Come funziona la NASpI, ovvero il sussidio di disoccupazione, a seguito di un licenziamento disciplinare o in caso di dimissioni?
In molti ci chiedono: “Se mi dimetto dal lavoro ho diritto alla disoccupazione?” oppure: “Sono stato licenziato per giusta causa, è possibile richiedere la NASpI?“
Nel post di oggi torniamo su un argomento già trattato in precedenza, analizzando in particolare il diritto alla NASpI nel caso di licenziamento disciplinare per giusta causa e per giustificato motivo, in caso di dimissioni, illustrando inoltre tutti gli adempimenti necessari per usufruire dell’indennità.
Cosa si intende per NASpI?
L’indennità di disoccupazione NASpI rappresenta la nuova assicurazione sociale per l’impiego riconosciuta ai lavoratori dipendenti che perdono il lavoro e diventano disoccupati per motivi indipendenti dalla loro volontà.
Quando è possibile richiedere la NASpI?
L’indennità di disoccupazione spetta: 1) ai lavoratori dipendenti del settore privato; 2) ai lavoratori dipendenti del pubblico con contratto a termine, in presenza dei seguenti requisiti:
- stato di disoccupazione involontario: a tale proposito si considerano disoccupati i lavoratori privi di impiego, che dichiarano al Centro per l’Impiego la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa ed alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro;
- requisito contributivo: sono necessarie almeno tredici settimane di contribuzione nei quattro anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione. Per contribuzione utile si intende anche quella dovuta ma non versata;
- requisito lavorativo: il lavoratore deve aver prestato almeno 30 giornate lavorative nei 12 mesi precedenti il periodo di disoccupazione.
Per un approfondimento sui requisiti necessari per richiedere la NASpI rimandiamo al post di approfondimento Disoccupazione: quando spetta la NASPI 2017?
Licenziamento per giusta causa e NASpI: è possibile?
Come chiarito dal Ministero del Lavoro, nel caso di licenziamento disciplinare per giusta causa e giustificato motivo, non si perde il diritto all’indennità di disoccupazione. Di conseguenza, l’indennità di disoccupazione non spetta ai soli disoccupati involontari ma anche in caso di dimissioni per giusta causa, ovvero quando si sia verificato un particolare evento, non imputabile al dipendente, che rende impossibile la prosecuzione del rapporto lavorativo.
Analizziamo di seguito le principali fattispecie di disoccupazione involontaria.
Cosa si intende per licenziamento disciplinare?
Il licenziamento disciplinare si verifica a seguito di un comportamento del dipendente che viola le norme previste nel contratto di lavoro, stabilite dalla legge o contenute nel codice disciplinare dell’azienda. A seconda della gravità della violazione, è possibile distinguere tra:
- licenziamento per giusta causa, quando il licenziamento avviene in tronco, senza preavviso;
- licenziamento per giustificato motivo soggettivo, quando è dovuto il preavviso, calcolato secondo le norme fissate dai contratti collettivi nazionali: in tale periodo il lavoratore continua a prestare la propria attività e matura il diritto alla retribuzione oppure il datore di lavoro rinuncia al preavviso, licenzia immediatamente il lavoratore ma dovrà versargli l’indennità di preavviso.
In entrambi i casi di licenziamento disciplinare occorre inviare una comunicazione scritta al dipendente, con la quale si intima la cessazione del rapporto di lavoro, riportando le ragioni alla base del licenziamento.
Alcuni esempi di licenziamento disciplinare si verificano quando il lavoratore si assenti senza giustificazione, svolga altre attività lavorative in un periodo di malattia, utilizzi permessi dal lavoro per scopi diversi da quelli stabiliti dalla legge, svolga un lavoro concorrente, abbia rubato beni dal posto di lavoro.
NASpI anche per le dimissioni per giusta causa?
Anche se nelle dimissioni per giusta causa è il dipendente ad abbandonare il posto di lavoro, la decisione è legata a fattori indipendenti dalla sua volontà. Come confermato dalla Corte Costituzionale nella famosa sentenza 269/2002 – alla quale l’INPS si è conformata con la circolare 97/2003 – infatti, nelle dimissioni per giusta causa queste “non sono riconducibili alla libera scelta del lavoratore poiché sono indotte da comportamenti altrui, idonei ad integrare la condizione di improseguibilità del rapporto di lavoro”.
Di conseguenza, anche per le dimissioni per giusta causa si ha diritto alla NASpI.
Si riportano alcuni esempi dei casi in cui il lavoratore può appellarsi alla “giusta causa” per recedere immediatamente dal contratto di lavoro senza perdere il diritto alla NASpI:
- mancato pagamento della retribuzione per almeno due mensilità;
- molestie sessuali subite sul posto di lavoro;
- peggioramento delle mansioni lavorative;
- mobbing;
- variazione in negativo delle condizioni di lavoro;
- sede di lavoro spostata senza ragioni tecniche, organizzative e produttive previste dall’art. 2103 del Codice Civile.
Inoltre, si ha diritto alla NASpI se le dimissioni sono state presentate anche nel periodo di maternità. Il periodo di maternità decorre da 300 giorni prima della data presunta di nascita fino al compimento di 1 anno del bambino.
Come funziona la domanda per accedere alla NASpI?
La domanda per il riconoscimento dell’indennità di disoccupazione NASpI eve essere presentata all’INPS, esclusivamente in via telematica, attraverso uno dei seguenti canali:
- WEB: servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite PIN attraverso il portale dell’Istituto;
- Contact Center integrato INPS-INAIL: n. 803.164 gratuito da rete fissa oppure n. 06.164.164 da rete mobile;
- Enti di Patronato: attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.
La domanda deve essere presentata entro il termine di decadenza di 68 giorni, che decorre dalla data di cessazione:
- dell’ultimo rapporto di lavoro;
- del periodo di maternità indennizzato, quando questo sia insorto nel corso del rapporto di lavoro successivamente cessato;
- del periodo di malattia indennizzato o di infortunio/malattia professionale, quando questi siano insorti nel corso del rapporto di lavoro successivamente cessato;
- di definizione della vertenza sindacale o dalla data di notifica della sentenza giudiziaria;
- di fine del periodo corrispondente all’indennità di mancato preavviso ragguagliato a giornate;
- del 30mo giorno successivo alla data di cessazione per licenziamento per giusta causa.
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