere qualsiasi tipo di attività lavorativa per chi intende avvalersene, contribuendo sensibilmente ad un ricambio generazionale.

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