Dal 1° gennaio 2019 l’argomento fattura elettronica marca da bollo ha riscosso molto interesse. Il motivo alla base è facilmente intuibile: esistono nuove modalità di pagamento dell’imposta di bollo. Cerchiamo di capire insieme di cosa si tratta.
Le novità sulla fattura elettronica marca da bollo
Tra le principali novità, la più importante riguarda gli importi della marca da bollo sulle fatture trasmesse al SdI. Essi sono calcolati direttamente dall’Agenzia delle Entrate che ha predisposto il modello F24 precompilato con una scadenza predefinita per il pagamento.
Fattura marca da bollo è il binomio da ricordare ogni trimestre. La relativa imposta di bollo, infatti, deve essere versata entro il giorno 20 del mese successivo.
La procedura di pagamento del bollo sulle fatture elettroniche è quindi da considerarsi come una novità del 2019, ma non è la sola. Anche i codici tributo da utilizzare, infatti, hanno subito delle modifiche. Per ogni trimestre, nel modello F24 bisogna indicare uno specifico codice, seguendo le istruzioni fornite dall’Agenzia delle Entrate con la risoluzione 42/E del 10 aprile 2019.
Il pagamento della marca da bollo per atti, documenti e registri emessi o utilizzati nel corso dell’anno continua ad essere annuale e il versamento da effettuare in un’unica soluzione entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio.
La normativa contenuta nell’art. 13 d.p.r. 642/1972 descrive le modalità di assolvimento dell’imposta di bollo, nel caso sia della classica fattura analogica, sia della nuova fattura elettronica.
In linea generale, l’imposta di bollo su una fattura è dovuta in tutti i casi in cui tale documento preveda una cifra esclusa, esente o fuori campo IVA per un valore superiore a 77,47 euro. Lo stesso vale per la fattura elettronica; a cambiare è la modalità di assolvimento che per le fatture elettroniche è di tipo virtuale.
Per maggiori dettagli sugli importi relativi a fattura elettronica marca da bollo leggete anche il nostro articolo “Marca da bollo su fattura elettronica“
Pagamento trimestrale fattura elettronica marca da bollo 2019
Come già accennato, secondo decreto MEF pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 7 gennaio 2019, il pagamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche emesse in ogni trimestre deve essere immesso entro il 20 del mese successivo al trimestre di riferimento.
È la stessa Agenzia delle Entrate a comunicare l’importo dovuto, sulla base di tutti i dati presenti nelle fatture elettroniche inviate al SdI a partire dal 1° gennaio 2019. Per conoscere la cifra totale da versare, è sufficiente accedere alla propria area personale sul sito dell’Agenzia delle Entrate. Da qui, inoltre, grazie al servizio online, si potrà procedere direttamente con il pagamento dell’imposta, scegliendo la modalità preferita: addebito su conto corrente bancario o postale oppure mediante modello F24.
I nuovi codici tributo F24 per l’imposta di bollo sulle fatture elettroniche
L’imposta di bollo sulle fatture elettroniche, come già detto, può essere versata tramite pagamento del modello F24 precompilato o indicando nel modulo F24 ordinario il codice tributo specifico, facendo riferimento a quelli istituiti dall’Agenzia delle Entrate con la risoluzione numero 42/E:
- 2521: primo trimestre
- 2522: secondo trimestre
- 2523: terzo trimestre
- 2524: quarto trimestre
- 2525: sanzioni
- 2526: interessi
I codici tributo devono essere riportati nella sezione “Erario” in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “Importi a debito versati”, specificando l’anno di riferimento.
Nel modello F24 Enti pubblici, i codici tributo devono essere sempre riportati in corrispondenza delle somme inserite nella colonna “Importi a debito versati”. In aggiunta, nella sezione “Dettaglio Versamento” è necessario compilare i seguenti campi:
- “sezione” il valore “F” (Erario)
- “codice tributo/causale” uno dei codici tributo
- “riferimento A” nessun valore
- “riferimento B” l’anno a cui si riferisce il versamento, nel formato “AAAA”
Quando pagare la marca da bollo su fattura elettronica?
L’imposta di bollo sulla fattura elettronica è obbligatoria quando l’importo escluso, esente o fuori campo IVA è superiore a 77,47 euro.
A disciplinare tale obbligo sono i seguenti articoli del dpr 642/1972:
- articolo 6 che prevede l’alternatività tra imposta di bollo e IVA
- articolo 13 che prevede l’imposta di bollo in misura fissa di 2 euro su fatture, note, conti e documenti simili
La marca da bollo virtuale in fattura
Se l’assolvimento dell’imposta di bollo avviene in modo virtuale, sia che si tratti di fattura cartacea, sia che si faccia riferimento alla fattura elettronica, occorre riportare la seguente frase:
“Imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi dell’articolo 15 del d.p.r. 642/1972 e del DM 17/06/2014”
In caso di fattura elettronica, il contribuente è tenuto a valorizzare l’apposito campo nel tracciato del file XML.
Sanzioni mancato pagamento marca da bollo fattura elettronica
Secondo l’art. 25 del dpr 642/1972, il mancato pagamento dell’imposta di bollo prevede sanzioni amministrative da 1 a 5 volte l’imposta evasa per ogni fattura irregolare.
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