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IVA ACQUISTI: Tempi più brevi per la detrazione

SOMMARIO

IVA Acquisti: ecco come, purtroppo, si riducono i tempi di detrazione con la Manovra Correttiva (D. L. n. 50/2017)

La Manovra Correttiva accorcia il termine entro cui esercitare il diritto alla detrazione dell’IVA Acquisti, nonché il termine per la registrazione delle fatture di acquisto ricevute a decorrere dal primo gennaio 2017.

Come funzionano le novità introdotte?

Le modifiche apportate dalla Manovra Correttiva non sono positive per le imprese che vedono ridursi i termini entro cui esercitare il diritto alla detrazione dell’IVA sugli acquisti: infatti, mentre fino allo scorso anno era possibile detrarre l’IVA entro la scadenza della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello di riferimento della fattura, ossia entro i 2 anni successivi, dal primo gennaio è possibile detrarre l’IVA sugli acquisti entro il termine di scadenza della dichiarazione IVA relativa all’anno in cui il diritto è sorto.

Nella tabella che segue si evidenziano le modifiche introdotte con la manovra correttiva con un esempio pratico:

ANTE MANOVRA CORRETTIVA D.L. 50/2017POST MANOVRA CORRETTIVA D.L. 50/2017
Possibilità di esercitare il diritto alla detrazione dell’IVA sugli acquisti al massimo entro la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto alla detrazione era sorto. ESEMPIO PRATICO: Fatture di acquisto del 2015, ricevuta in ritardo, possibilità di detrarre l’IVA al massimo entro la dichiarazione IVA relativa all’anno 2017 che scadrà ad aprile 2018.Possibilità di esercitare il diritto alla detrazione dell’IVA sugli acquisti al massimo entro la dichiarazione IVA dell’anno in cui è sorto. ESEMPIO PRATICO: Fattura di acquisto del 2017, ricevuta in ritardo, possibilità di detrarre l’IVA al massimo entro la dichiarazione relativa all’anno 2017 che scadrà ad aprile 2018.

Nulla è cambiato rispetto:

  • al momento in cui il nasce diritto alla detrazione dell’IVA, che coincide con il momento in cui l’imposta diventa esigibile;
  • alle condizioni di detraibilità.

Quando sorge il diritto alla detrazione dell’IVA sugli acquisti?

Per comprendere il cambiamento apportato dalla Manovra correttiva è opportuno quindi definire qual è il momento in cui sorge il diritto alla detrazione dell’IVA, nel dettaglio:

  • per le cessioni di beni, il momento in cui sorge il diritto è alla consegna o alla spedizione, ovvero alla data in cui è stata emessa la fattura, o è stato pagato in tutto o in parte il corrispettivo;
  • per le prestazioni di servizi invece è stabilito al momento del pagamento del corrispettivo, o anteriormente se sia stata emessa la fattura o pagato un acconto, limitatamente all’importo fatturato o pagato.

Come cambia il diritto di detrarre l’IVA sulle fatture di acquisto?

Vediamo in termini pratici come cambia la detraibilità dell’IVA in funzione della data in cui la fattura è stata acquisita:

  • Per le fatture di acquisto del 2015 ricevute in ritardo si applicherà ancora la precedente normativa secondo cui l’IVA potrà essere detratta entro la Dichiarazione IVA del secondo anno successivo, quindi entro aprile 2018;
  • Allo stesso modo l’IVA relativa alle fatture di acquisto del 2016 potrà essere portata in detrazione entro i due anni successivi, quindi entro il termine di presentazione della dichiarazione IVA 2019 previsto per il 30 aprile 2019;
  • Invece, per le fatture del 2017 l’IVA si potrà detrarre esclusivamente “entro la dichiarazione relativa all’anno in cui il diritto alla detrazione è sorto”, ossia entro il 30 aprile 2018, termine previsto per la dichiarazione IVA 2018 relativa all’anno 2017.

Fino a quando è possibile registrare le fatture di acquisto in contabilità?

La nuova norma prevede anche che le fatture di acquisto debbano essere annotate nel registro IVA anteriormente alla liquidazione periodica nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta e comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all’anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno. Di conseguenza la registrazione in contabilità deve avvenire al massimo entro il 31 dicembre 2017.

Si riporta una tabella riepilogativa di seguito con i termini di scadenza per l’esercizio della detrazione IVA

PERIODOTERMINE PER L’ESERCIZIO DELLA DETRAZIONE
FATTURA DI ACQUISTO 201530 APRILE 2018 (Termine di scadenza del modello IVA/2018)
FATTURA DI ACQUISTO 201630 APRILE 2019 (Termine di scadenza del modello IVA/2019)
FATTURA DI ACQUISTO 201730 APRILE 2018 (Termine di scadenza del modello IVA/2018)

Attenzione: Cosa è cambiato per rimanenze finali nel 2018?

Per evitare brutte sorprese in sede di redazione delle dichiarazioni fiscali relative al 2017, è opportuno ricordare anche che una ulteriore novità, introdotta dalla Legge di Bilancio 2017, riguarda il regime contabili delle imprese in contabilità semplificata che dal 2017 avranno il regime di cassa come unica modalità di gestione contabile e fiscale per questa categoria di soggetti.

A questo riguardo, uno degli aspetti più problematici della contabilità semplificata 2017 per cassa riguarda la gestione delle rimanenze di magazzino. Infatti, nella situazione contabili del 2017 avremo le rimanenze iniziali di merci, ma non verranno più contabilizzate le rimanenze finali di merci al 31.12.2017.

Tuttavia, sarà sempre necessario quantificare l’importo delle rimanenze al 31 dicembre, in quanto andranno indicate comunque in dichiarazione dei redditi e più precisamente nei prospetti relativi agli indicatori di affidabilità fiscale (ISA).

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