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Sanzioni per omessa o infedele dichiarazione

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Dichiarazione omessa o infedele?

SOMMARIO

Non ho presentato la dichiarazione, quali sono le sanzioni? La mia dichiarazione è stata presentata ma non corrisponde al vero?

Ecco una panoramica sui principali cambiamenti relativi alla sanzione per omessa presentazione della dichiarazione e a quella per infedele dichiarazione ai fini delle imposte dirette.

Sanzione per omessa presentazione della dichiarazione

Una prima, importante, novità attiene alla fattispecie di omessa presentazione della dichiarazione: il decreto ha introdotto la possibilità di presentare la dichiarazione oltre il termine dei novanta giorni, già previsti dalla legge.

La modifica introdotta consente di andare oltre, valorizzando l’adempimento spontaneo del contribuente che presenti tale dichiarazione oltre novanta giorni, purché entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo e, comunque, prima dell’inizio di qualunque attività amministrativa di accertamento di cui abbia avuto formale conoscenza. In tale caso, la sanzione applicata è dal 60 al 120% dell’ammontare delle imposte dovute, con un minimo di 200 euro (la sanzione ordinaria è dal 120 al 240% dell’ammontare delle imposte dovute, con un minimo di 250 euro).. Se non sono dovute imposte, si applica la sanzione da 150 a 500 euro. Comunque la dichiarazione continua a considerarsi omessa in relazione a tutti gli aspetti diversi da quelli prettamente sanzionatori.

Sanzione per infedele dichiarazione

Una seconda modifica attiene alla fattispecie di infedele dichiarazione e riguarda una innovativa struttura dell’infedeltà, articolata su tre principi cardine:

  • la necessità di disporre di un’aggravante in presenza di condotte fraudolente del contribuente, escludendo, comunque, al verificarsi di una di tale ipotesi, l’applicazione di circostanze attenuanti
  • l’opportunità di mantenere la misura sanzionatoria “ordinaria” – che viene ridotta rispetto alla precedente, nella misura compresa tra il 90 e il 180% della maggiore imposta o della differenza di credito – per le ipotesi di evasione caratterizzate dall’elemento soggettivo della colpevolezza e non costruite attraverso condotte di particolare insidiosità per l’Amministrazione;
  • l’importanza di prevedere una notevole riduzione per condotte non gravi, ossia condotte che, caratterizzate dalla colpevolezza e dall’assenza dell’intento fraudolento, si connotino per esigua evasione o per evasione derivante da errori sull’imputazione temporale di elementi positivi o negativi di reddito.

Viene introdotta una “circostanza attenuante” (riduzione di un terzo della sanzione base), non applicabile spontaneamente da parte del contribuente, in quanto rilevante solo in sede d’accertamento, nell’ipotesi in cui la maggiore imposta o il minore credito accertato dagli uffici siano complessivamente inferiori al 3% rispetto all’imposta e al credito dichiarato, soglia data dal rapporto tra l’ammontare complessivo del quantum dichiarato e quello del quantum accertato. La riduzione non si applica in caso di condotte fraudolente rientranti nel comma 3 o di superamento della soglia di 30.000 euro.

Altra ipotesi di riduzione, alternativa rispetto a quella sopra richiamata, è prevista per la specifica fattispecie di errori d’imputazione temporale di elementi positivi o negativi di reddito (per una completa trattazione di cosa sia l’errore contabile, si rinvia ai chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate con la circolare 31/2013).

Sanzione per le violazioni relative agli studi di settore

Infine, in un’ottica di maggiore proporzionalità e di rimozione delle sanzioni improprie dal sistema sanzionatorio, sono state eliminate le aggravanti previste nei commi 2-bis e 2-bis1 per le violazioni relative al contenuto e alla presentazione dei modelli per gli studi di settore.

Si ricorda che, la sanzione per l’infedeltà della dichiarazione è elevata del 10% se il contribuente omette o indica in maniera inesatta i dati previsti nei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore, ovvero indica cause di esclusione o di inapplicabilità, purché lo scostamento tra dichiarato ed accertato a seguito della corretta applicazione degli studi di settore sia superiore al 10 per cento.

Inoltre, la sanzione per infedele dichiarazione è aumentata del 50% se il contribuente omette di presentare il modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore, sempre che tale adempimento sia dovuto e il contribuente non abbia provveduto alla sua presentazione, anche a seguito di specifico invito da parte dell’Agenzia delle Entrate. Anche in tale caso, l’aggravante è applicata solo in presenza di scostamento tra dichiarato e accertato superiore al 10%.

Il legislatore delegato, in un’ottica di maggiore proporzionalità, ha eliminato tali aggravanti che, di fatto, puniscono l’infedeltà in modo più grave laddove la stessa sia veicolata mediante lo strumento dello studio di settore, per attribuire rilievo a tutte le condotte che eventualmente si estrinsechino in comportamenti simulatori o fraudolenti.

Per ulteriori chiarimenti e/o per affidare a noi la risoluzione delle tue problematiche fiscali, compila il form in basso: saremo lieti di rispondere ai tuoi quesiti e dirimere i tuoi dubbi.

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