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Rottamazione ter 2019: istruzioni per l'uso

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EQUITALIA: Ecco la Rottamazione BIS

SOMMARIO

Si torna sulla Rottamazione bis delle cartelle, che prevede anche una riapertura dei termini per chi non ha pagato le rate con scadenza a luglio e settembre. Vediamo come funziona e chi può aderire.

Come anticipato nei giorni scorsi, è stata riaperta la possibilità di rottamare il proprio debito tributario. Ma non tutti possono beneficiare dell’agevolazione: vediamo nel dettaglio chi può aderire alla rottamazione e quali sono i termini della nuova sanatoria.

Quali soggetti possono aderire?

Possono aderire alla nuova definizione agevolata delle cartelle cartelle esattoriali:

  • coloro che presentano l’istanza di rottamazione per la prima volta, ma solamente per i carichi affidati all’Agente della Riscossione dal 1° gennaio 2017 al 30 settembre 2017;
  • coloro che hanno già presentato un’istanza di rottamazione, ma non hanno versato puntualmente una o più rate con scadenza 31 luglio e 2 ottobre;
  • coloro che hanno ricevuto il rigetto della prima istanza in quanto non in regola con le rate di pagamenti rateali.

Quali le cartelle da rottamare?

Le cartelle esattoriali per le quali è possibile presentare una nuova istanza di rottamazione sono quelle relative ai carichi affidati all’Agente della Riscossione dal 1° gennaio al 30 settembre 2017. Attenzione, occorre fare riferimento alla data in cui il credito è uscito dalla disponibilità dell’ente creditore (circolare 2/E/2017), mentre è irrilevante la data di notifica della cartella o di comunicazione al contribuente dell’iscrizione a ruolo del debito. Pertanto, il contribuente per poter definire quali sono le cartelle da rottamare deve necessariamente chiedere un estratto di ruolo all’Agenzia delle Entrate – Riscossione.

Quali le novità per chi non ha pagato la “vecchia” rottamazione?

La rottamazione prevedeva che anche solo un solo giorno di ritardo nel versamento di una o più rate determinava la decadenza del beneficio, con la conseguenza che il debito ritornava all’importo originario comprensivo di interessi e sanzioni e le somme eventualmente versate venivano considerate come acconto sul debito totale.

La “nuova rottamazione” prevede per i soggetti che hanno omesso o pagato parzialmente una o entrambe le rate di luglio e settembre una rimessione in termini, consentendo il pagamento delle prime tre rate della vecchia definizione entro la fine di novembre prossimo.

Cosa succede alle istanze rigettate?

Un’altra novità riguarda i contribuenti che hanno ricevuto un rigetto dell’istanza di definizione agevolata presentata, in quanto non in regola ad ottobre 2016 con i versamenti delle rateazioni in corso. Infatti, per questi soggetti, l’accesso alla sanatoria era consentito previo pagamento delle rate in scadenza tra ottobre e dicembre 2016, oltre che delle rate pregresse non versate. È ora possibile rimediare, ripresentando una nuova istanza entro la fine dell’anno e versando le rate arretrate in un’unica soluzione entro maggio 2018.

Cosa succede per chi ha rateazioni in corso?

Per le rateazioni in corso, non è necessario procedere al pagamento delle rate relative all’ultimo trimestre 2017 come invece era previsto nella prima rottamazione. Pertanto, stante così la legge e senza che vengano apportate modifiche in sede di conversione, è possibile immediatamente interrompere il versamento delle rate, presentando quanto prima l’istanza senza attendere la scadenza del 15 maggio 2018.

Quali i debiti da rottamare?

La presentazione di un’istanza per l’accesso alla rottamazione bis comporta che, per i debiti ammessi, non si pagano interessi di mora e sanzioni.

I tributi per i quali può essere richiesta la nuova sanatoria sono quelli affidati all’Agente di Riscossione dal 1° gennaio al 30 settembre 2017 ed in particolare quelli riguardanti:

  • le imposte erariali (IVA compresa);
  • i tributi;
  • le prestazioni assistenziali e previdenziali;
  • le multe;
  • le imposte di Comuni, Province e Regioni (IMU, TARI).

Rottamazione bis e scadenze

Per coloro che accedono alla definizione agevolata la prima volta, dopo aver ricevuto entro il 31 marzo 2018 la comunicazione dell’Agente di Riscossione sui carichi iscritti a ruolo, dovranno presentare entro il 15 maggio 2018 l’istanza di rottamazione ed attendere l’accettazione da parte dell’Agente entro il 30 giugno 2018.

Il pagamento del debito rottamato deve avvenire in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2018 oppure in 5 rate con le seguenti scadenze:

  • 31 luglio 2018
  • 30 settembre 2018
  • 31 ottobre 2018
  • 30 novembre 2018
  • 28 febbraio 2019.

Chi non ha pagato una o entrambe le rate della precedente rottamazione deve pagare le rate non ancora versate entro il 30 novembre 2017.

Chi era stato escluso dalla rottamazione precedente perché non in regola al 31 dicembre 2016 con i pagamenti della rateizzazione in corso, può presentare una nuova istanza entro il 31 dicembre 2017 e pagare tutte le rate in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2018 per poi pagare il debito residuo con 1 o 3 rate con scadenza 30 settembre 2018, 30 ottobre 2018 e 30 novembre 2018.

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