Come ogni fine anno, per le Partite IVA agevolate in regime forfettario è il momento di verificare la sussistenza dei requisiti per la permanenza nel regime o il verificarsi di cause che determinano l’uscita dal regime forfettario.
Il limite più importante da rispettare per mantenere il regime forfettario è il fatturato annuale che, se superato, comporta l’impossibilità di permanere nel regime agevolato anche per l’anno successivo. Ma ci sono in verità anche altri di requisiti che, se non rispettati, determinano l’uscita dal regime forfettario.
Quest’anno la situazione è sicuramente più complicata rispetto al passato, considerando le molteplici novità introdotte dalla legge di bilancio 2019 che potrebbero determinare l’uscita dal regime forfettario oppure al contrario un ampliamento della platea delle partite IVA agevolate. Vediamo insieme come comportarsi in caso di fuoriuscita dal regime forfettario e quali sono le conseguenze.
Le cause di uscita dal regime forfettario
Come anticipato, il limite più importante è quello relativo al fatturato che varia a seconda del codice attività e che dal 2019 è uguale per tutti ed è pari a € 65.000 annui. Quando si verifica nel regime forfettario superamento limiti di fatturato, il titolare di partita IVA non potrà adottare il regime agevolato nell’anno successivo. Sempre sulla base delle novità introdotte la legge di stabilità 2019, fuoriescono dal regime anche i titolari di partita iva che sono titolari di una quota in srl anche non trasparente. Le altre cause che comportano l’uscita dal regime forfettario attuale sono dovute:
- per opzione del contribuente che decide di passare al regime ordinario;
- al verificarsi di una causa di esclusione (ad esempio se ci si avvale di un regime speciale ai fini IVA, se il contribuente sposta la propria residenza in un altro Stato);
- al venir meno dei requisiti richiesti (ad esempio il superamento della soglia dei ricavi o il possesso di una quota in SRL con determinate caratteristiche.
Per un approfondimento sulle novità previste dalla legge di bilancio per il 2019 consultare il nostro post al seguente link: Regime Forfettario 2019 e nuovi limiti.
Quando si verifica la fuoriuscita dal regime forfettario?
La fuoriuscita dal regime forfettario comporta il passaggio al regime fiscale ordinario ed assume efficacia dall’anno successivo a quello in cui avviene la perdita dei requisiti: chi aderisce al regime forfettario non deve cambiare regime in corso d’anno (cfr. circolare 10/e/2016). Infatti, soltanto nel caso dei contribuenti minimi, se i ricavi conseguiti nell’anno sono superiori a € 45.000, l’esclusione è immediata e avviene in corso d’anno; inoltre, il contribuente minimo è obbligato a regolarizzare la propria posizione versando l’IVA relativa a tutte le operazioni effettuate nell’anno con il regime dei minimi per le quali non aveva applicato l’imposta.
Per il regime forfettario invece, in caso di fuoriuscita, non è prevista l’esclusione immediata dal regime anche se il limite dei ricavi o dei compensi viene superato per più del 50% e lesclusione opera per l’anno successivo. Inoltre, è prevista la possibilità di rientrare nel regime agevolato dall’anno successivo a quello in cui si rispettano nuovamente i requisiti previsti per il regime forfettario.
Cosa cambia per il contribuente che esce dal regime forfettario?
La fuoriuscita dal regime agevolato determina il passaggio al regime fiscale ordinario e comporta per il contribuente la perdita delle agevolazioni oltre all’introduzione di nuovi adempimenti, nel dettaglio:
- assoggettamento del reddito a tassazione ordinaria IRPEF anziché ad imposta sostitutiva al 5% o al 15% (in caso di più redditi soggetti ad IRPEF, il reddito di lavoro autonomo farà cumulo con gli altri redditi);
- tenuta della contabilità (semplificata o ordinaria) non richiesta nei regimi agevolati;
- variazione della metodologia di fatturazione: infatti occorrerà inserire in fattura l’IVA ed eventualmente la ritenuta d’acconto oltre all’obbligo di emettere la fattura elettronica;
- variazione della detraibilità dell’IVA, infatti per il contribuente che fuoriesce da un regime agevolato deve provvedere a rettificare la detrazione dell’IVA sui beni e i servizi non ancora ceduti o utilizzati. Stesso discorso per i beni ammortizzabili per i quali non sono ancora trascorsi 4 anni dal loro entrata in funzione (o 10 anni nel caso degli immobili); mentre, per i beni aventi un costo inferiore a € 516,45 non occorre effettuare alcuna rettifica poiché già totalmente ammortizzati.
Uscita dal regime forfettario: cosa succede alle fatture già emesse?
A volte può capitare, però, che non ci si renda conto di aver superato questo limite e, almeno per le prime fatture, di continuare ad operare come se si fosse ancora forfettari. Spesso infatti i conti si fanno in ritardo come per esempio in sede di dichiarazione dei redditi. Purtroppo, potrebbe succedere che prima di quel momento siano già state emesse delle fatture seguendo le regole del regime forfettario e quindi senza IVA e senza ritenuta d’acconto se applicabile. In questi casi occorrerà regolarizzare le fatture già emesse con delle apposite note di credito/debito e quindi occorrerà:
- emettere una nota di credito per stornare il compenso/ricavo del 22% (IVA) e l’eventuale ritenuta d’acconto, eliminando la dicitura del regime forfettario;
- emettere una nota di debito per l’IVA non addebitata in precedenza.