Il diritto d’autore e le tasse: anche chi gode dei proventi del proprio ingegno intellettuale e manuale non sfugge alla implacabile normativa fiscale.
Ci occupiamo oggi di cos’è e come viene tassato il diritto riconosciuto all’autore di disporre in modo esclusivo delle sue opere, di rivendicarne la paternità, di decidere se e quando pubblicarle, di chiederne la tutela, di ricevere i compensi relativi al loro sfruttamento.
Il diritto d’autore attribuisce importanti facoltà al titolare, tra queste anche di godere di proventi monetari per l’utilizzo da parte di terzi della propria opera. Vediamo qual è la disciplina fiscale che si applica ai proventi percepiti, partendo dalle opere tutelate dal diritto d’autore. Leggi la normativa. In particolare sono comprese nella protezione le seguenti opere:
- letterarie, drammatiche, scientifiche, didattiche, religiose, tanto se in forma scritta
quanto se orale; - e le composizioni musicali, con o senza parole, le opere drammatico-musicali e le variazioni musicali costituenti di per sé opera originale;
- coreografiche e pantomimiche, delle quali sia fissata la traccia per iscritto o altrimenti;
- della scultura, della pittura, dell’arte del disegno, della incisione e delle arti figurative similari, compresa la scenografia;
- dell’architettura e i disegni;
- dell’arte cinematografica, muta o sonora, sempre che non si tratti di semplice documentazione protetta ai sensi delle norme del capo quinto del titolo secondo;
- le opere fotografiche e quelle espresse con procedimento analogo a quello della fotografia;
- i programmi per elaboratore, in qualsiasi forma espressi purché originali quale risultato di creazione intellettuale dell’autore. Restano esclusi dalla tutela le idee e i principi che stanno alla base di qualsiasi elemento di un programma. Il termine programma comprende anche il materiale preparatorio per la progettazione del programma stesso;
- le banche di dati, intese come raccolte di opere, dati o altri elementi indipendenti sistematicamente o metodicamente disposti ed individualmente accessibili mediante mezzi elettronici o in altro modo. La tutela delle banche dati non si estende al loro contenuto e lascia impregiudicati diritti esistenti su tale contenuto;
- del disegno industriale che presentino di per sé carattere creativo e valore artistico.
Quali sono i diritti riconosciuti all’autore?
Il diritto d’autore nasce in capo all’autore dell’opera per garantire la protezione delle opere intellettuali e dell’ingegno. Con il riconoscimento dei diritti d’autore il creatore/inventore acquista i:
- Diritti morali: diritto di paternità, merito e di pentimento (rientrano tra i diritti della personalità e sono in quanto tali inalienabili e di durata illimitata);
- Diritti patrimoniali che consistono nella possibilità di ottenere un ricavato dall’opera e di concederla in uso gratuito o oneroso a terzi , le cosiddette royaties.
Come utilizzare il diritto d’autore?
Come abbiamo visto, tale diritto permette all’autore di utilizzare economicamente l’opera attraverso la cessione o concessione in uso a terzi con contratto di licenza. Con tale contratto l’autore trasferisce in capo a un altro soggetto il diritto di trarre un vantaggio economico dall’opera per un periodo di tempo limitato e dietro compenso, ma ne conserva la titolarità.
È l’autore a stabilire se tale concessione deve avvenire a titolo oneroso o gratuito, nell’ultimo caso egli percepisce dei corrispettivi, detti royalty o al plurale royalties e definiti come “i compensi di qualsiasi natura corrisposti all’autore ovvero ai soggetti che ne hanno diritto per l’uso o la concessione a terzi del diritto di sfruttare l’opera dal punto di vista economico”.
Per scoprire come sfruttare economicamente il marchio consultare il nostro post al seguente link: Marchio aziendale e royalties.
Qual è il trattamento fiscale delle royalties?
