La legge di bilancio 2019 ha modificato il regime forfettario 2019, rendendolo più appetibile per alcune partite IVA e meno per altre. Anche quelle che adottano il regime dei minimi si sono chieste se adottare il nuovo regime forfettario 2019 o meno.
La partita IVA regime dei minimi rappresenta ormai un numero residuale. Dal 2019 hanno la possibilità di lasciare il loro vecchio regime fiscale e aderire al nuovo regime forfettario 2019. Il passaggio è possibile sia nel 2019 sia negli anni successivi qualora non si ritenga di farlo immediatamente, ma si rinvia al futuro. Infatti, con la legge di bilancio, i contribuenti minimi possono sia decidere di rimanere nel vecchio regime sia passare al nuovo regime forfettario qualora sia per loro più conveniente.
Vediamo adesso cosa succede ai contribuenti che vogliono cambiare da regime minimi a forfettario 2019.
Perché passare da regime dei minimi a forfettario 2019?
Le motivazioni che potrebbero spingere un titolare di partita IVA regime minimi a valutare l’eventuale passaggio a forfettario sono diverse. Più precisamente:
- per coloro che hanno aperto la partita IVA nel 2014 è scaduto il quinquennio previsto nel regime dei minimi;
- per scelta, in quanto il regime forfettario è più conveniente per il contribuente;
- il contribuente ha compiuto nel 2018 o compirà nel 2019 il 35° anno di età;
- la mancanza di uno dei requisiti di permanenza previsti dal regime, come il limite di fatturato uguale per tutti e pari ad € 30.000;
- il verificarsi di una condizione ostativa per subentrare in questo regime.
In definitiva il contribuente che adotta il regime dei minimi è libero di passare al regime forfettario, purché ne rispetti i requisiti.
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Esempio Pratico
Consideriamo un titolare di partita IVA che ha adottato il regime dei minimi nel 2014 al’età di 20 anni (nato nel 1994) e che quindi per ipotesi potrebbe adottarlo fino al compimento del 35mo anno di età e quindi fino al 2029. Ipotizzando che nell’anno 2018 abbia fatturato 40.000 euro, ovvero 10.000 euro in più rispetto al limite dei 30.000 euro previsti per il regime dei minimi. Analizziamo cosa succedeva fino al 2018 e cosa succede con le novità introdotte dalla legge di bilancio dal 2019.
Cosa accadeva fino al 2018 per i contribuenti minimi?
Il contribuente non aveva scelta ed era obbligato a passare al regime forfettario o al regime fiscale ordinario in quanto il regime dei minimi decadeva per legge, venendo meno uno dei requisiti di permanenza. Non solo, considerando che anche nel regime forfettario il limite di ricavi per la maggior parte dei codici ATECO era pari ad € 30.000, il contribuente a questo ex minimo non aveva scelta. In questa condizione si potevano verificare due situazioni:
- passaggio immediato quando il fatturato superava la soglia dei € 45.000;
- passaggio successivo quando il fatturato era compreso nel range tra € 30.000 ed € 45.000.
Inoltre, quando il fatturato superava anche il tetto dei € 45.000, il contribuente doveva cambiare regime fiscale in corso d’anno, rettificando tutte le fatture emesse e procedendo alle relative liquidazioni IVA.
ATTENZIONE: se tuttavia il fatturato era superiore al limite previsto per i contribuenti minimi (€ 30.000), ma inferiore a quello previsto ad esempio per gli E-commerce nel regime forfettario 2016 (€ 50.000), il contribuente poteva scegliere tra il regime fiscale ordinario oppure il passaggio al regime forfettario 2016.
A supporto di tale tesi l’Agenzia delle Entrate, nella risposta del 20 novembre 2018, ha ribadito che i contribuenti minimi potevano permanere nel regime fino alla naturale scadenza (compimento del quinquennio ovvero del trentacinquesimo anno di età) oppure transitare nel regime forfettario e usufruire dell’aliquota del 5% per gli anni che mancano alla fine del quinquennio.
Cosa cambia dal 2019 per i contribuenti minimi?
Lo scenario del 2019 è stato modificato dalla legge di Bilancio anche per i contribuenti minimi. Infatti, se il titolare di partita IVA che ha aderito al regime dei minimi supera il fatturato di € 30.000 restando sotto la soglia dei € 45.000, avrà due possibilità, ovvero:
- Passare al regime ordinario l’anno successivo (scelta quasi obbligata fino al 2018 considerando che anche i limiti di fatturato del forfettario erano molto bassi)
- Passare al regime forfettario 2019 l’anno successivo (opzione più agevole dal 2019 perché è stato approvato l’aumento del limite di fatturato a € 65.000 per tutti i codici ATECO)
Ovviamente, il passaggio al regime forfettario è consentito previa verifica degli altri requisiti. E quindi, per l’anno dello sforamento del limite dei € 30.000, continuerà ad essere minimo. Se invece il fatturato supera la famosa soglia dei € 45.000 il contribuente minimo potrà
- passare obbligatoriamente al regime forfettario 2019 e, se
- sfora il tetto di 30 mila euro annui superando anche i € 65.000, dovrà adottare obbligatoriamente il regime fiscale ordinario ed eventualmente rientrare l’anno successivo nel regime forfettario se il fatturato scende sotto la soglia dei € 65.000, previa verifica degli altri requisiti di accesso.
ATTENZIONE: Se il fatturato di un contribuente minimo ha superato il limite dei € 30.000 ma non i € 45.000, grazie alle novità introdotte dalla legge di bilancio, è possibile passare al regime forfettario nel 2019 ed usufruire delle agevolazioni previste nel regime secondo le modifiche introdotte.
Minimo che passa al regime forfettario: 5% o 15%?
L’imposta sostitutiva al 5% è riconosciuta solo al contribuente minimo che passa al regime forfettario prima di aver compiuto il 35mo anno di età o che non ha ancora terminato i 5 anni di attività. In questo caso è possibile applicare l’imposta sostitutiva agevolata al 5% per gli anni che mancano alla fine del quinquennio.
Il contribuente minimo che passa al regime forfettario e sono trascorsi più di 5 anni dall’apertura della partita IVA sarà assoggettato all’imposta sostitutiva del 15%.