Continuano le politiche indirizzate a favorire il rientro dei cervelli in Italia: adesso è la volta della conferma dei benefici fiscali.
Il Governo ha confermato anche per il 2017 il regime fiscale di vantaggio con l’obiettivo di contrastare la “fuga dei cervelli”. Il “bonus per il rientro dei cervelli” è rivolto a coloro che decino di riportare la residenza in Italia per favorire lo sviluppo economico, culturale e tecnologico del nostro Paese. Vediamo quali sono le modifiche apportate alla disciplina e quando e come richiedere l’agevolazione.
Regime fiscale agevolato per impatriati: a chi è rivolto?
Il regime fiscale di vantaggio o bonus per il “rientro dei cervelli” è rivolto ai soggetti impatriati, ossia quelli indicati all’art. 16 del D.Lgs. 147 del 2015: soggetti residenti all’estero che percepiscono redditi di lavoro dipendente o autonomo prodotti in Italia e che trasferiscono la propria residenza nel territorio nazionale per almeno 24 mesi.
A partire dal 1° gennaio 2017 sono state introdotte alcune modifiche, infatti l’agevolazione è stata estesa anche ai lavoratori autonomi e la percentuale dei redditi che concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini dell’applicazione delle imposte è stata ridotta dal 70% del 2016 al 50% per gli anni successivi.
Cosa prevede il regime fiscale di vantaggio per il “rientro dei cervelli”?
Grazie al Bonus per il “rientro dei cervelli”, i soggetti in possesso dei requisiti, e che esercitano l’opzione, possono beneficiare per il periodo di imposta 2016-2020 della riduzione dell’imponibile, cioè dall’anno in cui viene trasferita la residenza in Italia e per i 4 anni successivi.
Nel dettaglio il beneficio si applica alle seguenti categorie di redditi prodotti in Italia relativi a:
- lavoro dipendente;
- lavoro autonomo derivante dall’esercizio di arti e professioni, sia in forma individuale che associata;
- impresa.
Ancora, dal reddito complessivo ridotto del 50% si scomputano gli oneri deducibili e l’imposta dovuta per le detrazioni per carichi di famiglia.
Come si richiede l’agevolazione?
L’accesso al regime agevolato è consentito ai lavoratori impatriati (rientro dei cervelli)in possesso dei requisiti indicati e avviene per opzione. A seconda della tipologia di lavoratore l’adempimento richiesto è diverso:
- per i lavoratori dipendenti è necessario inoltrare una richiesta scritta al datore di lavoro in cui si indicano i propri dati, la residenza, il possesso dei requisiti etc.;
- per i lavoratori autonomi e gli imprenditori occorre esercitare l’opzione nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno di imposta 2016.
Quali elementi deve contenere l’istanza?
Il lavoratore dipendente deve presentare al sostituto d’imposta l’istanza per poter usufruire del bonus per il rientro dei cervelli. Nella richiesta è necessario indicare:
- le proprie generalità (nome, cognome e data di nascita) e il codice fiscale;
- l’indicazione della residenza in Italia come da certificato di residenza e l’impegno a comunicare con tempestività eventuali variazioni;
- l’indicazione della data di rientro in Italia;
- l’autodichiarazione per il possesso dei requisiti richiesti dal regime;
- la dichiarazione di non godere di altri incentivi fiscali.
Come funziona il bonus per il rientro dei cervelli?
Le modalità di fruizione sono diverse a seconda della tipologia di reddito, nel caso di lavoratori dipendenti il beneficio viene applicato direttamente in busta paga a partire dal mese successivo a quello della richiesta attraverso le ritenute sull’imponibile, ridotto secondo quanto previsto dal regime agevolativo.
Per i lavoratori autonomi invece è possibile fruire dell’agevolazione sia in sede di dichiarazione dei redditi, sia con l’applicazione della ritenuta d’acconto sui compensi percepiti dal committente, per la qual cosa sarà necessario presentare una richiesta scritta come nel caso dei lavoratori dipendenti.
Quando si decade dal regime agevolativo?
Per poter ottenere l’agevolazione e non decadere dal beneficio è necessario che il soggetto rispetti una condizione, ossia deve mantenere la propria residenza in Italia per almeno 24 mesi. Se al contrario il soggetto trasferisce la propria residenza prima che siano trascorsi i 2 anni, perde l’agevolazione con la conseguenza che i benefici di cui ha fruito saranno recuperati con l’applicazione di sanzioni e interessi.
2 risposte-
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Salve vorrei essere contattato per capire se posso applicare per i benefici come lavoratore impatriato. Grazie
Salve,
mi scriva in privato a info@ilcommercialistaonline.it.
Cordialità