La tassazione dei compensi sui diritti di autore dell’opera derivanti dall’utilizzazione o dalla cessione varia a seconda del tipo di rapporto che intercorre tra le parti coinvolte e dal soggetto percepiente, nel dettaglio i compensi percepiti:
- direttamente dall’autore si qualificano come redditi da lavoro autonomo (abituale o occasionale) e pertanto occorre applicare la ritenuta a titolo di acconto nella misura del 20%; se il compenso è corrisposto a soggetti non residenti la ritenuta sale al 30% del compenso;
- da soggetti diversi dall’autore, ad esempio dagli eredi, sono qualificati come redditi diversi: anche in questo caso è prevista l’applicazione della ritenuta del 20%;
- nell’ambito dell’esercizio di impresa per la tassazione seguono le stesse regole previste per i redditi di impresa;
- nell’ambito di un rapporto di collaborazione si qualificano come redditi assimilati al lavoro dipendente e a questi si applicano anche le detrazioni previste in tali casi.
La tassazione delle royalties per il diritto d’autore
Il soggetto che percepisce le royalties per aver concesso in uso la sua opera deve dichiararle in sede di dichiarazione dei redditi, modello 730 o Redditi. La normativa prevede la possibilità di beneficiare di una riduzione della tassazione nei seguenti casi:
- L’imponibile fiscale per i compensi che rientrano nei redditi di lavoro autonomo è determinata applicando la deduzione forfetaria del 25% ovvero del 40% se il beneficiario ha età inferiore a 35 anni;
- La base imponibile è ridotta del 25% per i compensi qualificati come redditi diversi, ma soltanto se il diritto è stato acquistato a titolo oneroso, mentre non ci sono deduzioni per quelli a titolo gratuito.
Qual è la disciplina IVA delle royalties?
La concessione o la cessione diritto d autore non è soggetto ad IVA in quanto secondo l’art. 3 del D.P.R. 633/1972 non costituisce prestazione di servizi. Pertanto andrà indicata nella ricevuta relativa all’utilizzo la seguente dicitura “Operazione fuori campo IVA ai sensi dell’art. 3 quarto comma, lett.a, del DPR n.633/1972”.
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Buongiorno,
Vorrei produrre opere digitali (disegni) per aziende che le stamperebbero sui loro prodotti tessili e dalle quali percepirei un compenso ricorrente come percentuale sulle vendite oppure un compenso una tantum.
Potrei avere due tipi di richieste da queste aziende: richieste per una licenza d’uso (o licensing) dell’opera per un periodo di tempo limitato oppure richieste d’uso per sempre con cessione del copyright da parte mia.
Non avendo partita IVA, ho inteso che posso operare in regime di diritto d’autore.
Mi conferma che per entrambi i tipi di richieste (seguite ovviamente da specifico contratto) la ricevuta da emettere è la stessa e deve sempre essere compilata con il nome di “ricevuta per cessione dei diritti d’autore”.
(andrei quindi ad applicare sempre una ritenuta del 20% sul 75% dell’imponibile, avendo più di 35 anni).
Infine, nella mia situazione, con questo solo tipo di lavoro, esiste una soglia oltre la quale dover aprire la partita iva?
Grazie per il chiarimento
Cordiali saluti
Salve Francesca,
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Buon Business
sono in procinto di autopubblicare un mio libro su una piattaforma di selfpublishing, in questo caso Amazon Kindle. I pagamenti delle eventuuali vendite delle copie avvengono attraverso royalties, 35% o 70% a seconda del prezzo da applicare al libro (35% tra 0,99 e 2,99 e 70% da 2,99 in su). Vorrei sapere se sia necessario aprire la Partita Iva. Le dico anche che la mia attività si limiterebbe all’autopubblicazione senza attività di promozione e marketing. In Rete si trovano elementi discordanti, ci sono commercialisti che dicono che sia necesssaria aprirla e altri no. Non ho trovato la posizione ufficiale dell’Agenzia delle Entrate in merito. Grazie.
Sono tenuto ad aprire p iva se commissiono la scrittura di e-book a freelancer o ghostwriter americani e poi li pubblico su Amazon? la ritenuta d’acconto è comunque dovuta?
Buongiorno, se trattasi di attività saltuaria no. Altrimenti è necessario aprire partita iva. Cordialità
Faccio scrivere libri da gostwrites, li pubblico su Amazon.com. Devo aprire p. iva ?
Gentile Flavio,
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Cordialità
Salve, mi sorge una domanda: se emetto una ricevuta di 10.000€ per cessione diritto autore, avendo meno di 35 anni sarà dovuta una ritenuta di € 1200,00 (il 20% calcolato sul 60% dell’imponibile).
