La mancata emissione dello scontrino fiscale non è più considerata evasione fiscale: ecco il nuovo corso della Guardia di Finanza improntato ad una maggiore professionalità e sensibilità nei controlli.
Una circolare emessa dal Comando Generale della Guardia di Finanza ha dettato le linee guida da adottare per i controlli volti a verificare la regolare emissione degli scontrini fiscali. Verrà evitato di effettuarne su clienti minorenni e anziani, persone affette da infermità mentali o da forme di inagibilità fisica e, «più in generale, coloro che manifestino evidenti disagi di altra natura».
Vediamo nel dettaglio come cambiano i controlli, partendo dal momento in cui è obbligatoria l’emissione dello scontrino fiscale.
Scontrino fiscale: quando è obbligatorio?
Lo scontrino fiscale è il documento che attesta il corrispettivo pagato per la vendita di un bene o di un servizio a un soggetto privato.
L’emissione dello scontrino fiscale è obbligatoria per i titolari di partita IVA che non sono tenuti ad emettere fattura, salvo esplicita richiesta del cliente. Nel dettaglio si tratta di quei soggetti che svolgono le attività indicate all’art.22 del D.P.R. n.633 del 1972, ossia:
- attività di commercio al minuto in locali aperti al pubblico;
- prestazioni alberghiere e somministrazioni di alimenti e bevande;
- prestazioni di servizi di trasporto di persone, di veicoli e bagagli;
- attività di organizzazione di viaggi, gite turistiche ed eventi simili da parte di agenzie di viaggi e turismo;
- prestazioni di servizi rese nell’esercizio di imprese in locali aperti al pubblico.
Come cambia i controlli per lo scontrino fiscale?
Nella Circolare n. 149223/17 della Guardia di Finanza viene precisato che il soggetto che non emette lo scontrino fiscale non sarà più classificato come un evasore fiscale, ma sarà colpevole di aver commesso un’irregolarità di minore rilevanza rispetto al passato.
L’attività di controllo dovrà essere più equilibrata e professionale sia su quelle attività economiche e commerciali di maggior valore economico che operano principalmente nell’orario serale e/o notturno, sia sui venditori abusivi per contrastare la vendita di beni con marchi contraffatti.
Quali le conseguenze per la mancata emissione?
Ad oggi i controlli effettuati dalla Guardia di Finanza sulle attività commerciali partono dalla verifica all’esterno dell’effettivo rilascio al cliente dello scontrino o della ricevuta fiscale e proseguono in caso di irregolarità tra quanto dichiarato e quanto indicato nel registratore di cassa.
Le sanzioni per le attività commerciali che non hanno emesso lo scontrino o la ricevuta fiscale sono le seguenti:
- sanzione amministrativa pari al 100% dell’imposta evasa data dal valore del bene o servizio ceduto e per un importo non inferiore a € 516;
- sospensione dell’attività dal minimo di 3 giorni al massimo di un mese nel caso in cui si riscontri l’irregolarità per 4 volte in 5 anni.
Come cambia il ruolo del cliente?
La legge non prevede più alcuna sanzione al cliente sorpreso senza scontrino dal 02 ottobre 2003. Tuttavia il cliente ha un ruolo importante nel contrasto all’evasione fiscale e la Guardia di Finanza invita tutti i contribuenti a controllare l’esattezza dello scontrino emesso. Inoltre, i clienti dovebbero a segnalare eventuali irregolarità per rendere i controlli più efficaci e limitare il verificarsi di criticità.
Nella Circolare del 16 maggio è inoltre specificata l’importanza di evitare i controlli su quei soggetti “deboli”, ossia minorenni, anziani e persone affette da infermità, su cui l’attività delle Forze dell’Ordine possano provocare maggior disagio. Ancora, i controlli sulla clientela dovranno essere indirizzate a persone in grado di poter fornire informazioni attendibili soprattutto per migliorare l’efficacia delle verifiche e limitare il malcontento diffuso relativamente alla sensazione che l’attività di controllo sia sproporzionata rispetto agli effettivi interessi fiscali da tutelare.
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