Alla fine dell’anno in fase di dichiarazione dei redditi l’importo da me percepito verrà soggetto ulteriormente a tassazione IRPEF (o gli 8800,00€ mi rimarranno puliti in tasca?)
Salve, potrebbe indicare la normativa che determina l’imponibilità fiscale (il 75% o il 60% in caso di under 35)?
Grazie
Salve Mauro,
eccola
Articolo 54 c. 8 secondo periodo DPR 917/86
8……. I redditi indicati alla lett. b) del comma 2 dell’art. 53, sono costituiti dall’ammontare dei proventi in denaro o in natura percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di partecipazione agli utili, ridotto del 25 per cento a titolo di deduzione forfetaria delle spese, ovvero del 40 per cento se i relativi compensi sono percepiti da soggetti di età inferiore a 35 anni.
Cordialità
Gentilissimi, grazie per il contributo. Una domanda più specifica: come giornalista emetto note per cessione diritti d’autore per gli articoli che scrivo (non ho la partita IVA), dovrò emettere fatturazione elettronica?
Gentile Elena,
nessuna fattura elettronica per lei.
Cordialità
Buongiorno, la spiegazione dettagliata e professionalmente esaustiva su questo argomento poco conosciuto è davvero apprezzabile, e desidero innanzitutto ringraziarvi. Approfitto (nel senso buono del termine) per chiarire possibilmente, un dubbio conseguente a quanto qui esposto, su un argomento diverso ma attinente: quali sono i requisiti e le caratteristiche proprie che definiscono un lavoro autonomo “occasionale” anziché “abituale” soprattutto in questi casi (concessione d’uso – licenza di beni immateriali, software, applicativi web, ecc)? La ricevuta per lavoro “autonomo occasionale”, deve essere redatta secondo uno schema ben definito, oltre ai riferimenti legislativi sull’esenzione dell’IVA?
Grazie e complimenti per il servizio di valore che svolgete su queste pagine
Buongiorno,
non mi è chiaro il punto 8 per i programmi da elaboratore e quanto viene escluso.
Io ho realizzato un software, naturalmente essendoci gia millioni di software io ho creato un software che si presta per soddisfare le esigenze di un mercato specifico.
Ho 50 anni e risideo in Italia, non ho PI non ho redditi, posso affidarlo ad una azienda che si occuperà del marketing, della assistenza, manutenzione e implementazione, in cambio di un canone mensile ?
Grazie tante della risposta
Gentile Marco,
certo che può farlo. Occorre stipulare un contratto con l’azienda e mensilmente emetterà all’azienda una ricevuta per lavoro autonomo occasionale oppure una fatttura se decidesse di aprire partita IVA.
Cordialità
Ho un accordo con un’azienda per fornire loro lavori di grafica da applicare su magliette, cappelli, ecc. L’azienda in questione produce e vende l’articolo, e su ogni articolo venduto mi riconosce una commissione. Tale commissione può essere definita royalty? Ho bisogno di emettere fattura all’azienda ogni volta che mi invia un bonifico col cumulo delle commissioni?
Gentile Alessio,
è titolare di partita IVA? la cessione è effettuato nell’ambito della sua attività? a quanto ammontano i singoli bonifici?
Per maggiori info mi scriva a info@ilcommercialistaonline.it
Cordialità
Salve. Qual’è la differenza tra titolo oneroso e titolo gratuito?
Gentile Rossella,
il primo è un contratto con una controprestazione sia in natura che in denaro, mentre il secondo trattasi di un contratto nel quale una parte, a fronte della propria prestazione, non ottiene alcun vantaggio economico, finanziario o patrimoniale significativo.
Cordialità
Per chi pubblica un libro su amazon il funzionamento delle royalties è il medesimo?
Grazie saluti.
Buongiorno,
se trattasi di compensi percepiti direttamente dall’autore si qualificano come redditi da lavoro autonomo (abituale o occasionale) e in quanto tali è prevista l’applicazione della ritenuta a titolo di acconto nella misura del 20%; se il compenso è corrisposto a soggetti non residenti la ritenuta sale al 30% del compenso.
Cordialmente